Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 11 febbraio 2014, n. 3038
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3765/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta 2014 delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimate –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il provvedimento n. 1005/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/07/2010 R.G.N. 244/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocate (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3765/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta 2014 delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimate –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il provvedimento n. 1005/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/07/2010 R.G.N. 244/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocate (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 febbraio 2000 al Tribunale di Roma (OMISSIS) chiedeva la condanna della s.p.a. (OMISSIS) al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto nonche’ della differenza tra la pensione spettante e quanto sarebbe stato a tale titolo dovuto se i contributi previdenziali fossero stati pagati nella misura corrispondente all’effettivo ammontare della retribuzione. Nella prospettazione del ricorrente, per alcuni periodi di lavoro trascorsi a (OMISSIS) ed a (OMISSIS) tutte le somme percepite avrebbero dovuto essere considerate come retribuzione con conseguente inclusione sia nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sia nell’ammontare del debito per contributi previdenziali.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 22 agosto 2001, parzialmente riformata con sentenza del 24 novembre 2004 dalla Corte d’Appello, la quale per il periodo trascorso a (OMISSIS) interpretava una “nota” del 1997, con cui la Banca aveva determinato il trattamento economico del (OMISSIS), nel senso che tutto quanto corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria.
Quanto al periodo trascorso a (OMISSIS), anche le somme dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio avevano parimenti natura retributiva. La Corte, escluso un danno pensionistico attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle omissioni contributive.
A seguito di ricorso per Cassazione spiegato dalla s.p.a. (OMISSIS), la Corte accoglieva il terzo motivo con il quale la societa’ aveva denunciato difetto di motivazione della impugnata sentenza laddove aveva escluso che le voci di trattamento economico relative ad alloggio, studio, trasporto e magazzinaggio, in relazione al periodo lavorativo trascorso all’estero, avessero finalita’ di rimborso spese. Ritenuti assorbiti i motivi concernenti il debito per contribuzione previdenziale da commisurare sulla retribuzione spettante al netto dei rimborsi spese, la Corte rinviava la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, affinche’ procedesse alla nuova determinazione della retribuzione, uniformandosi al seguente principio di diritto:
“Al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il capoverso dell’articolo 2120 c.c., include nella retribuzione tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente, ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso spese. Da cio’ deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del trattamento economico formalmente non legate al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore, il giudice di merito puo’ bensi’ riconoscere natura retributiva ma in tal caso egli deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento”.
Con sentenza in data 31/7/10 la Corte di merito, nel rilevare che la natura degli emolumenti corrisposti al ricorrente nel corso della attivita’ espletata all’estero in relazione ai titoli descritti, era ascrivibile alla sfera retributiva, in ragione della continuita’ delle erogazioni, della astrattezza della loro determinazione (svincolata dai costi effettivamente sostenuti), dell’integrale assoggettamento agli oneri fiscali, condannava la resistente alla corresponsione in favore di controparte, delle somme rivendicate oltre accessori di legge, nonche’ alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione la (OMISSIS) spa affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS) che spiega ricorso incidentale al quale replica la societa’ con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..
Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 22 agosto 2001, parzialmente riformata con sentenza del 24 novembre 2004 dalla Corte d’Appello, la quale per il periodo trascorso a (OMISSIS) interpretava una “nota” del 1997, con cui la Banca aveva determinato il trattamento economico del (OMISSIS), nel senso che tutto quanto corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria.
Quanto al periodo trascorso a (OMISSIS), anche le somme dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio avevano parimenti natura retributiva. La Corte, escluso un danno pensionistico attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle omissioni contributive.
A seguito di ricorso per Cassazione spiegato dalla s.p.a. (OMISSIS), la Corte accoglieva il terzo motivo con il quale la societa’ aveva denunciato difetto di motivazione della impugnata sentenza laddove aveva escluso che le voci di trattamento economico relative ad alloggio, studio, trasporto e magazzinaggio, in relazione al periodo lavorativo trascorso all’estero, avessero finalita’ di rimborso spese. Ritenuti assorbiti i motivi concernenti il debito per contribuzione previdenziale da commisurare sulla retribuzione spettante al netto dei rimborsi spese, la Corte rinviava la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, affinche’ procedesse alla nuova determinazione della retribuzione, uniformandosi al seguente principio di diritto:
“Al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il capoverso dell’articolo 2120 c.c., include nella retribuzione tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente, ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso spese. Da cio’ deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del trattamento economico formalmente non legate al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore, il giudice di merito puo’ bensi’ riconoscere natura retributiva ma in tal caso egli deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento”.
Con sentenza in data 31/7/10 la Corte di merito, nel rilevare che la natura degli emolumenti corrisposti al ricorrente nel corso della attivita’ espletata all’estero in relazione ai titoli descritti, era ascrivibile alla sfera retributiva, in ragione della continuita’ delle erogazioni, della astrattezza della loro determinazione (svincolata dai costi effettivamente sostenuti), dell’integrale assoggettamento agli oneri fiscali, condannava la resistente alla corresponsione in favore di controparte, delle somme rivendicate oltre accessori di legge, nonche’ alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione la (OMISSIS) spa affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS) che spiega ricorso incidentale al quale replica la societa’ con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per aver il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto alla cui stregua andava condotta la sua indagine valutativa, operando in contrasto con i confini che legalmente gli erano stati prefissati alla stregua del decisum della Suprema Corte, omettendo di verificare se nel contratto collettivo applicabile alla fattispecie fossero contenute eccezioni alla regola espressa dall’articolo 2120 c.c., e se a tali eccezioni fosse riconducibile l’ipotesi considerata.
Argomenta altresi’ che l’error in procedendo in cui era incorsa la Corte di merito, ridondava in termini di omessa pronuncia in ordine alla verifica della rilevanza ai fini del calcolo del tfr, delle voci indicate in busta paga quali contributo alloggio, spese per studio, magazzinaggio, trasporto, sollecitata da essa ricorrente in sede di giudizio di riassunzione, mediante l’espresso richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 73 ccnl per il personale direttivo delle aziende di credito che escludevano dalla base di calcolo del tfr, gli emolumenti descritti. Il motivo e’ inammissibile.
Posto, invero, che in generale, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la riforma della sentenza impugnata, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (vedi Cass. n.13066 del 5 giugno 2007). Nel giudizio di legittimita’ e’ infatti, onere del ricorrente indicare con specificita’ e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata dovendo ritenersi inammissibile il motivo di ricorso col quale la parte non precisi se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la violazione di legge ovvero la nullita’ del procedimento (cfr. Cass. n.3248 del 2 marzo 2012).
Con riferimento al caso di specie non puo’ tralasciarsi di considerare che l’istituto di credito ha formulato il primo motivo di doglianza in guisa affatto contraddittoria invocando vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio, qualificata in termini di violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, come error in procedendo, nel contempo lamentando l’omessa corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente, senza espressamente richiamare la violazione da parte del giudice di rinvio, dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
Le evidenti incertezze espositive che connotano il ricorso proposto dalla societa’ non consentono di porre questa Corte in grado di orientarsi fra argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere,quindi il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (vedi fra le tante, Cass. 5 luglio 2013 n. 16862, Cass. cit. n. 13066 del 5 giugno 2007).
Ulteriori ragioni di inammissibilita’ del ricorso vanno ravvisate nella violazione del principio di autosufficienza che avrebbe postulato l’onere per la ricorrente, la quale aveva dedotto l’omesso esame di atti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda, di evidenziare il contenuto dei documenti richiamati nonche’ di specificare che nell’atto introduttivo della lite erano stati esibiti in conformita’ a quanto statuito dall’articolo 414 c.p.c., nn. 3 e 4, (vedi Cass. n.21032 del 1 agosto 2008, cui adde Cass. n.2966 del 7 febbraio 2011 e piu’ di recente, Cass. n. 23675 del 18 ottobre 2013).
E’ infatti del tutto carente la prova della rituale, tempestiva allegazione e produzione del contenuto delle disposizioni contrattuali collettive, individuate dalla societa’, quale sostrato della tesi concernente l’irrilevanza ai fini del calcolo del tfr delle indennita’ connesse al lavoro prestato all’estero, oggetto di controversia. Per converso, dalle medesime deduzioni formulate da parte ricorrente, si evince che il richiamo alle disposizioni contrattuali collettive risulta formulato solo in sede di giudizio di riassunzione, tardivamente, quindi, atteso che il giudizio di rinvio e’ processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale e’ inibito alle parti, prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, ed in cui non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento (vedi, fra le tante, Cass. 12 gennaio 2010 n. 327).
Con il secondo motivo si denunzi’a vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, dell’impugnata sentenza, in ordine alla natura retributiva delle indennita’ oggetto di rivendicazione. Nella prospettazione della ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata ad argomentare in guisa del tutto generica in ordine alla natura retributiva delle indennita’ oggetto di controversia senza accertare se le stesse fossero dirette a compensare il disagio o la professionalita’ della prestazione lavorativa resa all’estero dal dipendente, cadendo in evidente contraddizione nelle rassegnate conclusioni, laddove affermava che gli emolumenti in parola erano diretti a compensare oneri non riferibili ad esigenze connesse strettamente alla attivita’ lavorativa, bensi’ alle normali spese che affronta qualsiasi soggetto il quale si trovi ad espletare la propria attivita’ lavorativa in un contesto metropolitano privo di condizioni particolarmente disagiate. Con particolare riferimento al contributo alloggio, osserva poi che dagli atti del giudizio di riassunzione, emergeva con chiarezza come detto contributo non fosse stato corrisposto in misura fissa ne’ con regolare cadenza annuale, diversamente da quanto dedotto dal giudice di rinvio che dalla astrattezza della determinazione dell’emolumento, aveva desunto la natura retributiva dello stesso.
La censura e’ priva di pregio.
Il tenore della pronuncia impugnata consente di ritenere che il giudice del rinvio abbia proceduto ad una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta alla sua disamina pervenendo ad una integrale considerazione della vicenda lavorativa vissuta dal (OMISSIS) che si presenta informata a criteri sostanzialmente immuni da vizi logico-giuridici. La Corte di merito, nell’iter motivazionale delineato, ha infatti, essenzialmente posto in rilievo il requisito della continuita’ della prestazione lavorativa resa all’estero e la ricollegabilita’ delle indennita’ oggetto di controversia, proprio al valore professionale della prestazione, resa secondo modalita’ improntate a continuita’ e non occasionante. Ha in particolare osservato che gli esborsi a titolo di alloggio, trasporto, magazzinaggio, erano stati erogati per periodi di tempo prolungati, per sovvenire ad esigenze alle quali e’ destinato usualmente il reddito lavorativo perche’ connesse alla attivita’ professionale espletata all’estero. Cosi’ la Corte territoriale ha parametrato nella fattispecie scrutinata i suddetti esborsi anche al grado ed al ruolo rivestito dal (OMISSIS) che, quindi, anche per tale motivo dovevano ritenersi ragionevolmente dotati di natura retributiva, non rispondendo al soddisfacimento di esigente specifiche ovvero di natura temporanea.
Ne consegue che l’iter logico seguito dalla Corte di merito – che al di la’ di qualche atomistica e non rilevante considerazione, sottolinea ancora che gli esborsi in considerazione erano assoggettati tutti al regime fiscale come erogazioni retributive – e’ da ritenersi congrua e logicamente condivisibile, ne’ affetta dal vizio di contraddittorieta’ denunciato ex articolo 360 c.p.c., n. 5, che sussiste – e’ opportuno ribadirlo – solo in caso di contrasto insanabile fra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che sia tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (vedi in tal senso Cass. n. 14767 del 26 giugno 2007, Cass. n.2427 del 9 febbraio 2004).
Tardivo, e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e’ quindi, l’ulteriore rilievo della societa’ ricorrente secondo cui il contributo alloggio, diversamente da quanto argomentato dal giudice di rinvio, non sarebbe stato erogato in misura fissa, ne’ annualmente, come argomentato in sede di memoria di riassunzione e desumibile dalla documentazione che si assumeva prodotta. Va infatti considerato che parte ricorrente non rispetta neppure l’articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai dati documentali in questione, limitandosi a dedurre che non sarebbe stato debitamente esaminato il documento, senza indicarne e trascriverne il contenuto.
E’ infatti orientamento costante (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento di guisa che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Nel caso di specie, al di la’ di ogni considerazione in ordine alla ritualita’ della produzione documentale richiamata con riferimento esclusivamente alla memoria di riassunzione, in guisa peraltro, del tutto generica, manca la trascrizione o l’esposizione del contenuto degli atti ai quali parte ricorrente intende fare riferimento in palese violazione delle disposizioni richiamate.
Dal canto suo, il (OMISSIS) spiega ricorso incidentale con il quale denunzia violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della omissione contributiva e del danno pensionistico in violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Il motivo, con riferimento al danno pensionistico, si palesa inammissibile, essendo stata respinta dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n.3904/04 la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno per il titolo descritto in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale del credito vantato dall’ente previdenziale, con pronuncia che non e’ stata oggetto di impugnazione da parte del (OMISSIS). La censura concernente l’omissione contributiva, gia’ dichiarata assorbita dalla Suprema Corte in sede di pronuncia n. 10986/08, va, parimenti, reputata assorbita dalle argomentazioni che presiedono alla reiezione dei motivi di impugnazione proposti dalla (OMISSIS) spa, atteso che l’accertata natura retributiva degli emolumenti oggetto di controversia connessi all’espletamento di attivita’ lavorativa all’estero, ne comporta l’assoggettamento al consequenziale obbligo contributivo.
L’esito complessivo della lite e la complessita’ delle questioni affrontate, inducono, infine, alla integrale compensazione fra le parti delle spese inerenti il presente grado di giudizio.
Argomenta altresi’ che l’error in procedendo in cui era incorsa la Corte di merito, ridondava in termini di omessa pronuncia in ordine alla verifica della rilevanza ai fini del calcolo del tfr, delle voci indicate in busta paga quali contributo alloggio, spese per studio, magazzinaggio, trasporto, sollecitata da essa ricorrente in sede di giudizio di riassunzione, mediante l’espresso richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 73 ccnl per il personale direttivo delle aziende di credito che escludevano dalla base di calcolo del tfr, gli emolumenti descritti. Il motivo e’ inammissibile.
Posto, invero, che in generale, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la riforma della sentenza impugnata, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (vedi Cass. n.13066 del 5 giugno 2007). Nel giudizio di legittimita’ e’ infatti, onere del ricorrente indicare con specificita’ e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata dovendo ritenersi inammissibile il motivo di ricorso col quale la parte non precisi se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la violazione di legge ovvero la nullita’ del procedimento (cfr. Cass. n.3248 del 2 marzo 2012).
Con riferimento al caso di specie non puo’ tralasciarsi di considerare che l’istituto di credito ha formulato il primo motivo di doglianza in guisa affatto contraddittoria invocando vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio, qualificata in termini di violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, come error in procedendo, nel contempo lamentando l’omessa corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente, senza espressamente richiamare la violazione da parte del giudice di rinvio, dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
Le evidenti incertezze espositive che connotano il ricorso proposto dalla societa’ non consentono di porre questa Corte in grado di orientarsi fra argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere,quindi il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (vedi fra le tante, Cass. 5 luglio 2013 n. 16862, Cass. cit. n. 13066 del 5 giugno 2007).
Ulteriori ragioni di inammissibilita’ del ricorso vanno ravvisate nella violazione del principio di autosufficienza che avrebbe postulato l’onere per la ricorrente, la quale aveva dedotto l’omesso esame di atti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda, di evidenziare il contenuto dei documenti richiamati nonche’ di specificare che nell’atto introduttivo della lite erano stati esibiti in conformita’ a quanto statuito dall’articolo 414 c.p.c., nn. 3 e 4, (vedi Cass. n.21032 del 1 agosto 2008, cui adde Cass. n.2966 del 7 febbraio 2011 e piu’ di recente, Cass. n. 23675 del 18 ottobre 2013).
E’ infatti del tutto carente la prova della rituale, tempestiva allegazione e produzione del contenuto delle disposizioni contrattuali collettive, individuate dalla societa’, quale sostrato della tesi concernente l’irrilevanza ai fini del calcolo del tfr delle indennita’ connesse al lavoro prestato all’estero, oggetto di controversia. Per converso, dalle medesime deduzioni formulate da parte ricorrente, si evince che il richiamo alle disposizioni contrattuali collettive risulta formulato solo in sede di giudizio di riassunzione, tardivamente, quindi, atteso che il giudizio di rinvio e’ processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale e’ inibito alle parti, prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, ed in cui non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento (vedi, fra le tante, Cass. 12 gennaio 2010 n. 327).
Con il secondo motivo si denunzi’a vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, dell’impugnata sentenza, in ordine alla natura retributiva delle indennita’ oggetto di rivendicazione. Nella prospettazione della ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata ad argomentare in guisa del tutto generica in ordine alla natura retributiva delle indennita’ oggetto di controversia senza accertare se le stesse fossero dirette a compensare il disagio o la professionalita’ della prestazione lavorativa resa all’estero dal dipendente, cadendo in evidente contraddizione nelle rassegnate conclusioni, laddove affermava che gli emolumenti in parola erano diretti a compensare oneri non riferibili ad esigenze connesse strettamente alla attivita’ lavorativa, bensi’ alle normali spese che affronta qualsiasi soggetto il quale si trovi ad espletare la propria attivita’ lavorativa in un contesto metropolitano privo di condizioni particolarmente disagiate. Con particolare riferimento al contributo alloggio, osserva poi che dagli atti del giudizio di riassunzione, emergeva con chiarezza come detto contributo non fosse stato corrisposto in misura fissa ne’ con regolare cadenza annuale, diversamente da quanto dedotto dal giudice di rinvio che dalla astrattezza della determinazione dell’emolumento, aveva desunto la natura retributiva dello stesso.
La censura e’ priva di pregio.
Il tenore della pronuncia impugnata consente di ritenere che il giudice del rinvio abbia proceduto ad una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta alla sua disamina pervenendo ad una integrale considerazione della vicenda lavorativa vissuta dal (OMISSIS) che si presenta informata a criteri sostanzialmente immuni da vizi logico-giuridici. La Corte di merito, nell’iter motivazionale delineato, ha infatti, essenzialmente posto in rilievo il requisito della continuita’ della prestazione lavorativa resa all’estero e la ricollegabilita’ delle indennita’ oggetto di controversia, proprio al valore professionale della prestazione, resa secondo modalita’ improntate a continuita’ e non occasionante. Ha in particolare osservato che gli esborsi a titolo di alloggio, trasporto, magazzinaggio, erano stati erogati per periodi di tempo prolungati, per sovvenire ad esigenze alle quali e’ destinato usualmente il reddito lavorativo perche’ connesse alla attivita’ professionale espletata all’estero. Cosi’ la Corte territoriale ha parametrato nella fattispecie scrutinata i suddetti esborsi anche al grado ed al ruolo rivestito dal (OMISSIS) che, quindi, anche per tale motivo dovevano ritenersi ragionevolmente dotati di natura retributiva, non rispondendo al soddisfacimento di esigente specifiche ovvero di natura temporanea.
Ne consegue che l’iter logico seguito dalla Corte di merito – che al di la’ di qualche atomistica e non rilevante considerazione, sottolinea ancora che gli esborsi in considerazione erano assoggettati tutti al regime fiscale come erogazioni retributive – e’ da ritenersi congrua e logicamente condivisibile, ne’ affetta dal vizio di contraddittorieta’ denunciato ex articolo 360 c.p.c., n. 5, che sussiste – e’ opportuno ribadirlo – solo in caso di contrasto insanabile fra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che sia tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (vedi in tal senso Cass. n. 14767 del 26 giugno 2007, Cass. n.2427 del 9 febbraio 2004).
Tardivo, e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e’ quindi, l’ulteriore rilievo della societa’ ricorrente secondo cui il contributo alloggio, diversamente da quanto argomentato dal giudice di rinvio, non sarebbe stato erogato in misura fissa, ne’ annualmente, come argomentato in sede di memoria di riassunzione e desumibile dalla documentazione che si assumeva prodotta. Va infatti considerato che parte ricorrente non rispetta neppure l’articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai dati documentali in questione, limitandosi a dedurre che non sarebbe stato debitamente esaminato il documento, senza indicarne e trascriverne il contenuto.
E’ infatti orientamento costante (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento di guisa che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Nel caso di specie, al di la’ di ogni considerazione in ordine alla ritualita’ della produzione documentale richiamata con riferimento esclusivamente alla memoria di riassunzione, in guisa peraltro, del tutto generica, manca la trascrizione o l’esposizione del contenuto degli atti ai quali parte ricorrente intende fare riferimento in palese violazione delle disposizioni richiamate.
Dal canto suo, il (OMISSIS) spiega ricorso incidentale con il quale denunzia violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della omissione contributiva e del danno pensionistico in violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Il motivo, con riferimento al danno pensionistico, si palesa inammissibile, essendo stata respinta dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n.3904/04 la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno per il titolo descritto in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale del credito vantato dall’ente previdenziale, con pronuncia che non e’ stata oggetto di impugnazione da parte del (OMISSIS). La censura concernente l’omissione contributiva, gia’ dichiarata assorbita dalla Suprema Corte in sede di pronuncia n. 10986/08, va, parimenti, reputata assorbita dalle argomentazioni che presiedono alla reiezione dei motivi di impugnazione proposti dalla (OMISSIS) spa, atteso che l’accertata natura retributiva degli emolumenti oggetto di controversia connessi all’espletamento di attivita’ lavorativa all’estero, ne comporta l’assoggettamento al consequenziale obbligo contributivo.
L’esito complessivo della lite e la complessita’ delle questioni affrontate, inducono, infine, alla integrale compensazione fra le parti delle spese inerenti il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese.
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