Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25714 del 19 settembre 2025, ha chiarito la natura giuridica dell’istanza di cancellazione di frasi ingiuriose o offensive dagli atti processuali (prevista dall’art. 89 c.p.c.).

La Suprema Corte ha stabilito che la cancellazione, oltre a poter essere disposta d’ufficio dal giudice, può anche conseguire all’istanza di parte. Tuttavia, questa istanza non costituisce una vera e propria domanda giudiziale o una pretesa autonoma. Essa vale, invece, come una semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso che è proprio del giudice. Tale potere è strumentale all’obbligo, imposto alle parti dall’art. 88 c.p.c., di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che l’accoglimento della richiesta di cancellazione fosse una vittoria su una “domanda giudiziale”. Basandosi su questo errore, aveva ritenuto sussistenti gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha corretto tale errore, riaffermando che l’istanza di cancellazione non può mai giustificare, di per sé, una soccombenza reciproca.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2025| n. 25714.

Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

Massima: La cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d’ufficio, può conseguire all’istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all’obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo nella circostanza la corte del merito ritenuto sussistenti le gravi ragioni di compensazione delle spese di lite in ragione dell’accoglimento della richiesta di cancellazione ritenuta erroneamente quale vera e propria domanda giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 febbraio 2024, n. 4212; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4738; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 giugno 2011, n. 14112; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 marzo 2009, n. 6439; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 marzo 2005, n. 5677; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 novembre 2002, n. 15503; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 luglio 2001, n. 9946).

 

Ordinanza|19 settembre 2025| n. 25714. Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Parti e difensori – Dovere di lealtà e probità – Scritti contenenti espressioni sconvenienti od offensive – Istanza di cancellazione – Natura di domanda giudiziale – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 88, 89, 91 e 92)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Relatore

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13827/2023 R.G. proposto da:

Pr.Mi., rappresentato e difeso dall’avvocato RI.AN. ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

-RICORRENTE-

Contro

Lo.Se., rappresentato e difeso dall’avvocato SC.AN. ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

-CONTRORICORRENTE-

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 718/2023, depositata il 31/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

FATTI DI CAUSA

1. Lo.Se. ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Pr.Mi. per il pagamento di Euro 3.500,00 a titolo di compensi

professionali, spiegando riconvenzionale per far valere un controcredito di Euro. 17.808,00 per attività di supporto informatico.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, dichiarandosi incompetente per valore sulla riconvenzionale.

Riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale ha ritenuto insussistente il controcredito vantato da Lo.Se. e ha compensato le spese.

L’avv. Pr.Mi. ha impugnato la sentenza, sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente disposto la compensazione in virtù dell’accoglimento della richiesta di cancellazione delle frasi offensive contenute negli scritti difensivi di primo grado e che non aveva pronunciato sulla richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Il gravame è stato respinto dalla Corte distrettuale di Bologna, evidenziando che negli scritti dell’appellante erano effettivamente presenti frasi offensive e non pertinenti rispetto alle esigenze di difesa e che, essendo l’istanza di cancellazione una vera e propria domanda di parte, è possibile disporre la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Non era stata formulata, secondo la Corte di merito, una richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata e comunque la riconvenzionale volta a far valere un controcredito era stata respinta perché la prestazione del Lo.Se. era risultata a titolo gratuito, ravvisando i presupposti per condannare l’appellante a risarcire il danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per aver, con negligenza, insistentemente negato il carattere ingiurioso delle frasi utilizzate, abusando degli strumenti di tutela.

Per la cassazione della sentenza l’avv. Pr.Mi. ricorre sulla base di due motivi. Lo.Se. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese processuali sia stata disposta sull’erroneo presupposto che il ricorrente fosse soccombente perché destinatario dell’ordine di cancellazione delle frasi ingiuriose.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 96, 112 e 132 n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito escluso che il ricorrente avesse chiesto la condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e per aver condannato il ricorrente, risultato totalmente vincitore all’esito del giudizio. a risarcire il danno per responsabilità processuale.

2. Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente il controcredito di Lo.Se. ma ha disposto la compensazione delle spese, affermando che la richiesta di cancellazione sostanzia una vera e propria domanda giudiziale, che era stata accolta.

L’art. 89, comma secondo c.p.c. dispone che “il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive”, mentre, con la sentenza che decide la causa” può “assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”.

Secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d’ufficio, può conseguire all’istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all’obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. n. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024).

Il provvedimento adottato nel corso dell’istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l’eventuale assegnazione, alla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l’ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009).

Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l’esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d’ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell’onore e della reputazione (Cass. n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l’omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. n. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012).

Istanza cancellazione frasi non è domanda giudiziale

Tuttavia, la soccombenza si misura rispetto alle domande che riguardano il bene della vita preteso in giudizio e non rispetto a quelle, meramente accessorie, ricollegabili alla condotta processuale delle parti e, tantomeno, a mere istanze di natura sollecitatoria (cfr., con riferimento alle domande di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 5466/2022; Cass. n. 1792/2018; Cass. n. 9532/2017).

Nel caso in esame, non ricorreva un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, né si giustificava la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma, c.p.c., avendo la Corte di merito affermato che ricorrevano gravi ragioni di compensazione consistenti nell’accoglimento della richiesta di cancellazione poiché ritenuta una vera e propria domanda giudiziale, sicché appare indubbiamente valorizzata un’insussistente soccombenza reciproca.

È quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camerta di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2025.

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