Con l’ordinanza n. 30826 del 24 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento procedurale in materia di cause inscindibili (ex art. 331 c.p.c.) nei giudizi di impugnazione, affrontando il tema della corretta modalità di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio.
La regola generale e il parametro temporale
Il punto centrale della decisione riguarda l’individuazione del soggetto a cui deve essere notificata l’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili. La Cassazione n. 30826/2025 stabilisce che se la notificazione avviene entro un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, questa può legittimamente essere effettuata al procuratore costituito. Tuttavia, la Corte introduce una distinzione fondamentale qualora tale parametro temporale non venga rispettato.
La deroga: notifica personale obbligatoria dopo 1 anno
L’ordinanza sancisce che, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non può più essere eseguita al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza. In tale scenario, la notificazione deve essere effettuata alla parte personalmente. L’assunto alla base è che, trascorso un anno, il rapporto di mandato difensivo si presume cessato ai fini della ricezione degli atti del processo, rendendo necessario garantire l’effettiva conoscenza dell’impugnazione direttamente in capo alla parte coinvolta nella causa inscindibile.
Conseguenze procedurali: nullità sanabile
Un aspetto rilevante della sentenza riguarda le conseguenze di una notificazione erroneamente effettuata al procuratore invece che alla parte personalmente dopo l’anno. La Cassazione n. 30826/2025 chiarisce che tale errore non determina l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (non dando luogo a inesistenza), ma configura una mera violazione delle prescrizioni formali, integrando una nullità sanabile ai sensi dell’articolo 160 del codice di procedura civile.
Pertanto, in assenza di un’effettiva sanatoria (ad esempio, tramite la costituzione della parte), il giudice dovrà attivare i rimedi della rinnovazione della notificazione. L’impugnazione, dunque, non verrà dichiarata inammissibile a causa dell’errore di notifica, a condizione che quest’ultima venga eseguita correttamente a seguito dell’attivazione dei meccanismi di sanatoria o rinnovazione, garantendo così il rispetto del contraddittorio e la prosecuzione del giudizio.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30826.
Cause inscindibili e la notifica personale dopo 1 anno
Massima: Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’articolo 331 del cpc, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia, la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’articolo 160 del cpc, con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria
Ordinanza|24 novembre 2025| n. 30826. Cause inscindibili e la notifica personale dopo 1 anno
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Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI – Impugnazioni civili – Atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza – Notifica alla parte – Necessità. (Cpc, articoli 102, 160, 330 e 331)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 182/2025 R.G. proposto da:
Ar.Al. Ar.Or. Ar.Al. Ar.Gi. Mo.El. quest’ultima sia in proprio sia in qualità di procuratore generale dei figli Gi.Ar. e St.Ar. tutti rappresentati e difesi dall’avvocato CA.LU.
ricorrenti
contro
Ar.Mi. rappresentata e difesa dall’avvocato RO.SA. unitamente all’avvocato CA.VI.
controricorrente
nonché contro
Ar.Ma.
intimata
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 334/2024, depositata il 20/05/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.
Cause inscindibili e la notifica personale dopo 1 anno
FATTI DI CAUSA
1. Gli odierni ricorrenti evocavano in giudizio Ar.Mi. esponendo di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni, assistito da manifesto ed evidente animus rem sibi habendi, non contrastato dall’esercizio di alcun diritto di proprietà da parte delle convenute, di una parte ben definita ed identificata, per ciascuno dei ricorrenti, di un terreno sito in agro di Grotteria (RC), c.da (Omissis), con annesso immobile.
Chiedevano gli attori accertarsi l’intervenuta usucapione a loro favore sugli immobili.
Si costituiva Ar.Mi. rimaneva contumace Ar.Ma.
1.1. Con sentenza n. 234/15 pubblicata il 19.02.15, il Tribunale di Locri accoglieva le domande attrici, compensando le spese del grado di giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Ar.Mi.
Non si costituivano Ar.Al. e Ar.Ma.
Con separate ordinanze, la Corte territoriale adìta rilevava la mancata notifica dell’atto di appello ad entrambi i fratelli Arena e ordinava nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio.
2.1. In riforma dell’impugnata pronuncia, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di usucapione promossa dagli attori in primo grado, sostenendo che, poiché tutte le parti in causa sono legate da vincolo di parentela, trovano applicazione i principi enunciati da questa Corte, ricavati dalla lettura dell’art. 1144 cod. civ. in tema di atti di tolleranza, a mente dei quali non può attribuirsi un
valore presuntivo al fatto che l’attività svolta dal soggetto legato da vincolo di parentela sul bene abbia durata non transitoria ed entità non modesta. Né gli odierni appellati hanno dimostrato, come era loro onere, che la mancata rivendicazione del bene, da parte della sorella, odierna appellante, fosse dovuta, non già alla tolleranza (determinata dal rapporto di parentela), ma al disinteresse e all’indifferenza della stessa, avendo essi attuato attività idonee ad escluderla dall’utilizzo dell’immobile, nulla essendo emerso in tal senso dall’unica fonte di prova, ossia dall’escussione dei testi, i quali tutti hanno riferito di un utilizzo della casa durante le vacanze e della coltivazione del terreno, in maniera generica, e non collocata nel tempo.
3. La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da Ar.Al. Ar.Or. Ar.Al. Mo.El. (in proprio e in qualità di procuratrice generale dei figli Ar.Gi. e St.Ar. affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Ar.Mi. Resta contumace Ar.Ma.
Cause inscindibili e la notifica personale dopo 1 anno
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza che lo definisce, in violazione del principio del contraddittorio, ex artt. 102, 330, 331 cod. proc. civ. I ricorrenti rilevano la nullità della sentenza di seconde cure in quanto è nulla la notifica effettuata nei confronti di Ar.Al. dichiarato contumace nel grado di appello, dell’atto di integrazione del contraddittorio presso l’indirizzo PEC dell’avvocato Ni.Mo., già difensore di Ar.Al. Arena in primo grado. L’integrazione della notifica sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 330, comma 3, e 331 cod. proc. civ., vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale e processuale: trascorso oltre un
anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (2015), la stessa doveva essere effettuata alla parte personalmente (Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282 – 01). Poiché il termine assegnato dalla Corte territoriale per l’integrazione ha natura perentoria, e non essendo stato rispettato correttamente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevarne d’ufficio la nullità.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Nel caso di specie, quella compiuta dalla Corte d’Appello non era la rinnovazione della notifica, bensì l’integrazione del contraddittorio: rilevata, infatti, la mancanza delle notifiche dell’atto di appello, la Corte territoriale – con le due ordinanze del 01.09.2022 e del 27.07.2023 -assegnava termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due fratelli pretermessi rimasti contumaci (v. sentenza p. 2, 7 ed 8 capoverso). La notifica è stata, quindi, eseguita dall’appellante nei termini ordinati dal giudice di appello (entro il 30.09.2022, per Ar.Ma.; entro il 03.09.2023 per Ar.Al. Arena), seppure al domicilio del difensore.
È, dunque, in questa fase che trova applicazione il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite richiamate in ricorso: “Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia, la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.)” (Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010, Rv. 614716 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15050 del 26/06/2009, Rv. 608767 – 01).
Il principio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza di una norma (l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione (“in ogni caso…”), che non pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni – come quella qui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.
Neanche ricorre l’ipotesi di sanatoria nei confronti di Ar.Al. Arena, non essendosi questi costituito nel corso del giudizio di secondo grado, bensì solo nel presente giudizio, così rendendo una pronuncia d’appello inutiliter data, in quanto non indirizzata a tutti i litisconsorti. A prescindere, dunque, dalla tutela del diritto di difesa del litisconsorte pretermesso, si sarebbe in presenza di una pronuncia non estendibile ad un litisconsorte necessario.
2. La sentenza merita, dunque, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello, spettando al giudice del rinvio l’assegnazione di un termine, questa volta perentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (per tutte, di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023, Rv. 667532 – 01), affinché la notifica dell’atto di appello sia effettuata alle parti, Ar.Al. e Ar.Ma., personalmente.
Cause inscindibili e la notifica personale dopo 1 anno
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte
d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che valuterà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 1 ottobre 2025.
Depositato in cancelleria il 24 novembre 2025.
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