Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 settembre 2014, n. 20121

Motivi della decisione

1. Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce: «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 C.P.C.)». Rileva il ricorrente che dal referto prodotto in giudizio risultava, a seguito della ecografia effettuata, «maggiore microlitiasi rene sinistro in assenza di estasia cahcopielica, milza leggermente ingrossata» con prescrizione «in caso di dolore Pr/LIXIDOL GOCCE: 15-20 gocce al bisogno».
Secondo il ricorrente «la microlitiasi altro non è che la presenza di piccoli calcoli (cd renella), in questo caso nel rene sinistro del paziente, idonei a provocare coliche violente, e il Lixidol, il farmaco prescritto dal medico, un antidolorifico specifico per il trattamento di tali patologie». Ancora, secondo il ricorrente «la lettura del documento era, dunque, di per sé sufficiente per affermare che il dott. B.i ..] fosse in condizioni di salute oggettivamente gravi, che giustificavano la condotta di guida tenuta». Rileva di aver in appello prodotto Branche il referto di pronto soccorso n. 20070005436 del 21.2.2007» dal quale risultava «Data di Arrivo 21-02-2007 ora 13:04 stato cosciente mezzo di trasporto proprio (…] Riferito Dolore Fianco Sn esame obiettivo: Presta ioni Eseguite in Pronto Soccorso Visita Medica Consulente, Esami di Laboratorio e Strumentali Urologica Diagnosi di Pronto Soccorso Colica Renale Sx Terapia e Osservazioni Prognosi guaribile in 5 ‹giorni SC». Ciononostante, il Tribunale de L’Aquila rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata perché «la colica renale ed il dolore prodotto da tale patologia, sicuramente rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a temi». Secondo il difensore del ricorrente, «il B.i, affetto da colica renale, [ ..] trovandosi in una situazione da lui ritenuta di pericolo imminente per il proprio stato di salute, ha violato le norme del Codice della Strada per recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale per essere ivi tempestivamente assistito e curato. Tale stato di cose, in ossequio all’art. 54 c p. e all’art. 4 L n. 6891198 1, giustificava la condotta del ricorrente, il quale agì in stato di evidente e oggettiva necessità».
Osserva poi che «quand’anche non fosse ravvisabile quello stato di grave pericolo ma, soltanto “l’erronea convinzione” e “sensazione di trovarvisi”» trovava applicazione l’esimente stante «l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (cfr., Cass. Civ., Sei I, 10.1.2005, n. 287), orientamento poi ribadito anche dalla Sezione II (cfr., Cass. Civ., Sei II, 19.6.2009, n. 14515)».
Conclude osservando che il pericolo per la propria salute rappresenti di per sé, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione, ..] lo stato di necessità nel senso indicato dalle norme”.
2. II ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 – Occorre osservare in primo luogo che il Tribunale, dopo aver richiamato l’interpretazione consolidata dalla norma invocata, osservava che: «nella fattispecie il ricorrente andava ad una velocità di 141 Km/H in un tratto di strada in cui vigeva il limite di 70 Km/h, ed in prossimità di una stagione ferroviaria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il contemperamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell’appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante».
2.2 – La censura è avanzata solo sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ.). La censura proposta, nella sostanza, si riduce ad una inammissibile prospettazione da parte del ricorrente di una diversa complessiva valutazione delle risultanze probatorie. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), deve articolarsi con la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell’indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell’insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed in particolare non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito (cfr Cass. 1999 n. 11121; Cass. 2006 n. 3881).
2.3 – Tanto precisato, val la pena ancora di osservare che il giudice dell’appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte al riguardo dell’applicabilità, in materia di sanzioni amministrative, delle cosiddette esimenti, e in particolare dello stato di necessità. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il condiviso principio secondo il quale: «in tema di opposi ione a san !ione amministrativa irrogata a seguito di viola ione dell’ari. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consulta come medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’ari. 4 della legge n. 689 del 1981 – l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo» (Cass. n. 14286 del 2010, rv. 613449). Nonché il seguente «in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, f interessato deduca una determinata situazáone di fatto a sostegno dell’operatività di un`esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell’invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l’interessato dedotto l’assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mezzo della commissione dell’illecito)» (Cass. n. 15195 del 2008, Rv. 603581). Tali chiari principi sono stati applicati al caso di specie, non essendo riuscito il ricorrente a fornire una prova convincente sulla «assoluta necessità di recarsi in ospedale per [ ..] salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mero della commissione dellillecito» e cioè procedendo alla velocità di 140 km/h in zona abitata con limiti a 70 km/h specie a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l’incolumità delle persone e, se non grave, non giusticava di per sé la condotta posta in essere. 3. Non avendo la parte intimata svolto attività in questa sede, non v’è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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