colloquio detenuto

Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 settembre 2014, n. 38073

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 7909/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO, del 18/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

lette le conclusioni del PG Dott. D’Angelo Giovanni il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), detenuto nella Casa circondariale di (OMISSIS) e sottoposto al regime speciale di cui all’articolo 41-bis Ord. Pen., proponeva reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo avverso la disposizione impartita dalla direzione di quell’istituto che escludeva per i detenuti nei cui confronti era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, la possibilita’ di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 37, comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto.
2. Il Magistrato di sorveglianza adito, rigettava il reclamo con ordinanza deliberata il 18 novembre 2013, ritenendo, in estrema sintesi, che nella specie non sussistevano quelle “eccezionali circostanze” che sole consentivano la possibilita’ per un detenuto sottoposto a regime differenziato di poter fruire, Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 37, comma 10, di un colloquio “compensativo” di maggior durata (due ore).
3. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto impugnazione il (OMISSIS) chiedendone, anche attraverso memorie integrative, l’annullamento, evidenziando: per un verso, che gia’ altro Magistrato di sorveglianza ha riconosciuto anche per i detenuti sottoposti a regime differenziato la possibilita’ di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 37 comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, sicche’ negare tale possibilita’ realizzerebbe una illegittima disparita’ di trattamento; per altro verso, che la tesi dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 37 comma 10, solo in caso di “eccezionali circostanze” doveva ritenersi illogica e contraddittoria.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e’ fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
1.1 Al riguardo va anzitutto precisato che sulla specifica questione oggetto del presente giudizio (assoluta e generale impossibilita’ per un detenuto nei cui confronti risultano sospese le normali regole di trattamento dei detenuti ed internati di fruire ex articolo 35 Ord. Pen. – in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, non svolto – di un colloquio prolungato sino a due ore, Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 37 comma 10, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto) questa Corte, di recente, ha gia’ avuto occasione di pronunciarsi, riconoscendo l’applicabilita’ del disposto normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 37 comma 10, anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis Ord. Pen. (in tal senso, Sez. 1, 24 giugno 2013, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in proc. Mandala; Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013 – dep. 10/12/2013, Ministero Della Giustizia in proc. Catello, Rv. 258421).
Orbene da tale decisione questo Collegio, condividendola pienamente, ritiene di non doversi discostare.
1.3 Ed invero il principale se non esclusivo argomento addotto dal giudice di merito per rigettare la richiesta del detenuto, si risolve sostanzialmente nell’assunto che la definizione dei contenuti dello speciale regime carcerario ex articolo 41 bis Ord. Pen. risulterebbe demandata in toto alla competenza ministeriale da una regolamentazione di rango primario, che si sovrapporrebbe a quella ordinaria vigente in materia di colloqui, derogandovi espressamente, con la conseguenza che il prolungamento a due ore della durata del colloquio, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 37 comma 10, sarebbe si’ applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis Ord. Pen. ma solo in presenza di “eccezionali circostanze” e non anche in caso di mancato svolgimento del colloquio con i familiari.
1.4 Tale tesi, pero’, non puo’ trovare accoglimento, basandosi su delle argomentazioni astratte che non trovano effettiva e logica giustificazione nell’esegesi del novellato articolo 41 bis Ord. Pen..
1.4.1 Al riguardo va infatti osservato, in primo luogo, che se e’ pur vero che l’articolo 41 bis Ord. Pen. attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di sospendere – si badi “in tutto o in parte” – l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti ed internati, in correlazione con una “pericolosita’ qualificata” degli stessi, sta di fatto, pero’, che tale norma – che gia’ la Corte Costituzionale, nella sentenza 28 luglio 1993 n. 349, ebbe a definire di “non felice formulazione” – non risulta affatto “demandare in toto alla competenza ministeriale” i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di una “pericolosita’ qualificata”, ne’ ha dettato una regolamentazione “speciale” dell’istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria.
1.4.2 Al contrario, come correttamente osservato in dottrina, “la novella legislativa sull’articolo 41- bis reca il merito di avere posto chiarezza in ordine alla stabilita’ nel sistema di un istituto considerato figlio dell’emergenza, ma sempre piu’ diffuso nell’applicazione”, provvedendo, nel contempo, “a dare certezza regolando i contenuti del regime, la cui definizione, per troppo tempo, era stata rimessa interamente, ed “in bianco”, all’autorita’ amministrativa”.
1.4.3 Il contenuto del “regime detentivo speciale”, pertanto, come a ragione osservato in dottrina, risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello.
Un primo livello, per cosi’ dire “generale”, caratterizzato dalla regola della proporzionalita’, in virtu’ della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura e finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica i contenuti del regime, e per quanto attiene la materia dei colloqui, che in questa sede specificamente interessa: ne stabilisce il numero (uno al mese); le modalita’, da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati, in modo da impedire il passaggio di oggetti, vietando, nel contempo, i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorita’ giudiziaria competente.
La norma, prevede altresi’, che i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria competente; solo per coloro che non effettuano colloqui puo’ essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorita’ giudiziaria competente, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Queste limitazioni, per altro, non si applicano ai colloqui con i difensori, per i quali la norma prevedeva invece specifiche limitazioni, ritenute per altro costituzionalmente illegittime dalla Consulta, con sentenza 20 giugno 2013 n 143.
1.5 Cio’ posto, evidenziato che l’articolo 41 bis Ord. Pen., nulla stabilisce sulla durata massima del colloquio e che il parametro di riferimento della norma e’ comunque rappresentato dalle “normali regole di trattamento dei detenuti”, deve allora senz’altro condividersi il principio di diritto che e’ a base della precedente decisione di questa Corte in argomento, secondo cui l’ampiezza della previsione normativa in materia di colloqui e’ tale da indurre a ritenere “che ulteriori limitazioni, al di la’ di quelle previste, non siano possibili, salvo che derivino da
un’assoluta incompatibilita’ della norma ordinamentale – di volta in volta considerata – con i contenuti normativi tipici del regime differenziato”.
Meglio definendo tale principio, questo Collegio ritiene allora possa affermarsi, in buona sostanza, che in assenza di specifiche previsioni contenute nel decreto ministeriale, anche per il detenuto sottoposto al regime di cui all’articolo 41 bis Ord. Pen., possono trovare applicazione le norme dell’ordinamento penitenziario non oggetto di sospensione.
1.6 Il provvedimento impugnato, per altro, va annullato, per la decisiva considerazione che la richiesta del detenuto, per quanto si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, non risulta rigettata per contingenti ragioni di sicurezza interna ed esterna, ma sul presupposto di una pretesa incompatibilita’ tra le disposizioni dell’ordinamento penitenziario che prevedono, in determinati casi, una possibilita’ di proroga della durata massima del colloquio con le disposizioni “speciali” previste dall’articolo 41 bis Ord. Pen., in tema di colloqui.
1.7 Sul punto, premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 37 comma 10 prevede – in via generale e per tutti i detenuti – due ipotesi di “ampliamento” della durata del colloquio, la prima correlata a “eccezionali circostanze” da valutarsi, dunque, caso per caso, la seconda correlata a due condizioni obiettive rappresentate dalla extraterritorialita’ del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti, unita alla circostanza della mancata fruizione del colloquio nella “settimana precedente” e sempre che le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentano, va infatti qui ribadita la validita’ di quanto affermato da questa Corte nelle sue precedenti decisioni in argomento, nel senso che, “e’ evidente che mentre la prima previsione (circostanze eccezionali) non puo’ dirsi in alcun modo in contrasto con le previsioni normative caratterizzanti il regime differenziato (e risulta dunque sempre applicabile, ferma restando la valutazione della eccezionalita’ del caso) la seconda previsione va “adattata” alle caratteristiche ontologiche della detenzione “conformata” ai sensi dell’articolo 41 bis ord. pen.. In particolare, ricorrendo tendenzialmente in modo stabile il presupposto della extraterritorialita’ (data l’allocazione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis), e’ evidente che l’interpretazione dei secondo presupposto (mancanza di colloquio nella settimana precedente) non puo’ essere riferita a tale particolare “categoria” di detenuti, essendo per definizione assente il colloquio settimanale, sostituito da quello mensile. Detta parte della norma potra’ dunque – secondo un criterio interpretativo logico-sistematico – trovare applicazione li’ dove il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis ord. pen. non abbia effettuato il previsto colloquio nel “mese” antecedente.
2. In conclusione, esclusa l’esistenza di un divieto assoluto, per i detenuti nei cui confronti sia stata disposta che la sospensione delle normali regole di trattamento, di fruire in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Cuneo che procedera’ al nuovo esame dell’istanza di prolungamento del colloquio, uniformandosi ai principi sin qui esposti e verificando l’esistenza in concreto dei due presupposti indicati (extraterritorialita’ del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti; mancata effettuazione del colloquio nel “mese” antecedente la richiesta).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Cuneo.

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