Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 24 aprile 2014, n. 9276
Svolgimento del processo
L.L. e L.P., sull’assunto di aver patito un danno alla vettura di proprietà del primo e condotta dal secondo quando, il 28.08.2003, essa era venuta inopinatamente a collidere con un cinghiale proveniente dai boschi appartenenti alla Regione Abruzzo, convennero l’Ente innanzi al Giudice di Pace di Sulmona per il risarcimento dei danni alla vettura. L’adìto Giudice, esclusa la invocata legittimazione passiva della Provincia di Sulmona, con sentenza 308 del 2004, condannò la Regione al risarcimento del danno determinato in € 930 in favore dei Lancia. La pronunzia venne appellata dalla Regione Abruzzo, reiterante la propria tesi per la quale le norme regionali avrebbe posto in capo alla Provincia gli obblighi di tutela e controllo della fauna selvatica e nel merito deducente la inesistenza di alcun profilo di propria colpa nella vicenda in disamina. Il Tribunale, con sentenza 7.3.2006, ha accolto l’appello e rigettato la domanda risarcitoria dei Lancia proposta a carico della Regione Abruzzo. Ha invero sostenuto il Tribunale che, se non aveva fondamento il motivo di gravame teso a negare la propria legittimazione, essendo le norme regionali indicative di un obbligo dell’Ente di tutela, gestione, controllo della fauna selvatica (alla Provincia, di contro, incombendo le funzioni delegate afferenti la caccia e la protezione della fauna stessa), era invece fondato il secondo motivo. Premesso che per il ristoro dei danni provocati da fauna selvatica non poteva trovare applicazione l’art. 2052 c.c. ma solo il canone generale dell’art. 2043 c.c., sarebbe certamente spettato a parte attrice indicare e provare con precisione la condotta omissiva addebitabile alla Regione e fonte dei sinistro; di contro non essendo configurabile alcuna presunzione di omessa vigilanza per il transito su quella strada di un animale selvatico (la cui omessa segnalazione sarebbe in realtà gravata sul gestore ANAS), e nessun addebito specifico di errore nella gestione della fauna essendo stato addotto, ne risultava la insussistenza di profili di responsabilità a carico della Regione.
Per la cassazione di tale sentenza i Lancia hanno proposto ricorso il 5.4.2007 al quale ha resistito la Regione Abruzzo con controricorso dei 22.5.2007 contenente incidentale condizionato, reiterante la propria deduzione di incombenza sulla sola Provincia di alcun onere prevenzionale in proposito. Il difensore dei Lancia ha discusso oralmente.
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.
Il ricorso principale – nei suo unico articolato motivo – prende atto della conformità del decisum al principio più volte statuito da questa Corte ma dissente dalla sua interpretazione rigorosa là dove finirebbe per accollare al danneggiato una prova impossibile ed anche dimenticando che sarebbe stato possibile e prudente per la Regione collocare al di fuori dei centri abitati della zona (ove insistevano ben due parchi naturali) la ripetuta segnalazione di presenza di animali selvatici.
Il ricorso incidentale condizionato ripropone la tesi per la quale graverebbe sulla Provincia la gestione delle misure precauzionali e non solo i compiti afferenti caccia e tutela della fauna nei parchi di appartenenza.
Il ricorso principale è infondato.
Si ricorda, in premessa, che si tratta di una domanda in materia risarcitoria affatto devoluta alla cognizione del G.O. (SU 25764 del 2011).
Venendo al merito, osserva il Collegio che la sentenza ha rettamente e logicamente applicato il principio di diritto posto da Cass. 7080 del 2006 (e seguito da Cass. 27673 del 2008, 24547 del 2009 ed 80 del 2010) per il quale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non essendo emerse prove dell’addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi. Al riportato principio il Collegio intende dare piena adesione.
La sentenza impugnata ha notato poi, esattamente, che la segnaletica della fauna selvatica libera, la cui apposizione il motivo di ricorso afferma essere imposta alla Regione, sarebbe spettata semmai all’ANAS e non alla Regione Abruzzo. Ed ha esattamente soggiunto che la gestione della fauna incombente sulla Regione (alla stregua della legge 157 del 1992 che all’art. 26 prevede la costituzione di fondo per il risarcimento dei danni alle coltivazioni cagionati dalla detta fauna) non comporta ex se che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitabile alla Regione, occorrendo la allegazione o quantomeno la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile ricollegabilità del danno (quale la anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto – l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta selvaggina verso la sede stradale – la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose e lontane da strade e agglomerati urbani etc.). Il ricorso si limita a prospettare che la negligenza della Regione sarebbe consistita nella omessa apposizione di segnalazioni di possibile attraversamento di animali né considerando come tal obbligo gravava sull’Ente tenuto ad apprestare la segnaletica su Strada Statale (qual’era la n. 75, ove avvenne la collisione) né valutando che la condotta omissiva in concreto predicabile sarebbe stata, semmai, quella afferente la inadeguata “gestione” della fauna, sulla quale nulla l’azione prospettava, e non l’adozione di mezzi di mero avvertimento, certamente di assai scarsa efficacia causale.
Non sussistono pertanto ragioni per accogliere il ricorso.
Il ricorso incidentale condizionato (peraltro infondato avendo la sentenza applicato il principio posto da questa Corte, e ribadito sino a Cass. 4202 del 2011) resta assorbito.
I ricorrenti dovranno alla Regione le spese di giudizio, ragguagliate al modestissimo valore della controversia.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato, condannando i ricorrenti in solido a versare alla Regione per spese la somma di € 1.000 oltre spese prenotate a debito.
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