La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25451 del 16 settembre 2025, ha specificato i criteri per l’integrazione del requisito oggettivo dell’eventus damni (il pregiudizio per il creditore) ai fini dell’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).
La Suprema Corte ha stabilito che, per integrare l’eventus damni, è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. Questo pregiudizio può consistere in una variazione non solo quantitativa (riduzione del valore) ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, la conversione di un bene facilmente aggredibile in uno meno liquido).
Inoltre, la Corte ha definito l’onere probatorio:
-
Onere del Creditore: Si restringe alla dimostrazione della mera variazione patrimoniale. Non è necessario che il creditore provi l’entità e la natura del patrimonio residuo del debitore, in quanto gli è preclusa la piena conoscenza delle sue caratteristiche.
-
Onere del Debitore: Spetta al debitore l’onere di provare che, nonostante l’atto dispositivo, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire pienamente e senza incertezze il soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25451.
Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
Massima: Ai fini dell’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell’azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25451. Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – Conservazione della garanzia patrimoniale – Azione revocatoria – Eventus damni – Ammissibile anche in caso di variazione qualitativa del patrimonio del debitore. (Cc, articoli 2668, 2697, 2727, 2729, 2901 e 2902)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Illustrissimi Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliera
Dott. AMBROSI Irene – Consigliera Rel.
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliera
Dott. TASSONE Stefania – Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28668/2022 R.G. proposto da
Se.Ma., rappresentata e difesa dall’Avv. An.Pa., giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma nella via L.Ma. presso lo Studio Ma.Ga. e come da domicilio digitale;
– ricorrente –
contro
Fa.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Ca.St., giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
– controricorrente –
nei confronti di
Sa.Ge., rappresentato e difeso dall’Avv. Ga.Ra., giusta procura speciale allegata al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 737/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dalla Consigliera dott.ssa Irene Ambrosi.
Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
Fatti di causa
1. Fa.Ca. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce i coniugi Sa.Ge. e Se.Ma., chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto pubblico di divisione in data 8 giugno 2012 con il quale i predetti avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune con assegnazione di quote diseguali e, segnatamente, con attribuzione a Sa.Ge. della quota comprendente soltanto un “fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le)… nel N.C.E.U. Nardò (…), (…) (…), valore effettivo Euro. 33.000,00 (contro il valore fittiziamente indicato in Euro. 140.000,00 nell’atto 8 giugno 2012)” e con attribuzione al coniuge Se.Ma. della quota comprendente: “I) fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le)… costituito da un’abitazione a piano terra e da un locale al primo seminterrato. Nel N.C.E.U. di Nardò (…), (…) (…), del valore effettivo di Euro 84.000,00; II) lastrico solare di copertura dell’abitazione in piano terra in via (…), frazione di Santa Maria al Bagno nel N.C.E.U. di Nardò, (…), (…) (…), valore effettivo Euro 14.000; III) Appartamento in Nardò al piano primo del fabbricato in via (…) nel N.C.E.U. di Nardò (…), (…), (…), categoria a/3, classe tre del valore effettivo di Euro 103.500; VI) Appartamento in Nardò al piano terra di via (…) angolo via Antonaci con adiacente locale uso garage. Nel N.C.E.U. di Nardò, (…), (…), (…), categoria A/3, classe 3; e (…), (…), (…), categoria C/6, classe tre del valore effettivo di Euro 135.600”, con una conseguente sperequazione tra il valore delle quote attribuitisi (valore dichiarato pari ad Euro 140.000 per quella del marito e pari a Euro 337.600 quella della moglie).
Deduceva, in particolare, Fa.Ca. che tale atto divisorio aveva pregiudicato il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito riconosciute da precedente sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.30/2012, con cui il convenuto Sa.Ge. era stato condannato a pagare in proprio favore la somma complessiva di Euro 302.183,21, oltre interessi, spese processuali e competenze, spedita in forma esecutiva e notificata con atto di precetto in data 5.6.2012. Si costituivano in giudizio Sa.Ge. e Se.Ma., i quali eccepivano, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, per essere competente la sezione distaccata di Nardò (Le), e nel merito, chiedevano il rigetto dell’avversa domanda perché infondata.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 418/2018, rigettava la domanda ex art. 2901 c.c., ordinava alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art.2668 c.c., con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
2. La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da Fa.Ca. avverso la sentenza di prime cure e ha dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di divisione in data 8 giugno 2012 con cui i coniugi Sa.Ge. e Se.Ma. avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune; ha condannato Sa.Ge. e Se.Ma. a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, così come liquidate in dispositivo.
3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, Se.Ma., ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con atto di controricorso Fa.Ca.. Anche Sa.Ge. ha resistito con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da tre motivi, aderendo a quelli proposti dalla ricorrente principale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
La ricorrente principale, il controricorrente e quello incidentale hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente principale Se.Ma. contesta la “Violazione dell’art. 2901 e dell’art. 2902 cod. civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod. proc. civ. Omissione di pronuncia. Violazione del principio del contraddittorio e della sua integrità e del litisconsorzio necessario. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360-bis e 366 cod. proc. civ.)”; nello specifico, assume che la Corte d’Appello leccese ha violato le norme in materia di litisconsorzio necessario, tenuto conto che l’atto di citazione di Fa.Ca. non sarebbe stato notificato ai terzi Ta.Ro. e Fa.Ti., acquirenti a titolo oneroso di uno degli immobili oggetto dell’atto di divisione, circostanza ben conosciuta da Fa.Ca. sin da prima della introduzione del presente giudizio e risultante dall’atto di appello dello stesso Fa.Ca., dalla allegazione dell’atto notarile, nonché dalla CTU in atti. Da ciò discenderebbe la irritualità, nullità e improcedibilità dell’azione ex art. 2901 c.c. proposta da Fa.Ca. per la mancata evocazione in giudizio dei terzi predetti acquirenti sui quali ricadranno gli effetti della presente vicenda processuale. Ciò posto, la ricorrente principale chiede che, ove non si ritenga di dichiarare nullo l’intero processo, di rimettere la causa in primo grado affinché il contraddittorio sia sanato rispetto alle parti pretermesse.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la “Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., anche in relazione all’art. 194 cod. civ. Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art. 360 n.ri 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360-bis e 366 cod. proc. civ.).”; osserva in proposito la ricorrente che nella sentenza impugnata non sarebbe contenuto alcun cenno alla propria participatio fraudis, elemento necessario, trattandosi nella specie di un atto di divisione oneroso a prestazioni corrispettive tra coniugi; elemento che non sarebbe stato provato dalla controparte neppure per presunzioni, nonostante l’eccezione proposta dalla stessa odierna ricorrente principale nel giudizio di merito, con conseguente violazione del principio del chiesto e pronunciato.
3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia sotto altro profilo la “Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. sotto altro profilo. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’eventus damni. – Violazione dell’art.194 cod. civ. Violazione dell’art.1304 cod. civ. Violazione degli artt. 345 e 194 cod. proc. civ..
Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art. 360 n.ri 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod. proc. civ.)”. Osserva in proposito la ricorrente che nella sentenza impugnata l’unico punto della sentenza impugnata in cui la Corte Territoriale si è espressa circa la sussistenza del danno che l’atto pubblico avrebbe arrecato alle ragioni del preteso creditore, è quello in cui ha evidenziato, in sintesi, “la variazione sia quantitativa sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione”. Censura in proposito l’omissione di qualsiasi valutazione circa la dedotta insussistenza di ragioni di credito del Fa.Ca., evidenziando il fatto che il patrimonio residuato in capo al Sa.Ge. in seguito all’atto di divisione fosse perfettamente in grado di soddisfare le pretese creditorie del Fa.Ca. e che lo stesso Sa.Ge. aveva dichiarato di volersi avvalere del meccanismo di cui all’art.1304, 1 comma, c.c. a seguito della transazione occorsa tra il creditore Fa.Ca. ed il condebitore solidale Do., con cui il Fa.Ca. aveva transatto in via esaustiva e tombale, non solo la posizione debitoria di esso Do., ma l’intera situazione oggetto della controversia, discendendone l’integrale chiusura della posizione debitoria anche del Sa.Ge., o, in subordine, una riduzione sensibile della propria esposizione e sul punto, contestando la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del Giudice d’appello. Conclude la ricorrente principale richiamando quanto motivato dal Tribunale in prime cure e insiste sulla insussistenza, oltre che dell’elemento soggettivo, anche di quello oggettivo dell’eventus damni.
4. Sa.Ge. in adesione ai motivi proposti dalla ricorrente principale, con il primo motivo di ricorso incidentale denuncia l'”Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’eventus damni. Violazione dell’art.1304 cod. civ. Violazione degli artt. 345 e 194 cod. proc. civ. Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., anche in relazione all’art. 194 cod. civ. Omissione di pronuncia e violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art. 360 n.ri 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod. proc. civ.)”. Osserva in proposito che la sentenza impugnata sarebbe immotivata in relazione al presupposto oggettivo dell’eventus damni e avrebbe affermato in modo assai sintetico e privo di giustificazione, che l’atto di divisione aveva apportato una “variazione sia quantitativa sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione”; insiste nl ribadire che la Corte d’Appello ha omesso di ritenere insussistenti le ragioni creditorie del Fa.Ca. già prospettate nel corso del giudizio di merito e sul punto, condivide la censura proposta dalla ricorrente principale con il terzo motivo di ricorso.
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, denuncia la “Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., anche in relazione all’art. 194 cod. civ. Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod. proc. civ.)”; il ricorrente incidentale insiste nell’affermare che nella sentenza impugnata non vi sia la minima menzione della presunta sussistenza della consapevolezza delle parti dell’atto di divisione circa un ipotetico pregiudizio che l’atto medesimo avrebbe potuto arrecare alle ragioni del preteso creditore, difettando nella specie, in particolare, il requisito della scientia damni del debitore, anche in ragione di tutto quanto diffusamente esplicitato nel precedente motivo in merito all’eventus damni; ribadisce che nella sentenza impugnata non sia contenuto alcun cenno alla participatio fraudis del terzo, elemento necessario (trattandosi nella specie di un atto di divisione, oneroso, a prestazioni corrispettive tra coniugi); elemento non provato dalla controparte neppure per presunzioni, sebbene la sentenza stessa ha accolto la domanda pauliana proprio sul presupposto che la odierna ricorrente principale fosse consapevole – in quanto coniuge – della diminuzione della consistenza patrimoniale del Sa.Ge. e della conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale in danno del Fa.Ca.; osserva che lo strumento negoziale potenzialmente lesivo utilizzato e cioè, l’atto di divisione de quo, in costanza di una situazione di residualità patrimoniale così ampia come quella descritta, escluderebbe ogni intento fraudolento o comunque elusivo; aderisce infine alla censura di violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui al secondo motivo di ricorso principale.
6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, lamenta la “Violazione del principio del contraddittorio e della sua integrità e del litisconsorzio necessario. Violazione dell’art. 2901 e dell’art.2902 cod. civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod. proc. civ. Omissione di pronuncia circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod. proc. civ.)”; il ricorrente incidentale, aderendo a quanto dedotto dalla ricorrente principale con il primo motivo di ricorso, osserva che la sentenza gravata sarebbe nulla per violazione delle norme in materia di litisconsorzio necessario, dato che l’atto di divisione oggetto della revocatoria comprende un immobile, nelle more, trasferito a Ta.Ro. e Fa.Ti., ancor prima della introduzione della presente controversia.
7. Il ricorso principale e quello incidentale vanno esaminati in modo congiunto per l’evidente nesso di connessione che li avvince, proponendo entrambi censure sostanzialmente analoghe.
7.1. il primo motivo di ricorso principale, cui corrisponde nella sostanza il terzo motivo di quello incidentale, prospettano la medesima questione circa la pretesa violazione dell’integrità del contraddittorio in relazione a litisconsorti processuali necessari pretermessi (Ta.Ro. e Fa.Ti. i quali avevano acquistato un immobile, attribuito dall’atto di divisione in questione, alla odierna ricorrente principale Se.Ma.).
Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
7.1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.
L’eccezione sollevata sul punto da Se.Ma. e Sa.Ge. in prime cure è stata rigettata perché ritenuta infondata dal Tribunale come risulta dal dispositivo e dalla motivazione della pronuncia di prime cure, come correttamente rilevato dal controricorrente Fa.Ca. (in controricorso pag. 7); per vero, la ricorrente principale e pure il ricorrente incidentale non hanno riproposto detta questione, come avrebbero dovuto, in sede di impugnazione neppure con la proposizione di un gravame incidentale condizionato, sicché in proposito va rilevato essersi formato giudicato interno. Al riguardo, questa Corte ha pure precisato che il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull’oggetto del suddetto giudizio di merito anche al solo scopo di valutare in proposito l’integrità del contraddittorio (Cass. Sez. 6-3, 02/12/2021 n. 38024, nella specie, il giudice del gravame, investito dell’appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale, aveva erroneamente rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Nella fattispecie in esame, l’oggetto del giudizio di secondo grado era limitato al solo punto della sentenza di primo grado relativo alla mancata prova
della circostanza per cui con l’atto di divisione in data 8 giugno 2012 il patrimonio del debitore si sarebbe ridotto in misura tale da danneggiare il soddisfacimento del credito tenuto conto della sproporzione tra la quota assegnata al debitore rispetto a quella assegnata alla coniuge dall’atto di divisione oggetto di revocatoria (cfr. sentenza impugnata pag. 5), cioè una questione rilevante riguardo alle parti in concreto evocate in giudizio dall’originario attore creditore (giusta o sbagliata che fosse l’individuazione dei legittimati passivi per l’azione di merito).
7.2. Sono parimenti inammissibili il secondo motivo di ricorso principale e l’analogo secondo motivo di quello incidentale (le cui rubriche risultano sovrapponibili e le censure analoghe), con cui entrambi i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza non abbia preso in considerazione, e valutato, l’elemento soggettivo della partecipazione fraudolenta del terzo e cioè la consapevolezza della Se.Ma. del fatto che attraverso l’atto di scioglimento di comunione Sa.Ge. ne diminuisse la sostanza patrimoniale e, di conseguenza, la garanzia spettante al creditore Fa.Ca. in modo da arrecare pregiudizio alle sue ragioni.
Con tali censure risulta evidente che entrambi i ricorrenti tendono a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (omissione di pronuncia) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere omessa, illogica o contraddittoria, ripercorre l’iter decisorio seguito in modo piano e adeguato.
7.2.1. Per consolidato orientamento, la scientia damni del terzo in tema di negozi soggetti a revocatoria ordinaria, rileva solo nell’ambito delle convenzioni stipulate a titolo oneroso (di recente, in tema di trust familiare v. Cass. Sez. 3, 04/04/2019 n. 9320; Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2019 n. 16221).
Ebbene, entrambi i ricorrenti mostrano di dare per scontata la natura di atto a titolo oneroso dell’atto di divisione in questione, obliterando che il giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l’eccezione dagli stessi sollevata con cui chiedevano che l’atto di divisione de quo fosse da configurare come atto a titolo oneroso; sul punto, il Tribunale aveva, viceversa, statuito che il negozio oggetto di revocatoria dovesse considerarsi atto a titolo gratuito, in relazione al quale non assumeva alcuna rilevanza la situazione psicologica della Se.Ma., che non richiedeva, pertanto, alcuna motivazione e/o illustrazione rivelandosi circostanza indifferente e irrilevante ai fini del decidere.
Tale statuizione non è stata impugnata, nemmeno con appello incidentale condizionato da parte di Sa.Ge. e di Se.Ma. sicché la statuizione è divenuta definitiva, con conseguente formazione, anche sul punto, di giudicato interno, che parte controricorrente ha eccepito formalmente nel controricorso e ribadito nella memoria (cfr. pag. 4 della memoria).
In proposito, la Corte d’Appello ha quindi correttamente affermato che “Quanto alla scientia damni, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore della natura pregiudizievole dell’atto stesso, desumibile in via presuntiva, nel caso di specie, dalla stessa collocazione temporale dell’atto di divisione di poco successiva alla sentenza della corte di appello di Lecce del 3.10.2011 che statuiva la sussistenza del credito vantato dall’odierno appellante ed alla notifica dell’atto di precetto” (pag. 6 della sentenza impugnata).
7.3. Si rivelano inammissibili pure il terzo motivo del ricorso principale e il primo di quello incidentale con cui viene posta una duplice questione ovvero se l’atto negoziale, posto in essere tra il debitore e la coniuge, avesse prodotto un depauperamento delle garanzie patrimoniali su cui poteva contare il creditore e se il credito fatto valere fosse effettivamente preesistente.
7.3.1. Come già osservato a proposito del precedente motivo, sono insussistenti le censure di vizio di motivazione e di omissione di pronuncia atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere insufficiente, omessa, illogica o contraddittoria, è coerente con l’iter decisorio seguito e conferma gli indirizzi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione pauliana.
7.3.2. Inammissibile anche la paventata violazione delle norme sostanziali e processuali evocate, con cui i ricorrenti denunciano la mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all’eventus damni, posto che la censura così prospettata non rientra nel perimetro della dedotta violazione, risolvendosi in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.
Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
In altri termini, la censura attiene nella sostanza a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’Appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017 n. 16467; Cass.23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499).
7.3.3. Nello specifico, la Corte d’Appello ha precisato che quanto al requisito oggettivo di cui all’art. 2901 c.c. (eventus damni) il pregiudizio può essere prodotto anche imponendo al creditore maggiori difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito; sul punto, richiamando correttamente l’indirizzo di questa Corte secondo cui ai fini dell’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell’azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232).
Infine, è inammissibile anche la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe consentito al deducente la produzione documentale e/o probatoria tardiva, non prodotta e/o richiesta nel corso del giudizio di primo grado, perché non vengono neppure indicati i documenti il cui ingresso sarebbe stato consentito.
Stessa sorte segue l’eccezione con cui si ritiene che l’ammissione della consulenza tecnica avrebbe aggirato le preclusioni istruttorie in prime cure, tenuto conto che risulta come tale mezzo sia stato chiesto da Fa.Ca. sin dall’atto di citazione introduttivo del processo.
8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a solidale carico dei ricorrenti principale e incidentale e in favore della parte controricorrente secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply