suprema CORTE DI CASSAZIONE
sezione III
sentenza 6 giugno 2014, n. 23913
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente C.S., con sentenza del 12.11.2013, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 04.11.2012, riducendo la pena ad anni 4 di reclusione, con le attenuanti generiche, revoca dell’interdizione perpetua dai PP.UU. e dell’interdizione legale per la durata della pena, dichiarava l’interdizione dai PP.UU. per 5 anni, confermava nel resto la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato previsto dall’art. 609 bis e 81 cpv. c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto Ca.An. a subire atti sessuali, costringendola a subire un rapporto sessuale orale e, di seguito, un rapporto sessuale vaginale, entrambi contro la volontà della predetta e del reato previsto dall’art. 582 c.p., per avere procurato a Ca.
A. lesioni personali guaribili in giorni venti; fatti avvenuti in (OMISSIS).
C.S. veniva assolto già in primo grado dalle imputazioni relativamente: a) al reato previsto dall’art. 609 bis e 81 cpv. c.p., per avere costretto Ca.An. a subire atti sessuali con violenza e a subire rapporti sessuali vaginali, orali ed anali contro la volontà della predetta; fatti avvenuti in (OMISSIS); b) al reato previsto dall’art. 605 c.p., per aver costretto Ca.An. a permanere all’interno dei locali occupati dallo stesso contro la volontà della donna con minaccia consistita nel brandire un coltello da cucina, fatti avvenuti in (OMISSIS).
L’imputato veniva condannato dal giudice di prime cure alla pena di anni 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia, con interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, con perdita del diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione della persona offesa e l’allontanamento dallo Stato a pena espiata. Il Tribunale di Civitavecchia lo dichiarava anche interdetto in perpetuo dai PP.UU. e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l’ausilio del proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. art 606 c.p.p., lett. e): mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riguardo alla valutazione dell’attendibilità della parte offesa e art. 606 c.p.p., lett. b), inosservanza di norme giuridiche in particolare degli artt. 192 e 530 c.p..
Il ricorrente evidenzia che la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza impugnata solo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo, al contrario, condivisibile la valutazione del tribunale circa l’attendibilità della persona offesa e il giudizio di colpevolezza dell’imputato. E sul profilo dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la motivazione della corte d’appello richiama la sentenza emessa dal giudice di primo grado, riproponendo motivazioni analoghe nella valutazione degli elementi di prova poste a fondamento delle rispettive decisioni di condanna.
Si sostiene la tesi, tuttavia, che le due sentenze, seppur integrate vicendevolmente come un unico e complesso corpo argomentativo, presentano motivazioni illogiche ed una erronea applicazione delle norme giuridiche in tema di valutazione della prova e di affermazione di colpevolezza dell’imputato.
In particolare, ci si duole che la persona offesa sia stata ritenuta credibile per quanto riferito in ordine alla violenza sessuale ed alle lesioni commesse il (OMISSIS) e non per gli altri episodi, per i quali già il giudice di prime cure è pervenuto ad una sentenza d’assoluzione.
Si ricorda che è pacifico che tra l’imputato la persona offesa vi sia stata una relazione sentimentale e che i due abbiano consumato, nel periodo in cui è durato la storia, rapporti sessuali consenzienti; la Ca., dopo essersi allontanata da Parma (sua città natale) ha riferito di aver conosciuto l’imputato alla stazione ferroviaria di (OMISSIS) dove era giunta dopo essere stata a (OMISSIS) e a (OMISSIS).
I due hanno pernottato per un breve periodo presso la stazione e per circa una settimana in Romania, presso l’abitazione dei genitori del C.; ritornati in Italia si sono trasferiti in una casa cantoniera abbandonata sita in (OMISSIS) occupata da numerose altre persone senza fissa dimora.
La sentenza della Corte d’appello – ci si duole – conferma la penale responsabilità dell’imputato ribadendo il presupposto che le dichiarazioni della persona offesa consentono ritenere dimostrato il rapporto sessuale coatto del (OMISSIS) a seguito di costrizione fisica provata, quale elemento di riscontro esterno, dal referto di pronto soccorso. In assenza di testimoni estranei diretti o altre prove l’assunto accusatorio si fonda, pertanto, sulla attendibilità delle dichiarazioni della Ca., che avrebbero trovato supporto nelle lesioni riscontrate dai sanitari.
Si evidenzia però che, per quanto riguarda le dichiarazioni della donna, è un fatto che lo stesso giudice di merito di primo grado le abbia ritenute inidonee a confermare altre ipotesi di reato. Ed allora si lamenta che prima il tribunale e poi la corte d’appello, senza offrire tra l’altro motivazione, sembrerebbero aver sostenuto implicitamente la validità frazionata delle dichiarazioni della persona offesa.
Si ricorda però che ciò è anche possibile, ma a precise condizioni, indicate in vari arresti di questa Suprema Corte (si citano sez. 6, n. 3015 del 20.2.2010 rv. 247644; sez. 3, n. 12839 del 20.3.2013).
Si ricorda che è stata ritenuta possibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa se l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
inoltre l’attendibilità di alcune parti delle dichiarazioni non può essere talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.
Si evidenzia come l’imputato sia stato assolto in primo grado dal delitto di violenza sessuale continuata dal (OMISSIS) e dal delitto di sequestro di persona del (OMISSIS) con la formula perchè il fatto non sussiste mentre stato condannato per la violenza sessuale del (OMISSIS) sebbene gli episodi siano stati oggetto di un’unica denuncia e risultino strettamente connessi dal punto di vista temporale.
In particolare, il sequestro di persona e la violenza sessuale del (OMISSIS) facevano riferimento ad un unico episodio avvenuto all’interno della casa cantoniera ove dimoravano il C. e la Ca..
Il ricorrente evidenzia le incongruenze e le contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni della parte offesa e rileva che i giudici non avrebbero motivato in ordine al motivo per cui avrebbero ritenuto inattendibili tali dichiarazioni per alcuni capi di imputazione e attendibili per un’altra ipotesi di reato contestuale dal punto di vista temporale e collegata fattualmente.
Evidenzia, ancora, tutte quelle che a suo dire sarebbero le incongruenze del racconto della persona offesa anche in relazione all’episodio di violenza sessuale del (OMISSIS).
Rileva che la certificazione sanitaria avrebbe fornito riscontro al solo reato di lesioni, ma non a quello di violenza sessuale, in relazione al quale non vi sarebbero stati altri riscontri.
b. art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 606 c.p.p., lett. b) inosservanza della norma di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3.
Il ricorrente deduce che la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione al diniego di concessione dell’attenuante speciale, definendo l’episodio di drammatica gravità senza tener conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
Motivi della decisione
1. Il solo motivo sopra illustrato sub b) appare fondato e pertanto in relazione allo stesso l’impugnata sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Il ricorso va, invece, rigettato, per il resto.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che, ancorchè lo si rubrichi come vizio motivazionale e o violazione di legge con lo stesso in realtà si propone una valutazione alternativa del compendio probatorio che non è possibile in questa sede.
Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, sub specie in ordine all’attendibilità della persona offesa, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica ‘rispetto a sè stessa’, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da ‘altri atti del processo’, purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli ‘atti del processo’ costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto ‘travisamento della prova’ che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato ‘travisamento della prova’ qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema ‘rivalutare’ il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova.
Per esserci stato ‘travisamento della prova’ occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Va subito evidenziato che in sentenza si da conto che ci si trovi di fronte a due soggetti, imputato e parte lesa, che avevano nel momento dei fatti in corso una relazione sentimentale.
Va tuttavia qui ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui in tema di reati contro la libertà sessuale, integra la violazione dell’art. 609 bis c.p., qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un ‘diritto all’amplesso’, nè conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale (così questa sez. 3, n. 14789 del 4.2.2004, Riggio, rv.228448; conf. sez. 3, n. 36962 del 12.7.2007, Ponti ed altro, rv.237313).
E’ stato anche affermato che in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.(così questa sez. 3, n. 16292 del 7.3.2006, Mansi, rv. 234171).
In tema di reati sessuali, peraltro, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicchè essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (sez. 3, n. 14085 del 24.1.2013, R., rv. 255022; conf. sez. 3, n. 1911 del 22.12.1999 dep. 21.2.2000; Gubbi e altri, rv. 215695).
4. Ebbene la Corte territoriale da conto in modo logico e coerente, e quindi immune da censure di legittimità del perchè, pur nell’ambito di un rapporto di coppia, abbia ritenuto che per uno degli episodi sussistessero gli elementi concreti per far ritenere la consumata violenza sessuale.
Già nella sentenza di primo grado si ricordava, peraltro, che dopo la convivenza ‘la situazione era… degenerata quasi subito, in quanto il duca aveva manifestato un’indole violenta e prepotente che aveva ridotto la Ca. in uno stato di sottomissione prostrazione così profonda che le aveva reso difficile reagire’.
Aggiungeva il giudice di primo grado che il (OMISSIS) la condotta dell’imputato si era fatta particolarmente aggressiva ed insistente, generando dalla persona offesa una condizione di vero terrore.
Nella sentenza impugnata viene riportano uno stralcio del racconto della persona offesa: ‘quello che mi ricordo è che lui si è comportato più male delle altre volte. Ha tirato fuori il coltello, ha tagliato i vestiti, ha usato violenza carnale e violenza con pugni, mi ha rotto tre costole. Aveva in mano il coltello… quello che ho già detto ed era più pericoloso delle altre volte, io li ho avuto veramente paura della mia vita’.
Ebbene, la Corte d’appello fa proprie le valutazioni del giudice di primo grado e ne condivide l’impostazione, non ritenendo che per quanto riguarda gli altri episodi la donna sia stata inattendibile, ma rilevando come le diverse verbalizzazioni dei carabinieri in sede di prima denuncia sono state rettificate in dibattimento e per quanto riguarda i precedenti episodi gli stessi sono stati ‘il verosimile frutto di una trasposizione generalizzante delle specifiche violenze del 20 agosto (queste ben confermate in dibattimento) anche sui pregressi rapporti sessuali’.
Va rilevato che è costante la giurisprudenza di questa Suprema Corte, richiamata in ricorso, secondo cui in tema di reati sessuali, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati, (sez. 3, n. 3256 del 18.10.2012 dep. il 22.1.2013, P.C., B. e altri, rv. 254133, caso in cui è stata ritenuta legittima la sentenza di merito che, pur condannando gli imputati per il reato previsto dall’art. 609 bis c.p., per effetto delle dichiarazioni della vittima, ha escluso la sussistenza della violenza sessuale di gruppo sul presupposto che alcune di tali dichiarazioni non fossero verosimili; conf. sez. 6, n. 3015 del 20.12.2010 dep. il 27.1.2011, rv. 249200; sez. 3 n. 40170 del 26.9.2006, Gentile, rv. 235575).
Tuttavia in questo caso non siamo di fronte ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni dibattimentali della parte lesa. Più semplicemente il racconto della donna, per quanto concerne gli altri episodi ed anche per quanto concerne l’aspetto del sequestro di persona del medesimo 20 agosto 2001, è stato considerato generico e non riscontrato, quindi tale da non poter fare dire riscontrati gli altri reati in contestazione.
La Corte territoriale, al contrario, opera una valutazione di generale attendibilità della teste-parte lesa, evidenziando anche (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) come la Ca.
avesse nel corso dell’esame dato chiaramente conto di non essere animata da motivi di astio o rancore nei confronti dell’imputato.
Più volte aveva, infatti, rappresentato al collegio, nel corso dell’esame testimoniale, la sua ferma volontà di dimenticare quanto subito, giungendo anche ad affermare di non ricordare nulla. E solo dopo le ammonizioni di rito aveva faticosamente reso (o confermato su contestazione) il racconto della propria vicenda.
In maniera logica e coerente la Corte territoriale motiva su come le dichiarazioni circa la violenza del 20 agosto, data in cui ‘la prepotenza sessuale del duca si manifestò in modo fisicamente costrittivo, contro il consenso della donna, tanto da lasciare sul corpo della Ca. lesioni (ed anche fratture) pienamente ‘figurate’ rispetto alla narrazione della donna’, abbiano trovato elementi di concreto riscontro esterno nel quadro lesivo refertatole in ospedale. Ma non solo. Vi sono anche dei riscontri di tipo logico che la Corte d’appello di Roma evidenzia. In primis la circostanza che, se il 20 agosto non fosse accaduto qualcosa di diverso dalle altre volte, non si spiegherebbe perchè la persona offesa sarebbe fuggita e si sarebbe recata dai carabinieri per la denuncia e poi in ospedale per la visita e per i referti. Del resto, oltre a non avere motivi di astio verso l’imputato, per come è apparso evidente dal suo tentativo di non rispondere in dibattimento, la persona offesa non aveva alcuna ragione o interesse pratico a mentire sulla violenza subita perchè, come ricordano i giudici del gravame del merito non è ‘nè una prostituta intenzionata a liberarsi di un protettore divenuto scomodo, nè una straniera extracomunitaria in cerca di permessi di soggiorno ed altre provvidenze concesse a chi denunzia veri o presunti abusi sessuali’.
Viene poi motivato in sentenza su come, peraltro, lo stesso imputato ha ammesso parte della condotta, cioè di essere rimasto deluso dal fatto di avere trovato la compagna a letto ancora vestita. A dire del C., però, egli, avendo appreso che la donna aveva le mestruazioni, avrebbe desistito dai propri propositi di avere rapporti sessuali. Ma se così fosse non avrebbe alcuna logica spiegazione – si evidenzia nel provvedimento impugnato – il fatto, pure ammesso dall’imputato, di avere tagliuzzato con il coltello gli indumenti intimi della donna. E, va qui aggiunto, nemmeno si spiegherebbero le lesioni refertate.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, dunque, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perchè trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
La mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce, in altri termini, vizio che comporti controllo di legittimità.
In particolare il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, (in tal senso, sez. 3, n. 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Per quello che riguarda, in particolare, l’attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato affermato che essa deve essere valutata in senso globale, ‘tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo’ (sez. 3, n. 21640 dell’8.6.2010, P., Rv. 247644).
I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.
6. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole che la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione al diniego di concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 609bis u.c. cod. pen., definendo l’episodio di drammatica gravità senza tener conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione.
La motivazione della Corte territoriale sul punto, appare, infatti, contraddittoria laddove si afferma: ‘Ciò posto, del tutto avulsa dalla drammatica gravità della violazione della libertà sessuale in concreto, e con tutte le circostanze di violenza del caso, appare la richiesta di applicare l’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p.; e sotto questo profilo, davanti alla oggettiva gravità della violenza prevaricatrice, non può darsi importanza al fatto che la Ca., per sua fortuna, abbia oramai archiviato il fatto e non dimostri volontà di ricordo del fatto’.
Proprio l’avvenuta archiviazione del fatto e la volontà da parte della persona offesa di non ricordare lo stesso, infatti, pare confliggere con il concetto di ‘drammatica gravità della violazione della libertà sessuale in concreto’ pure affermato dalla Corte territoriale.
Ciò, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 quater c.p., per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell’omologa prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 c.p. (così sez. 3, n. 9528 dell’8.6.2000, Nitti C, rv. 217708; conf. sez. 3, n. 21586 del 26.4.2001, Gallelli, rv. 219391; sez. 3, n. 11045 del 22.1.2003, PM in proc. Mattocci, rv. 225736; sez. 3, n. 33479 del 5.7.2006, Greggio, rv. 234788; sez. 3, n. 38112 del 3.10.2006, Magni ed altro, rv. 235031; sez. 3, n. 1057 del 19.12.2006 dep. 17.1.2007, sala e altro, rv. 236024; sez. 3, n. 45604 del 13.11.2007, Mannina, rv. 238282; sez. 4, n. 18662 del 12.4.2013, A., rv. 255930).
S’impone pertanto, da parte del giudice di rinvio, ai fini della configurabilità o meno della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, una valutazione globale del fatto riferita a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, ove assumano rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr. sez. 3, n. 5002 del 7.11.2006 dep. il 7.2.2007, Mangiapane ed altro, rv. 235648).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
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