Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 23 gennaio 2014, n. 1445
Svolgimento del processo
P.F. impugnava davanti al Tribunale di Trieste la deliberazione assunta in data 21 luglio 2003 dal Condominio di via (omissis) di cui faceva parte, con la quale era stato approvato l’affidamento dei lavori inerenti alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio in singoli impianti autonomi a metano.
In particolare a fondamento della impugnazione veniva, tra l’altro, dedotto che l’ordine del giorno aveva il seguente tenore: trasformazione impianto riscaldamento centralizzato in autonomo: visione preventivi, decisione in merito ed affidamento lavori.
In tale ordine del giorno non poteva comprendersi anche la realizzazione di un nuovo impianto adduttore del gas metano e di due nuove canne fumarie, tra l’altro con maggioranze non adeguate, in considerazione della natura innovativa di tali opere, le quali comunque danneggiavano l’estetica dell’edificio.
Il condominio resisteva alla impugnazione, che veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con P.F. proponeva appello.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 giugno 2011, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto la deliberazione impugnata era stata ratificata nella successiva assemblea tenutasi il 20 ottobre 2003, ritenendo peraltro, ai fini delle spese, sotto il profilo della soccombenza virtuale, fondato l’appello, in quanto esisteva già nel condominio un impianto adduttore del gas metano e la trasformazione dell’impianto da centralizzato in singoli impianti autonomi non implicava necessariamente la sua sostituzione, la quale aveva una sua autonomia progettuale e soprattutto di spesa, per cui non poteva ritenersi compresa nel generico oggetto dell’ordine del giorno.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il condominio.
Resiste con controricorso P.F. , che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale il condominio deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il suo interesse alla decisione nel merito dell’intera vicenda processuale continuava a sussistere, in quanto anche le successive delibere assembleari aventi il medesimo contenuto che avevano ratificato quella di cui si controverte erano state impugnate da P.F. e l’esito di quei giudizi non era ancora definitivo.
Il motivo è infondato, in quanto la cessazione della materia del contendere non può essere esclusa per l’interesse di una parte ad una decisione nel merito da utilizzare in altri giudizi, anche se aventi oggetto simile o analogo.
Con il secondo motivo del ricorso principale il condominio sembra sostenere che P.F. era bene a conoscenza degli argomenti da trattare nella assemblea, anche se alcuni lavori non erano specificamente indicati nell’ordine del giorno, aggiungendo che anche per tali lavori era sufficiente la maggioranza prevista per la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti a gas unifamiliari.
Anche tale motivo è infondato, in quanto, da un lato, la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall’ordine del giorno e non aliunde, e, dall’altro, il problema delle maggioranze, di conseguenza, è irrilevante se la deliberazione non poteva essere assunta.
Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, viene ad essere assorbito.
In considerazione delle particolarità della vicenda, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 dicembre 2013 – 23 gennaio 2014, n. 1446
Presidente/Relatore Triola
Svolgimento del processo
P.F. impugnava davanti al Tribunale di Trieste la deliberazione assunta in data 20 ottobre 2003 dal Condominio di via (omissis) di cui faceva parte, con la quale era stata ratificata la delibera assunta in data 21 luglio 2003 e relativa alla approvazione dell’affidamento dei lavori inerenti alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio in singoli impianti autonomi a metano.
In particolare a fondamento della impugnazione veniva, tra l’altro, dedotto che l’ordine del giorno era stato formulato in modo generico e senza analitica descrizione dei possibili contenuti dell’argomento oggetto di discussione e decisione, con riferimento alla realizzazione anche di un nuovo impianto adduttore del gas metano e di due nuove canne fumarie.
Il condominio resisteva alla impugnazione, che veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con sentenza del 7 gennaio 2008.
P.F. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 20 settembre 2011, in base alla seguente motivazione:
Ritiene il collegio che possa essere accolto il terzo motivo di gravame in quanto già esisteva nel condominio un impianto adduttore del gas metano e la trasformazione dell’impianto da centralizzato in singoli impianti autonomi non implicava necessariamente la sua sostituzione.
Peraltro, come risulta dallo studio di fattibilità redatto dal perito industriale Pi. nel settembre 2003 la sostituzione dell’impianto adduttore del gas metano con altro di nuova produzione aveva una sua autonomia progettuale e soprattutto di spesa.
Nel predetto studio di fattibilità, che ha modificato quello pregresso prodotto alla udienza assembleare condominiale del 15.4.2003, si legge infatti espressamente: “nell’analisi del costo dell’intervento è stato volutamente escluso il costo relativo alla nuova rete di distribuzione del gas metano, in quanto l’intervento, visto lo stato di fatto, si rende comunque indispensabile a prescindere dalla realizzazione degli impianti autonomi con caldaiette a gas metano”.
Appare ovvio che all’ordine del giorno dell’assemblea del 21.7.2003 e tanto più di quella del 20 ottobre 2003 nella quale si ratificava quanto avvenuto nelle precedenti assemblee condominiali, avrebbero dovuto essere poste, come autonome voci, avendo una loro precisa autonomia progettuale e di spesa, anche i preventivi relativi al nuovo impianto adduttore del gas metano e al nuovo impianto di smaltimento fumi.
La presenza dei preventivi di spesa per la completa trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato in singoli impianti autonomi senza la dovuta preventiva informazione della possibilità di costruzione e/o sostituzione di impianti nuovi (impianto adduttore del gas metano e impianto smaltimento fumi) comportanti costi aggiuntivi di un certo spessore oltre la semplice trasformazione dell’impianto di riscaldamento (Euro 12.000,00 nel primo studio di fattibilità) determina annullamento della delibera adottata per violazione dell’art. 1105, terzo comma c.c. in quanto i suddetti lavori avrebbero dovuto essere posti all’ordine del giorno come singole voci.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio con un unico motivo.
Resiste con controricorso P.F. , che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo del ricorso principale il condominio, oltre a dedurre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, un impianto adduttore del gas metano non esisteva e pertanto la trasformazione dell’impianto di riscaldamento comportava necessariamente la sua realizzazione, sembra sostenere che P.F. era bene a conoscenza degli argomenti da trattare nella assemblea, anche se alcuni lavori non erano specificamente indicati nell’ordine del giorno, aggiungendo che anche per tali lavori era sufficiente la maggioranza prevista per la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti a gas unifamiliari.
Il ricorso è infondato.
Da un lato, il presunto errore della Corte di appello sarebbe irrilevante, in quanto la decisione è stata assunta sulla base della autonomia progettuale e di spesa della realizzazione del nuovo impianto adduttore del gas metano o della sostituzione di quello esistente, rispetto al passaggio dal riscaldamento centralizzato a quello unifamiliare, che avrebbe richiesto una esplicita menzione nell’ordine del giorno.
Dall’altro, la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall’ordine del giorno e non aliunde.
Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, viene ad essere assorbito.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
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