Revocatoria: no se la garanzia è sufficiente

Con l’ordinanza n. 30788 del 24 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) in un contesto in cui il creditore dispone già di una garanzia reale (come un’ipoteca o un pegno) sul patrimonio del debitore, di valore significativamente superiore al credito stesso.

L’onere della prova del pregiudizio

Il principio fondamentale sancito dalla Corte è che l’azione revocatoria non ha una funzione punitiva, ma puramente conservativa del patrimonio del debitore, finalizzata a evitare che atti di disposizione ne riducano l’integrità a danno del creditore. Pertanto, il pregiudizio per il creditore è un presupposto essenziale.

L’ordinanza n. 30788/2025 stabilisce che se un creditore agisce per far dichiarare inefficace un atto, ma gode già di una garanzia reale capiente, ha un onere probatorio specifico: deve dimostrare che l’escussione di quella garanzia è destinata a rimanere infruttuosa. Non basta, dunque, la semplice alienazione di un bene per far presumere il pregiudizio; occorre provare che i beni vincolati alla garanzia non sono sufficienti o non sono aggredibili.

Il bilanciamento degli interessi

La Cassazione sottolinea che la revocatoria comporta un’interferenza con l’autonomia del debitore e l’affidamento dei terzi. È necessario, quindi, garantire un corretto bilanciamento tra:

  • L’interesse del creditore a non perdere la garanzia generica (l’intero patrimonio del debitore);

  • L’interesse del debitore a disporre liberamente dei propri beni, soprattutto quando ha già vincolato specifici asset a garanzia del debito.

Conclusioni della Corte

In assenza della prova di un’effettiva insufficienza della garanzia reale esistente, l’azione revocatoria deve essere respinta. Il creditore non può “riservarsi” la possibilità di aggredire altri beni se quelli su cui ha già un diritto di prelazione sono, secondo un giudizio di probabilità, sufficienti a soddisfarlo pienamente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30788.

Revocatoria no se la garanzia è sufficiente

Massima: Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito e agisce per la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 del codice civile di un atto ha l’onere di dimostrare che l’escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, sicché l’esperimento dell’azione revocatoria si rende necessaria a tutela del proprio credito. Diversamente, rimane invero pregiudicato il bilanciamento tra l’interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dalla integrità del patrimonio del debitore e l’interesse di quest’ultimo a disporre comunque dei suoi beni. La revocatoria, del resto, presuppone un pregiudizio per il creditore, e tale pregiudizio va accertato tenendo conto del fatto che costui dispone di una garanzia reale che può consentire soddisfazione del credito

Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30788. Revocatoria no se la garanzia è sufficiente

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Tag/parola chiave: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – Conservazione della garanzia patrimoniale -Azione revocatoria – Creditore con garanzia notevolmente superiore al credito – Accertamento del pregiudizio. (Cc, articoli 2901 e 2927)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Relatore

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2424/2023 R.G. proposto da:

Ba.Ri., elettivamente domiciliata in FELTRE VI.RO., presso lo studio dell’avvocato TA.TU. ((Omissis)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TA.TU. ((Omissis))

– ricorrente –

contro

AM.AS. Spa, elettivamente domiciliata in MODENA CO.CA., presso lo studio dell’avvocato GI.GI. ((Omissis)) che la rappresenta e difende

– contro ricorrente –

nonché contro

Ba.Ri., BP.BA. Spa, Ba.Al., BP.BA. Spa

– intimati –

sul controricorso incidentale proposto da

Ba.Al., elettivamente domiciliato in NAPOLI VI.F., presso lo studio dell’avvocato CI.MA. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende

– ricorrente incidentale –

contro

Ba.Ri., BP.BA. Spa

– intimati –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2264/2022 depositata il 10/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Revocatoria no se la garanzia è sufficiente

Fatti di causa

1.- Il sig. Ba.Al. ha concesso fideiussione omnibus a favore della società agricola Ba.Al. Sas nei confronti della società BP.BA. Spa.

La società agricola Ba.Al. Sas si è resa debitrice della banca. Il Ba.Al., con due distinti atti, ha quindi donato alla moglie sig. Ba.Ri. la metà di immobile di sua proprietà nell’ambito di un accordo di separazione; poi, con altro atto, ha costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia.

La banca ha aggredito entrambi tali atti, proponendo azione di simulazione o di revocatoria.

2.- Il Tribunale di Modena, in primo grado, ha accertato che la separazione era effettiva e che dunque la donazione fatta dal Ba.Al. all’ex moglie non era in frode al creditore; ha ritenuto viceversa elusiva delle ragioni di questi la costituzione del fondo patrimoniale.

3.- Ha proposto appello la BP.BA. Spa, che è stato integralmente accolto dalla Corte di Appello di Bologna, con l’argomento che anche rispetto alla donazione vi era consapevolezza da parte della ex moglie del danno arrecato al creditore.

4.- Avverso la sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati da memoria, il Ba.Al..

Propone ricorso incidentale adesivo la Ba.Ri., affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria la società Am. Spa, succeduta nel credito.

Revocatoria no se la garanzia è sufficiente

Ragioni della decisione

1.- Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente società Am. Spa, lamentando che la procura conferita per il ricorso non è speciale, in quanto genericamente conferita per tutti i gradi di giudizio, non risultando essere stata rilasciata dopo la sentenza odiernamente impugnata.

L’eccezione è infondata. Come Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, “il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, 3 comma, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.” (Cass. 8334/ 2024; Cass. 13555/ 2024). I ricorsi principale ed incidentale sono praticamente identici.

I cinque motivi dell’uno coincidono nel contenuto con i cinque motivi dell’altro.

Essi attengono alla sola revocatoria dell’atto di donazione. Può farsene pertanto congiunta disamina.

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, in via principale ed incidentale, denunziano violazione degli articoli 2901 e 2927 e ss. La censura attiene all’accertamento della scientia damni in capo alla coniuge, quanto all’atto di donazione.

II Ba.Al., debitore della banca, ha donato alla ex moglie la metà di un suo immobile, nell’ambito di un accordo di separazione.

La Corte d’Appello ha comunque ritenuto che la ex moglie fosse consapevole del fatto che la società garantita dal marito era in difficoltà economiche, del danno arrecato alla banca spogliandosi di quel bene.

I ricorrenti, principale e incidentale, si dolgono che gli indizi in base ai quali è stata ritenuta dalla corte di merito la sussistenza di detta consapevolezza siano insufficienti, non gravi né precisi né concordanti.

In particolare, osservano che dalla stessa motivazione emerge che la moglie avesse investigato su una società (la F.lli (Omissis)), assolutamente diversa e distinta da quella agricola debitrice della banca, sicché anche ove avesse potuto sapere della difficoltà economica di quella non può inferirsene che fosse altresì consapevole della difficoltà di quest’ultima.

2.- Tale stesso aspetto è fatto valere con il secondo motivo, che prospetta, in entrambi i ricorsi, omesso esame, vale a dire che la corte di appello, nell’indurre la scientia damni della moglie, non avrebbe tenuto conto di un fatto, che pure era stato discusso in quel grado di giudizio, ossia la diversità tra le due società, tale che, sapendo le vicende dell’una, non è detto che si sapessero quelle dell’altra.

3.- Inoltre, questa stessa questione è fatta valere con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.

I ricorrenti assumono come errore percettivo l’avere scambiato l’una società per l’altra, e l’avere dunque ritenuto di conseguenza che, siccome la ex moglie sapeva della difficoltà dell’una, doveva sapere della difficoltà dell’altra.

Con essi i ricorrenti lamentano che i giudici di merito di entrambi i gradi hanno convenuto sul fatto che la separazione tra i due coniugi fosse effettiva, non simulata. E che ciononostante la corte di appello ha ritenuto la donazione effettuata in esecuzione della separazione fosse elusiva delle ragioni del creditore, volta a pregiudicare il suo credito, senza considerare che si trattava invero dell’adempimento di una obbligazione assunta con gli accordi di separazione.

Si dolgono non essersi considerato che “Per tali ragioni non ha senso quanto affermato dall’appellante BP. secondo cui la cessione non sarebbe realmente solutoria in quanto la Ba.Ri. avrebbe rinunciato all’assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 e sarebbe quindi autosufficiente, difatti la cessione è avvenuta unicamente a fronte delle suddette rinunce, in mancanza delle quali le parti non avrebbero raggiunto l’accordo”.

La ricorrente incidentale conclude quindi affermando che “L’atto di trasferimento della quota di comproprietà dell’immobile di via Lodi ai sensi dell’art. 2901 c.c. è irrevocabile poiché compiuto in adempimento di un’obbligazione, essendo la stipula esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere, cui il debitore non potrebbe unilateralmente sottrarsi, tale intendendosi non solo l’accordo di separazione omologato del 2014” La censura è p.q.r. fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.

Pur avendo dato atto che la separazione non fosse simulata la corte di merito non è invero pervenuta a trarne il coerente corollario secondo cui anche gli accordi di separazione non potessero essere che reali, e che la donazione di quota dell’immobile de quo non potesse essere stata fatta che in adempimento della separazione. La corte di merito è pertanto incorsa nella violazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c., non tenendo conto di un elemento di particolare gravità indiziaria, al riguardo fornendo invero una motivazione meramente apparente.

Non risulta d’altro offerta congrua motivazione in ordine agli indizi ravvisati deporre per la circostanza che, pur essendo la separazione effettiva, il trasferimento dell’immobile in argomento sarebbe stato viceversa simulato.

Va dunque accolto ne suindicati termini e limiti il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di entrambi in ricorsi. 4.- Con il quarto motivo i ricorrenti, principale e incidentale, denunziano violazione dell’articolo 2901 c.c. La questione è la seguente.

Assumono i ricorrenti che, a fronte di un debito di circa un milione di euro, era stata concessa ipoteca per 4 milioni. Il che significa che avere alienato una quota di proprietà di un bene, di valore inferiore, non può avere costituito danno: la banca aveva garanzie per un ammontare di molto superiore al credito.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell'”eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (Cass. 26310/ 2021) Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito e agisce per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto ha l’onere di dimostrare che l’escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, sicché l’esperimento dell’azione revocatoria si rende necessaria a tutela del proprio credito.

Diversamente, rimane invero pregiudicato il bilanciamento tra l’interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dalla integrità del patrimonio del debitore e l’interesse di quest’ultimo a disporre comunque dei suoi beni. La revocatoria, del resto, presuppone un pregiudizio per il creditore, e tale pregiudizio va accertato tenendo conto del fatto che costui dispone di una garanzia reale che può consentire soddisfazione del credito.

Ove il creditore abbia una garanzia di gran lunga superiore all’ammontare del credito, consentire sempre e comunque al creditore di agire per la revocatoria di un atto del debitore vuol dire prescindere dalla circostanza (che è presupposto della revocatoria) che tale atto costituisca pregiudizio per il creditore, il quale, per l’appunto, alcun pregiudizio subisce nel caso in cui quella sua garanzia sia facilmente escutibile.

La prova può essere fornita anche per presunzioni, cosi come la prova contraria: la circostanza che la banca, creditrice di un milione, abbia ipotecato beni che valgono quattro milioni depone quale sicuro indice di assenza di danno, non potendo arrecare danno a creditore che dispone di una garanzia ipotecaria per una somma di quattro volte superiore al credito vantato. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, in base al quale ove disponga di una garanzia capiente il creditore deve in ossequio all’obbligo di comportamento diligente e secondo buona fede o correttezza dimostrare che la relativa escussione si prevede infruttuosa, avendo pertanto necessità di cautelare il proprio credito mediante la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti di disposizione del patrimonio da parte del proprio debitore.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 1 e del 4 motivo dei ricorsi, principale e incidentale, assorbiti ogni altra e diversa questione nonché il 2, il 3 e il 5 motivo di entrambi i ricorsi, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Revocatoria no se la garanzia è sufficiente

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo dei ricorsi, principale e incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, l’11 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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