Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  24 luglio 2014, n. 16971

Svolgimento del processo

1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…), confinante tra l’altro con il lotto assegnato indivisamente al convenuto ed alla moglie V.D. ;
tra i due lotti esisteva una stradella condominiale che conduceva agli spazi adibiti a parcheggio e vincolati a tale destinazione in favore del Comune di Monreale, e dalla quale essa poteva accedere al suo edificio (fornito, comunque, di altro ingresso principale);
il convenuto aveva abusivamente chiuso con un cancello la strabella in questione;
pertanto, chiedeva la condanna del convenuto a rimuovere il manufatto, ripristinando l’originario stato dei luoghi.
Il tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello dichiarava la nullità del giudizio per la non integrità del contraddittorio nei confronti di V.D. , moglie di M.G. , e degli assegnatari degli altri immobili realizzati dalla cooperativa, che non avevano partecipato al giudizio.
Riassunto il giudizio dalla L. anche nei confronti degli atri comproprietari, con sentenza del 25 giugno 2003, il tribunale condannava i convenuti, a rimuovere il cancello apposto “all’inizio della stradella condominiale che conduce alla villa di loro proprietà costruita sul lotto di terreno sito nel fondo C. in territorio di Monreale, ripristinando in tal modo il vincolo permanente di mq. 2 98,50 destinato a parcheggio ai sensi dell’art. 18 L. 17.8.1967 n. 765 e di cui alla concessione edilizia rilasciata in favore della Coop. La Carrubbella”.
Con sentenza dep. il 15 maggio 2007 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione impugnata dai coniugi M. e V. , rigettava la domanda proposta dall’attrice.
I Giudici ritenevano quanto segue:
– con le delibere del 18-4-1980 e 28-4-1981 i soci della Cooperativa La Carrubbella avevano proceduto al frazionamento, all’assegnazione e al trasferimento in piena proprietà dei cinque lotti nei quali era stato suddiviso il terreno e sui quali sarebbero stati costruiti gli alloggi;
– il M. e la V. erano divenuti proprietari dei lotti A) e B) mentre L.M. e F. erano proprietari del lotto C);
– il trasferimento dei predetti lotti comprendeva anche porzione dell’area vincolata a parcheggio che, secondo la concessione rilasciata dal Comune, era estesa mq. 298,50 e, in base alla relazione allegata al progetto, era ripartita nel modo seguente fra i vari lotti : mq.114 quella antistante l’edificio A), mq.52 quella antistante l’edificio B) ; mq.37,50 quella antistante l’edificio C) dei L. e mq.95 quella antistante l’edificio D) dei convenuti;
– la circostanza che a quest’ultimi era poi spettata un’area adibita a parcheggio di mq. 200 anziché mq.95 era irrilevante, posto la stessa insisteva su area di proprietà dei medesimi cosi come il tratto di strada con il cancello;
– il consulente aveva accertato che l’area antistante l’edificio C) di proprietà dei L. misurava complessivamente mq.122 mentre lo spazio ubicato al termine della strada in comune tra i lotti L. , P. , e L.R. misurava mq. 167.
Era così da escludere che i convenuti avessero occupato porzioni condominiali o di altrui proprietà mentre nessun diritto di servitù era risultato a favore dell’attrice.
2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.M. sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso il M. e la V. .
Le parti hanno depositando memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti, posto che: a) la mancata indicazione dei documenti non è tale da non consentire la comprensione dei motivi; b) i quesiti sono formulati in modo da evidenziare le questioni di diritto risolutive della controversia.
1.- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 765 del 1967 e 40 legge Regione Sicilia n. 19 del 1972, nonché del principio di diritto che attribuisce ai comproprietari del complesso il diritto reale di uso sulle aree di cui alle indicate norme, censura la decisione gravata laddove, escludendo che fossero state occupate aree di altri assegnatari o condominiali, non aveva considerato che la domanda era fondata sulla circostanza accertata dal consulente di ufficio che i convenuti avevano occupato e intercluso un’ area di mq. 200 ricompresa in quella di mq. 298,50 vincolata a parcheggio e ciò era lesivo del diritto reale di uso di cui era titolari gli altri comproprietari secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1366 cod. civ., denuncia l’erronea interpretazione degli atti di assegnazione dei lotti A e B laddove la sentenza aveva ritenuto che gli stessi fossero stati assegnati in proprietà esclusiva, quando l’alienazione era avvenuta nello stato di diritto in cui si trovava il lotto e quindi con le inerenti limitazioni legali della proprietà ovvero con il vincolo pubblicistico di destinazione immodificabile attraverso negozi di diritto privato e che non avrebbe potuto pregiudicare il diritto reale di uso degli altri comproprietari.
3.- Il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 765 del 1967 e 40 legge Regione Sicilia n. 19 con riferimento agli artt. 1339, 1419 II, 1343,2519 e 2379 cod. civ., deduce che in ogni caso gli atti di assegnazione sarebbero affetti da nullità parziale per violazione di norme imperative con la sostituzione automatica della clausola nulla, come era stato denunciato con l’atto di riassunzione del presente giudizio.
4.- Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 per avere la Corte di appello, nel rigettare la domanda, posto a base della decisione accertamenti (relativi all’esistenza di aree condominiali o di proprietà altrui o di servitù) che erano estranei al thema decidendum che aveva oggetto l’esistenza di aree vincolate a parcheggio e il diritto reale di uso sui quali aveva omesso di pronunciarsi.
5.- Il quinto motivo(omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) deduce che, pur avendo accertato che l’area di mq. 298,50 era vincolata a parcheggio, la sentenza non aveva poi tratto le conseguenze derivanti dal comportamento tenuto dai convenuti, che avevano precluso l’esercizio del diritto reale di uso spettante alla ricorrente, mentre aveva fatto riferimento alla circostanza che l’area occupata dai convenuti facesse parte dei fondi ai medesimi appartenenti ed escludendo la esistenza di una servitù di passaggio.
6.- Il motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall’art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l’intero edificio.
Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l’area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.
Ciò premesso, deve innanzitutto escludersi che la sentenza abbia esaminato questioni estranee al thema decidedum e che abbia omesso di pronunciarsi su quelle che erano state le domande proposte dall’attrice, la quale aveva lamentato l’apposizione di un cancello che impediva il transito su un strada condominiale di accesso ad area destinata a parcheggio ex art. 18 legge n. 765 del 1967.
Nel verificare la esistenza o meno del vincolo di destinazione invocato dall’attrice, i Giudici hanno, da un lato, escluso la esistenza di alcun diritto sulla strada di accesso di cui aveva lamentato la chiusura, perché risultata di proprietà dei convenuti (secondo i titoli di acquisto) e, dall’altro, hanno accertato che, secondo quanto previsto dalla concessione e dal progetto di variante, lo spazio destinato a parcheggio, pari a mq. 298,50 era costituito da aree distinte per ampiezza e collocazione, che erano asservite rispettivamente ai diversi edifici realizzati nei vari lotti oggetto di assegnazione in proprietà esclusiva a favore dei vari soci. In particolare, la sentenza ha verificato che, a stregua sempre del progetto approvato, l’area (mq. 298,50) era stata asservita ai singoli edifici secondo la seguente ripartizione: mq.114 quella antistante l’edificio A), mq.52 quella antistante l’edificio B); mq.37,50 antistante l’edificio C) dei L. e mq. 95 antistante l’edificio D) dei convenuti.
In sostanza, il vincolo pubblicistico era stato imposto e ripartito sui singoli spazi che costituivano pertinenze esclusive dei singoli fabbricati : il diritto reale di uso spettava sulle distinte aree asservite rispettivamente agli edifici realizzati sui singoli lotti secondo il rapporto proporzionale di cui alla legge n. 765 del 1967, sicché i proprietari non potevano vantare un diritto (indistinto) sull’intera area asservita con il provvedimento concessorio.
La sentenza ha, quindi, escluso che fosse stato violato il diritto reale di uso spettante sullo spazio antistante il fabbricato dei L. , vincolato per mq. 37,50, avendo accertato che l’area asservita a tale edificio era stata destinata a parcheggio addirittura in misura superiore a quella vincolata (misurava complessivamente mq. 122): pertanto, le previsioni degli atti di assegnazione non erano state lesive del vincolo imposto dal Comune, che aveva trovato attuazione.
Evidentemente, tale considerazione comportava che i L. non potessero vantare alcun diritto sull’area di mq.200 dai convenuti destinata a parcheggio ad esclusivo vantaggio dell’edificio di loro proprietà (invece dei mq. 95 spettanti). Nel fare riferimento alla circostanza che tale area fosse di proprietà dei convenuti, la sentenza ha inteso evidentemente dire che la stessa era da ritenersi estranea a quella di mq. 37,50, di pertinenza dell’edificio dei L. e non che il diritto reale di uso vantato dall’attrice dovesse essere escluso perché insistente su fondi di proprietà altrui.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

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