Con l’ordinanza n. 30996 del 26 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per il diritto di difesa nei giudizi di secondo grado: il limite alla produzione di nuovi documenti in appello previsto dall’articolo 345 c.p.c.
Il caso di specie
La vicenda trae origine da un giudizio per il risarcimento dei danni da sinistro stradale. Il ricorrente, soccombente in primo grado sulla quantificazione dell’invalidità permanente, aveva prodotto in appello una nuova perizia medico-legale di parte, redatta successivamente alla sentenza di primo grado, per contestare le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile tale documento, ritenendolo una “nuova prova” vietata dal rito.
Il principio di diritto: la natura della perizia di parte
La Cassazione ha cassato la decisione di merito, ribadendo un orientamento consolidato ma spesso disatteso: la perizia di parte non costituisce un “documento” o una “nuova prova” in senso stretto ai fini dell’art. 345 c.p.c. Essa rappresenta, invece, una semplice argomentazione tecnica o una memoria illustrativa di natura difensiva.
Di conseguenza:
La sua produzione in appello è sempre ammessa, anche se formata dopo il giudizio di primo grado.
Il giudice ha l’obbligo di tenerne conto nella decisione, poiché essa serve a stimolare il contraddittorio tecnico e a confutare i risultati della CTU.
Rilevanza costituzionale e violazione del contraddittorio
Un passaggio fondamentale dell’ordinanza 30996/2025 riguarda il principio del contraddittorio. La Corte chiarisce che impedire a una parte di depositare una perizia tecnica per criticare la CTU viola il diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali.
A differenza di quanto ipotizzato inizialmente in sede di definizione accelerata, la Cassazione ha stabilito che tale violazione è rilevante di per sé: non è necessario che il ricorrente dimostri che, se ammessa, la perizia avrebbe sicuramente cambiato l’esito della causa. La mera compressione della facoltà difensiva tecnica giustifica, da sola, la cassazione della sentenza
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 novembre 2025| n. 30996.
Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
Massima: La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della Ctu svolta in primo grado, non vìola il disposto dell’articolo 345 del cpc, dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall’odierno ricorrente onde ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere nella circostanza la corte territoriale rigettato il gravame, prospettato sotto il profilo della determinazione del grado di invalidità permanente, sul presupposto dell’inammissibilità, ex articolo 345 del cpc, della produzione di una perizia di parte, redatta successivamente alla sentenza di primo grado, determinando, in tal modo, la violazione del principio del contraddittorio che, presidiato da disposizioni di rango costituzionale e sovranazionali, assume rilevanza di per sé, senza, cioè, la necessità – come ritenuto invece dalla proposta di definizione accelerata – di addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della conseguente decisione).
Ordinanza|26 novembre 2025| n. 30996. Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
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Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Mezzi di prova – Produzione di perizia di parte diretta a confutare le conclusioni della CTU svolta in primo grado – Ammissibilità – Fattispecie in tema di risarcimento danni da circolazione stradale. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 195 e 345)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. SIMONE Roberto – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20022/2024 R.G. proposto da:
Fr.Ge., rappresentato e difeso dagli avv. EV.FA. (Omissis) e MA.MA. (Omissis);
– ricorrente –
contro
GR. ASSICURAZIONI Spa;
Ca.Fr.;
Ru.Va.;
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 923/2024, depositata il 31/5/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.
Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
FATTI DI CAUSA
Fr.Ge. agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale occorsogli in data 6/11/2007, allorquando, mentre era alla guida del proprio motociclo, era stato urtato dalla Hyundai di proprietà di Ru.Va. e condotta da Ca.Fr. (assicurata GR.), dopo che questa aveva invaso l’opposta corsia di marcia.
Il giudice di prime cure, quantificata l’invalidità permanente del Fr.Ge. nella percentuale del 32%, condannò i convenuti a versargli la residua somma di Euro 4.817,96 (pari alla differenza tra il quantum liquidato e la somma già versata in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice).
La Corte d’Appello di Palermo accolse il gravame del Fr.Ge. in punto di spese processuali (riformando l’originaria statuizione di compensazione per 2/3 e condannando gli appellati all’integrale pagamento delle spese dei due gradi di giudizio), rigettandolo, invece, sotto il profilo della determinazione del grado di invalidità permanente, sul presupposto dell’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione di una perizia di parte, che era stata redatta successivamente alla sentenza di primo grado.
Fr.Ge. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Ru.Va., Ca.Fr. e la GR. Assicurazioni Spa sono rimaste intimate.
In data 14/2/2025 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., nel senso dell’infondatezza del ricorso, in ragione del fatto che le censure mosse dal ricorrente potrebbero ritenersi fondate “soltanto se il documento non valutato possa ritenersi astrattamente idoneo a modificare l’esito della lite”, ciò che nel caso di specie sarebbe da escludere, trattandosi di documento apodittico che si limita a contrapporre la propria valutazione del grado di invalidità permanente riportato dalla vittima dell’incidente a quella del consulente tecnico d’ufficio.
Il ricorrente ha formulato istanza di decisione e successivamente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 345 e 346 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di secondo grado ritenuto inammissibile la produzione della consulenza tecnica di parte nel giudizio d’appello, con ciò ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5624/2022, secondo cui le deduzioni tecniche alla CTU sono legittimamente formulabili oltre le scansioni contemplate dall’art. 195 c.p.c., dunque anche nella comparsa conclusionale o – per l’appunto – in grado di appello.
2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 277, 345 e 346 c.p.c. (nonché omesso esame di un fatto decisivo), per non avere la Corte d’Appello esaminato le censure mosse alla c.t.u. attraverso l’elaborato tecnico suddetto, limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (nonché l’omesso esame di un fatto decisivo), per non avere il giudice di merito risposto alle censure mosse dall’appellante alla CTU ed aver rigettato, senza alcuna motivazione, l’istanza di rinnovazione della CTU medesima.
4. I primi due motivi di ricorso (che, per l’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati.
Con la sentenza sopra richiamata (n. 5624/2022), le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (conf., Cass., n. 32965/2024). Il principio è stato confermato, tra le altre, da Cass., n. 26525/2024, secondo cui i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori.
La Corte d’Appello di Palermo ha violato tale principio di diritto, indebitamente sottraendosi all’esame dei rilievi del consulente di parte appellante; esame che (con ciò discostandosi, il Collegio, dalle considerazioni svolte nella proposta di definizione accelerata) non può essere svolto, in via sostitutiva, da questa Corte di legittimità, neppure ai soli fini della valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso.
L’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte (e, dunque, l’assoluta pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado) ha determinato, infatti, una violazione del principio del contraddittorio che, in quanto presidiato da disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU), rileva di per sé, senza, cioè, che sia necessario addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della susseguente decisione.
Tale principio, consacrato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 36596/2021 con riferimento alla mancata fruizione degli snodi processuali di cui al previgente art. 190 c.p.c. (deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), ha trovato successiva conferma in diverse pronunce di legittimità, tra le quali (per limitarsi a quelle massimate) si possono menzionare:
– Cass., n. 2067/2023: “nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un “vulnus” al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”;
– Cass., n. 6795/2023: “nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l’assegnazione di entrambi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale
opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”;
Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
– Cass., n. 4667/2024: “l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte”;
– Cass., n. 5196/2024: “se con l’ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l’immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l’impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l’indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine”;
– Cass., n. 23056/2024: “la mancata comunicazione dell’ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento
all’esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio”;
– Cass., n. 11891/2025: “nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell’udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”;
– Cass., n. 7845/2024: “nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all’esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio”;
– Cass., n. 17717/2024. “in tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa”.
Si legge, nell’arresto delle Sezioni unite sopra citato: “l’esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) “sul piano pratico processuale” (così Cass. Sez. U n. 3758-09). Non è difficile cogliere, tuttavia, l’ambito di specificità di codesta affermazione. Essa – per quanto condivisibile – non può essere enfatizzata fino al punto da estenderla al ben diverso caso della dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale. Ché anzi proprio l’eventualità di una lesione siffatta conduce l’orientamento appena richiamato a considerare integrato il presupposto di rilevanza pratica della questione di rito… ai fini dell’apprezzamento della nullità per lesione di un tal diritto (al contraddittorio e alla difesa) la parte, nel cui interesse il termine a difesa è stabilito, niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare come invece l’estremizzazione dell’orientamento minoritario vorrebbe. La parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l’onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto”.
I primi due motivi meritano, pertanto, accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione”.
Resta impregiudicata, ovviamente, la valutazione che il giudice del rinvio riterrà di compiere circa la condivisibilità dei rilievi contenuti nella perizia di parte in discorso.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento del terzo, involgente profili necessariamente involti dal riesame del merito della controversia da parte del giudice del rinvio.
Appello e la perizia di parte sempre ammissibile
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile il 25 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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