www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  10 giugno 2014, n. 13026

Fatto e diritto

Rilevato che in data 11 dicembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Siena ha dichiarato l’addebito della separazione dei coniugi D.F. e A.M. a carico del primo e ha determinato l’assegno di mantenimento in 900 Euro mensili.
2. La Corte di appello di Firenze ha revocato la pronuncia di addebito confermando le altre statuizioni e compensando per un terzo le spese dei due gradi di giudizio. Propone ricorso per cassazione D.F. affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali deduce a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 151, comma 2, 156, comma 1, 143, comma 2, 148 comma 1 e 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma. 1 e 2, e 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.,, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 9, della legge n. 898/1970, e 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 115, 153 e 183, comma 6, c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente chiede la pronuncia di addebito della separazione a carico della A. e in ogni caso l’esclusione del diritto all’assegno di mantenimento o in subordine la sua riduzione.
3. Si difende con controricorso la A. e propone a sua volta ricorso incidentale con il quale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151, secondo comma, 2697 c.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..
4. D.F. replica con controricorso al ricorso incidentale di cui chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto.
Ritenuto che:
5. Entrambi i ricorsi consistono in censure di merito alla decisione della Corte di appello che, oltre a non evidenziare alcuna effettiva violazione di legge, al di là della semplice indicazione delle norme pretesamente violate nella intestazione dei motivi, non sono in grado di mettere in discussione la completezza e logicità della motivazione con la quale la Corte di appello è pervenuta in primo luogo ad escludere che il comportamento delle parti sia stato tale da causare la intollerabilità della convivenza e giustificare a loro carico una pronuncia di addebito della separazione. Da un lato infatti la lunghissima permanenza del D. nella condizione di studente non è stata ritenuta dalla Corte di appello una condotta tale da poter costituire la causa della intollerabilità della convivenza e della separazione anche in presenza di un costante intervento di sostentamento economico da parte dei genitori del D. alle esigenze della famiglia del figlio. D’altra parte la Corte di appello ha messo in rilievo come non sia censurabile la scelta della A. di non rinunciare al proprio posto di lavoro per seguire il D. presso la sede della sua prima occupazione conseguita. Quanto al diritto della A. all’assegno di mantenimento nella misura sopra indicata la Corte di appello ha riscontrato la sperequazione notevole dei redditi dei coniugi, rilevando l’aspettativa della moglie di fruire dei naturali sviluppi della situazione reddituale del marito conseguente al suo lunghissimo, ma in definitiva proficuo, ciclo di studi e ha riscontrato altresì l’infondatezza della asserzione relativa all’importanza del patrimonio immobiliare della A. e alla modestia del tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.
6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto dei due ricorsi.
La Corte, letta la memoria difensiva del ricorrente principale, condivide tale relazione specificamente per quanto concerne la ritenuta infondatezza dei ricorsi rilevando inoltre quanto segue;
è infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, per essere stata effettuata la notifica al ricorrente personalmente e non al suo difensore, presso lo studio dell’avvocato domiciliatario, perché la notifica non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (non anche del luogo in cui la consegna deve essere effettuata o della persona nei cui confronti la consegna stessa deve essere eseguita), con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l’intimato abbia svolto, con il controricorso al ricorso incidentale, la propria attività difensiva (cfr. Cass. civ. sezione I n. 16578 del 18 giugno 2008, e sez. Lav. nn. 3796 del 15 marzo 2001 e 8166 del 16 giugno 2001);
La Corte di appello ha puntualizzato in comportamenti ben definiti le dedotte cause di addebito della separazione non valorizzando le censure di disinteresse e di inidoneità al ruolo maritale e genitoriale perché generiche e implicanti una valutazione incompatibile con la natura del giudizio di separazione. È pervenuta quindi a non ritenere addebitabile la separazione a nessuno dei coniugi atteso che né la protrazione del percorso di studi universitari del D. (iniziato pressoché contemporaneamente all’epoca del suo matrimonio e della sua paternità) né la sua ostinazione nel perseguire tale percorso rendendo la sua famiglia dipendente dall’aiuto economico dei genitori, né la volontà della A. di non seguire il D. rinunciando a trasferirsi in Basilicata dove nel 2007 aveva iniziato a lavorare stabilmente presso la ASL di (omissis) per non perdere a sua volta l’occupazione lavorativa acquisita di recente presso una cooperativa di servizi operante nel territorio di (omissis) (in provincia di (…)) sono state considerate come cause generatrici della non tollerabilità della convivenza dei coniugi. Tale valutazione di merito non viene messa in discussione, né dal ricorso principale né da quello incidentale, con specifiche e pertinenti deduzioni di violazioni di legge ovvero, alla stregua della ricorribilità per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., con precise deduzioni di omissioni di valutazione, ma piuttosto con riferimento a comportamenti privi di concretezza e valutabilità oggettiva ovvero riferibili a un passato remoto che la successiva convivenza e solidarietà fra i coniugi smentiscono aver prodotto la causa della separazione.
Come è già stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in base all’art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato (Cass. civ. sezione I n. 5916 del 26 giugno 1996). Tale giurisprudenza, applicabile al caso in esame sotto il profilo della determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, non è in contraddizione con quella richiamata dal ricorrente (Cass. civ. sezione I n. 10380 del 21 giugno 2012) che si riferisce alla valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento perché in tal caso viene in gioco un elemento (il reddito dell’obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell’obbligato qualè necessariamente l’elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari, laddove invece la fruizione costante di tali elargizioni nel corso del matrimonio ha oggettivamente prodotto un tenore di vita della coppia che non può non essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall’art. 156 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata in materia;
va infine richiamata la giurisprudenza secondo cui nella determinazione dell’assegno di mantenimento, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (Cass. civ. sezione I n. 785 del 20 gennaio 2012) in quanto nel caso in esame vi è stata sicuramente una aspettativa, che è durata per tutto il matrimonio, di una futura acquisizione di un reddito stabile, e proprio di un professionista qualificato, in relazione al lungo percorso formativo seguito da D.F. nel corso della convivenza matrimoniale. In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., è altresì consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell’imposizione e della determinazione dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. civ. sezione I n. 2626 del 7 febbraio 2006).
I ricorsi riuniti vanno pertanto entrambi respinti perché infondati con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *