Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 26 settembre 2014, n. 20368
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 2007, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da L.M. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto la condanna della ANM (Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.) – dalla quale era stato assunto a tempo parziale con un contratto di formazione e lavoro decorrente dal 29/12/1997, con mansioni di conducente e con patto di prova della durata di due mesi – alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno, a causa dell’inidoneità dei motivi posti dal datore di lavoro a base del provvedimento di esonero e costituiti dal mancato superamento della prova.
2. La Corte riteneva che la motivazione addotta della datrice di lavoro fosse idonea e sorretta da adeguata motivazione, costituita dalla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nonché dall’impossibilità di effettuare le visite di controllo (in data 5, 6, 12, 13 e 14 maggio 1998) conseguenti al trauma al braccio destro riportato dal lavoratore in seguito ad un infortunio extraprofessionale per il quale era stato ritenuto inidoneo alle mansioni di conducente di linea; aggiungeva la Corte territoriale che, a far tempo dal 1/2/1998, ed a causa di malattia, il M. non aveva praticamente più lavorato “non sempre fornendo le giustificazioni del caso”, se si eccettuava il giorno 31 marzo 1998, in cui, mentre era alla guida di un automezzo, era stato segnalato da alcuni viaggiatori il suo “comportamento anomalo” ed era stato pertanto accompagnato in ospedale.
3. Contro la sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione, sostenuto da sei motivi. L’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che i trenta giorni di assenza ingiustificata non comportassero sospensione dei periodo di prova, non aveva considerato che l’azienda non aveva mai contestato tale circostanza: in particolare, nella raccomandata del 26 maggio 1998, in cui erano stati rappresentati i motivi del mancato superamento della prova, l’assenza ingiustificata contestata era solo quella decorrente dal 1° maggio 1998, data alla quale il periodo di prova era già terminato (essendo scaduto il bimestre il 28 febbraio 1998), con la conseguenza che gli accadimenti successivi non potevano avere influito sulla prova, che doveva ritenersi pertanto positivamente conclusa.
1.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte trascritto per intero il contenuto della raccomandata del 26 maggio 1998, né indicato dove e quando tale documento sarebbe stato prodotto in giudizio e dove sarebbe attualmente rinvenibile. Tali omissioni si pongono in violazione del dovere di completezza e di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 3 novembre 2011, n. 22726, e ribadito da Cass., 6 novembre 2012, n. 19157 (v. pure Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239). Il motivo inoltre è inammissibile perché difetta del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame.
1.2 Il motivo è comunque infondato giacché la Corte napoletana ha motivato il rigetto dell’appello sul presupposto che il lavoratore cessò ogni attività lavorativa in data 1/2/1998, a causa di un infortunio extra professionale, mentre era ancora in corso il periodo di prova; che alla ripresa del servizio, avvenuta il 31 marzo 1998, era stato accompagnato all’ospedale San Paolo dopo che alcuni viaggiatori avevano segnalato il suo ” comportamento anomalo” e che da tale data in poi egli era stato assente, “non sempre fornendo le giustificazioni dei caso”; che, in particolare, egli si era rifiutato di eseguire le visite di controllo fissate dall’azienda e tale comportamento era in palese contrasto con i canoni di correttezza e buona fede nonché in contrasto con l’obbligo di “soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti” contemplato nei riguardi degli agenti in prova dall’art. 13 del reg. all. A del R.D. n. 14811931; che la suddetta condotta poteva certamente essere oggetto di valutazione ai fini dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate, e dunque condurre ad un giudizio negativo del periodo di prova, previsto dalla legge proprio al fine di consentire al datore di lavoro di valutare non solo la capacità professionale del lavoratore ma anche il suo comportamento complessivo, come desumibile anche dalla correttezza e dal modo in cui si manifesta la personalità.
Un siffatto giudizio è incensurabile sotto ogni profilo, apparendo esaustivo e coerente, sicché non sussiste il denunciato vizio dì insufficienza o contraddittoria motivazione.
2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e lamenta che l’affermazione del giudice del merito, secondo cui egli era stato assente ingiustificato a partire dal 1/2/1998, non teneva conto del fatto che egli aveva sempre contestato le visite alle quali era stato invitato, in quanto esse avevano ad oggetto non già il trauma alla spalla, – motivo per cui era stato dichiarato inidoneo al lavoro il giorno 31/3/1991 – bensì (illegittimamente) dei test antidroga. I giudici del merito non avevano così tenuto conto della sua raccomandata del 17/7/1998.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile per il difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto della lettera raccomandata, né indicato come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio né dove sarebbe attualmente rinvenibile. Tale indicazione appare vieppiù necessaria a fronte dell’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “né l’ulteriore assunto, contestato dalla ANA4 allegato dall’appellante a sostegno del gravame, secondo cui il provvedimento di esonero conseguì, in realtà, al suo rifiuto di sottoporsi al test tossicologico, trova riscontro nella documentazione agli atti”. Il motivo è altresì inammissibile perché difetta del necessario momento di sintesi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del r.d. 811/1931, n. 148, asserendo che tale norma sarebbe stata erroneamente applicata al caso in esame, il quale doveva invece essere disciplinato esclusivamente dalla legge 19 dicembre 1984, n. 683, nonché dall’ari. 2096 c.c.
3.1. Il motivo difetta di decisività, ed è pertanto inammissibile, apparendo evidente dalla lettura della sentenza che il richiamo all’art.13 del R.D. n. 148/1931 è stato fatto dal giudice del merito ad abundantiam, al solo fine di rafforzare, attraverso il richiamo al contenuto di questa norma, il parametro della correttezza e buona fede che la corte ha ritenuto violato. Deve invero ricordarsi che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; è pertanto necessario che il motivo indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all’impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (Cass., 21 gennaio 2004, n. 886). Nella specie, il ricorrente non ha contestato l’effettiva ratio decidendi del giudice del merito, che ha ritenuto la condotta del lavoratore contrastante con i doveri di correttezza e buona fede che informano l’esecuzione del contratto di lavoro.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.: lamenta che il periodo di prova, a causa della malattia e dell’infortunio, era stato del tutto inadeguato alla prova medesima, essendo durato appena trenta giorni di effettivo lavoro, e che l’affermazione della corte d’appello secondo cui la malattia non sospende il periodo di prova si pone in aperta violazione della norma citata,
4.1. Questo motivo è infondato, non rinvenendosi nella sentenza impugnata una siffatta affermazione, bensì quella, del tutto diversa, circa l’inidoneità a determinare la sospensione del periodo di prova di un’assenza ingiustificata dal servizio protrattasi per circa trenta giorni.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti: assume che era incontestato che i motivi del recesso erano da rinvenirsi nel suo rifiuto di sottoporsi al test tossicologico presso l’Istituto di Medicina preventiva, e non invece ad accertamenti conseguenti all’infortunio sul lavoro del 31/3/1998, e ciò emergeva dalla memoria di costituzione di parte resistente: rileva che la sentenza è incorsa in errore là dove aveva ritenuto che la visita dovesse svolgersi presso l’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato, anziché presso la detta Medicina preventiva.
5.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni su esposte in merito ai primi due motivi di ricorso, ovvero per difetto del momento di sintesi e di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto integralmente la raccomandata di invito inviatagli dalla ANM ed indicato quando essa sarebbe stata prodotta in giudizio e ove sarebbe attualmente rinvenibile, né ha trascritto le affermazioni della società resistente che ritiene incontestate, con l’esatta indicazione dell’atto in cui le stesse sarebbero contenute – apparendo dei tutto generico riferimento alla “memoria di costituzione di parte resistente”, senza specificare se in primo o in secondo grado e così imponendo alla Corte un’inammissibile attività ricerca -, e del tempo e del modo in cui essa sarebbe divenuta incontestata.
5.2. Deve invero ricordarsi che “Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata ‘pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica ” (ex plurimis, Cass., 18/0712007, n. 15961).
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo, costituito dal fatto che la Corte avrebbe ritenuto erroneamente proposta solo la domanda di tutela reale e non anche quella di risarcimento.
6.1. Il motivo è inconferente perché – riguardando le conseguente dell’inadempimento da parte della datrice di lavoro degli obblighi nascenti dalla violazione dei contratto di formazione e lavoro e, in specie, del patto di prova – si pone in irrimediabile contrasto con gli accertamenti in fatto svolti dalla Corte, che è pervenuta ad un giudizio di insussistenza dell’inadempimento lamentato. Il motivo è dunque inammissibile.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 100,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori di legge e rimborso spese generali.
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