minaccia

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  3 febbraio 2014, n. 5272 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19/04/2012 il Giudice di Pace di Salò ha assolto C.A. dal reato di cui all’art. 612 cod. pen., contestatogli per aver detto a N.G. che, se gli fosse arrivata una lettera di lamentele, in relazione ai lavori edili affidatigli, gli avrebbe mandato degli amici che gli avrebbero sparato alle gambe.
Il giudice, pur avendo ritenuto che il fatto fosse confermato dalle dichiarazioni della persona offesa e dal teste Ci. , oltre che verosimile in relazione alla controversia insorta in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati dal N. all’imputato, ha, tuttavia, concluso nel senso che esso non rivestiva una sufficiente attitudine lesiva della libertà psichica del soggetto passivo. Al riguardo, la sentenza impugnata ha valorizzato la dichiarazione del N. (“non ho avuto paura delle minacce, non sono a conoscenza del fatto che il sig. C. avesse delle persone che potessero dare esecuzione a quanto minacciato”) e del Ci. (“ho visto il N. tornare agitato, non tanto intimorito, ma infastidito”).
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta inosservanza dell’art. 612 cod. pen., per avere il giudice di pace trascurato di considerare che la fattispecie contestata costituisce reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso – ossia non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto – bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Mascia, Rv. 191433; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762).
Ciò posto, a fronte del tenore oggettivo delle frasi pronunciate, la ritenuta inidoneità lesiva è stata argomentata dal giudice, per un verso, considerando la concreta reazione della persona offesa e, per altro verso, trascurando di adeguatamente ponderare il significato dell”‘agitazione” e del “fastidio” manifestato da quest’ultima.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Salò per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Salò.

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