Il testo integrale[1]

 

Poiché I’art. 155 della l. n. 89 del 1913 prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co. Re. Di. la richiesta di procedere e, quindi, la fattispecie dell’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso al notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell’art. 7 della I. n. 241 del 1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell’organo cui è riconosciuta dall’art. 153 l’iniziativa disciplinare, atteso che l’art. 160 della I. n. 89 del 1913 (come modificato) prevede I’applicabilità della I. n. 241 del 1990 soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della I. n. 89 del 1913 e considerato che nella specie nell’art. 155 si rinviene un’espressa disciplina.

Delle attività precedenti e segnatamente dell’attività accertativa che l’organo abilitato all’iniziativa disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta non è previsto debba darsi avviso al notaio, il che implica che l’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso si identifichi solo nella formulazione della richiesta di procedere disciplinarmente

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