Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8901.

Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Massima: In tema di vendita, i documenti che il venditore è obbligato a consegnare al compratore ai sensi dell’art. 1477, comma 3, cod. civ., devono essere considerati non soltanto nella loro materiale esistenza e nel loro contenuto formale, ma anche e soprattutto nella loro idoneità ad assicurare al compratore medesimo l’esercizio dei poteri di godimento e di scambio, dei quali è divenuto titolare (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la citata norma al contratto oggetto di causa, avente ad oggetto la fornitura ed installazione di porte antincendio, in quanto rientrante nello schema della vendita e non già dell’appalto).

Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8901. Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Compravendita – Obbligazioni del venditore – Obbligo di consegna al compratore dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta – Documenti – Nozione – Fattispecie concernente contratto di fornitura ed installazione di porte antincendio

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere/Rel.

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9390/2024 R.G. proposto da:

PI.CO. Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SA.N., presso lo studio dell’avvocato PI.RO., rappresentata e difesa dall’avvocato CA.RU.;

– ricorrente –

contro

SA. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato AN.PA.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 156/2024 depositata il 25/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;

Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ragusa rigettava l’opposizione proposta dalla SA. Srl avverso il decreto ingiuntivo n. 549/2013 emesso in data 30 luglio 2013 su ricorso della PI.CO. Srl col quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.448,20, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.

Secondo il primo giudice non vi era alcun inadempimento della società opposta in quanto era risultato accertato dallo stesso CTU che le porte realizzate, fornite e montate all’interno della struttura ricettivo – alberghiera della società opponente erano perfettamente conformi alle caratteristiche originariamente richieste e indicate nell’allegato 1, come da preventivo del 18 febbraio 2011, mentre in esso e nella corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti non si faceva alcun riferimento alla richiesta di certificazioni o omologazioni delle porte fornite.

2. Avverso tale decisione la SA. Srl interponeva appello.

3. Si costituiva in giudizio la PI.CO. Srl resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

4. La Corte di Appello riteneva fondato l’appello ed in riforma della sentenza gravata accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 549/2013 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 30 luglio 2013 e, per l’effetto, revocava il suddetto provvedimento monitorio.

Per quel che rileva la Corte evidenziava che il decreto 21 giugno 2004 del Ministero dell’Interno recante “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”, regolava le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte. Il suddetto decreto prevedeva l’omologazione delle porte antincendio consistente nell’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento si autorizzava la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate…”. L’art. 3 del citato decreto ministeriale prescriveva, altresì, quale fosse “La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco: a) copia dell’atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione”. Nel DM 21 giugno 2004 erano, inoltre, precisati gli obblighi e le responsabilità cui è soggetto il produttore delle porte resistenti al fuoco. Segnatamente, l’art. 7, titolato “Obblighi e responsabilità per il produttore”, stabiliva che “1. Il produttore della porta resistente al fuoco è tenuto alla osservanza dei seguenti adempimenti: a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità; b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di conformità; c) fornire a corredo di ogni esemplare di porta, il libretto di installazione, uso e manutenzione; d) applicare sulla porta il marchio di conformità (in forma permanente ed indelebile); e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo”.

Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Così delineato il quadro normativo di riferimento ed essendo stato accertato che sebbene le porte collocate nell’Hotel della SA. fossero state realizzate con materiali singolarmente certificati REI 30 “… le porte, anche se perfettamente funzionanti e probabilmente compatibili con una REI 30, non avevano tuttavia le certificazioni di legge e non potevano, perciò, considerarsi a norma”. Dunque, doveva ritenersi inesatto l’adempimento della Pi. Srl, la quale era obbligata ex lege ad accompagnare la fornitura delle porte REI 30 commissionate dalla SA. Srl dalla certificazione prescritta dall’art. 7 del decreto 21 giugno 2004 del Ministero dell’Interno.

Si appalesava, quindi, fondata l’eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla SA. Srl, non essendo stata fornita alcuna prova dalla Pi. Srl di aver regolarmente adempiuto.

Osservava, infatti, la Corte che la SA. Srl, a cagione della irregolarità della fornitura eseguita dalla Pi. Srl, benché le porte fossero “perfettamente funzionanti”, risultava seriamente esposta a procedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione antincendio. Ricorreva, inoltre, ai fini della fondatezza della eccezione di inesatto adempimento, il presupposto della proporzionalità in relazione all’inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (Cass. n. 58 del 07/01/2004). Dovendosi, pertanto, ritenere fondatamente invocata dalla Pi. Srl l’eccezione di inesatto adempimento, meritava di essere disattesa la pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla SA. Srl, discendendone l’accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo.

5. PI.CO. Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

6. SA. Srl ha resistito con controricorso

7. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1372, 1374, 1375, 1492 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., e disapplicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di eccezione di inadempimento contrattuale, per avere, la Corte Territoriale, ritenuta fondata l’eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla SA. Srl, e peraltro, con motivazione solo apparente e senza ritenere e valutare che la PI.CO. Srl aveva fornito la documentazione relativa alle caratteristiche REI 30 delle porte, che la richiesta dell’omologazione delle porte era stata formulata dalla SA. Srl solo dopo la consegna e il loro montaggio e che la SA. Srl aveva sempre utilizzato e continuato ad utilizzare tutte le porte che le erano state fornite.

La censura riguarda l’eccezione di inadempimento.

La decisione della Corte territoriale non sarebbe corretta in diritto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, e non sarebbe corretta sul piano logico, essendo basata su una valutazione delle risultanze probatorie né puntuale né congrua. Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, sarebbe risultato pacificamente accertato e confermato dallo stesso c.t.u., Ing. Am.Li., nominato nell’ambito del giudizio di primo grado: – che le porte realizzate, fornite e montate all’interno della struttura della società SA. Srl erano perfettamente conformi alle caratteristiche originariamente richieste e indicate nell’allegato 1, come da preventivo del 18.02.2011, mentre in esso e nella corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti non si faceva alcun riferimento alla richiesta di certificazioni o omologazioni; – che, in particolare, in tale preventivo del febbraio 2011 si faceva riferimento alla realizzazione delle porte “come da campione già realizzato e da Voi approvato, e come descritto nell’allegato 1”, allegato in cui si faceva espresso riferimento alle porte REI 30, costruite con elementi certificati con funzione REI 30; – che a tale preventivo era seguita una lettera di conferma del 23.02.2011; – che la SA., soddisfatta del prodotto precedentemente fornito dalla PI., alla fine di ottobre dello stesso anno 2011 aveva richiesto, sempre alla stessa PI., una seconda fornitura di porte, con le medesime caratteristiche di quelle oggetto della prima fornitura, senza richiedere, anche in questo caso, alcuna certificazione o omologazione del prodotto del quale erano state fornite le certificazioni riguardanti i singoli elementi delle porte REI 30; – che soltanto con lettera del 14.12.2011 l’Amministratore della SA. aveva richiesto alla PI. le targhette di certificazione REI 30, per le porte già fornite e montate; – che le porte fornite e montate dalla PI. erano state di fatto sempre utilizzate all’interno della struttura alberghiera a far data dal loro montaggio, come riscontrato personalmente dal c.t.u. a seguito di sopralluogo da questi effettuato presso la struttura in questione; – che il c.t.u.

aveva potuto appurare che le porte montate presso la struttura della SA., seppure non omologate, erano tuttavia perfettamente funzionanti ed erano state realizzate utilizzando dei materiali singolarmente certificati REI 30, mentre il prodotto finito, derivante dall’assemblaggio di prodotti certificati, non risultava omologato.

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Alla luce di tali risultanze istruttorie acquisite al processo, la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere la fondatezza dell’eccezione di inesatto adempimento della società PI. Srl, ma avrebbe dovuto ritenere che la dedotta inesatta prestazione dell’odierna ricorrente non aveva inciso in maniera determinante sul sinallagma contrattuale al punto tale da giustificare l’inadempimento da parte della SA. Srl alla propria obbligazione pecuniaria, come ben evidenziato dal Tribunale nella motivazione della sentenza di primo grado, tenuto conto, in particolare, del fatto che essa SA. aveva richiesto le omologazioni non al momento dell’ordinativo della merce, ma solo dopo le forniture e il montaggio di tutte le porte, e tenuto conto del fatto che la SA. aveva utilizzato sin dal loro montaggio le porte fornitegli dalla PI., che aveva continuato ad utilizzare durante il giudizio di primo grado (circostanza accertata dal c.t.u.) e ancora durante il giudizio di secondo grado (circostanza mai contestata).

Infatti, come ha insegnato la Suprema Corte, l’istituto previsto dall’art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l’eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’idem sentire comune.

Nel ritenere fondata l’eccezione di inadempimento, la Corte di merito non ha svolto nessuna indagine sull’equilibrio sinallagmatico in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, non ha verificato se la condotta dell’eccipiente fosse conforme a buona fede ed ha omesso di valutare la sproporzione tra il dedotto inesatto adempimento della PI. e l’inadempimento della committente SA. che non ha adempiuto all’obbligo di pagamento di quanto dovuto alla PI. per la fornitura e il montaggio delle porte che pure essa SA. aveva da sempre utilizzato.

1.1 Il motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente ammette che le porte fornite alla controparte non sono omologate ma ritiene che l’omologazione non sia tra gli obblighi previsti in contratto e che non possa esserle addebitato alcun inadempimento in quanto le porte sono comunque sostanzialmente rispondenti alle prescrizioni di legge e, inoltre, eccepisce che il comportamento della controparte sia contrario a buona fede contrattuale.

La questione principale che pone il ricorrente, pertanto, è quella di stabilire se possa ritenersi inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto avente ad oggetto la fornitura di porte antincendio la parte che fornisca porte non omologate ma idonee all’uso per il quale sono destinate.

La Corte d’Appello ha fornito una risposta conforme alla giurisprudenza di legittimità rispetto alla suddetta questione richiamando il decreto 21 giugno 2004 del Ministero dell’Interno recante “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura” ed evidenziando che la mancata omologazione delle porte anti incendio oggetto del contratto ha determinato una sostanziale inidoneità del bene compravenduto ad assolvere la funzione sua propria di garantire la sicurezza e di consentire alla controparte di essere in regola con la normativa che impone in alcuni luoghi, tra i quali gli alberghi, di installare porte antincendio essenziali per garantire la sicurezza degli ambienti. Tali porte, infatti, devono essere progettate per resistere al fuoco e rallentare la propagazione delle fiamme, grazie all’uso di particolari materiali in modo da limitare l’apporto di ossigeno, riducendo la diffusione del calore e del fumo tossico.

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In altri termini, si tratta di presidi di sicurezza obbligatori per gli edifici adibiti ad ospitalità alberghiera e che devono rispettare rigorosi standard di sicurezza. A tal fine, la normativa di settore stabilisce l’obbligo di omologazione prima del loro utilizzo. Come evidenziato dalla Corte d’Appello solo con una dotazione di porte antincendio omologate il gestore dell’albergo può garantire il rispetto della disciplina in materia ed essere esente dalle sanzioni che possono perfino avere natura penale.

Risulta, pertanto, del tutto infondata la tesi della parte ricorrente secondo cui il proprio inadempimento non giustifica il mancato pagamento della fornitura così come risulta del tutto infondata la dedotta violazione degli obblighi di buona fede in capo alla controparte.

Deve in questa sede ribadirsi che: In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l’onere della prova gravante sul creditore che chiede l’adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto volere, ossia l’esistenza dell’obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l’inadempimento dell’attore alla propria obbligazione, quest’ultimo deve altresì provare di aver adempiuto all’obbligazione di cui l’altra parte è creditrice, prova che presuppone (e comprende) l’individuazione dell’obbligo da adempiere (Cass. Sez. L., 16/07/1999, n. 7553, Rv. 528688 – 01).

D’altra parte, il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale e nella specie, per quanto si è detto, la mancanza di omologazione impediva in concreto l’utilizzazione delle porte come presidi di sicurezza, né può assumere rilevanza al fine di tale valutazione complessiva la condotta dell’altra parte che aveva chiesto la consegna di un’ulteriore fornitura.

Peraltro, la valutazione circa la proporzionalità degli inadempimenti rispetto al complessivo rapporto contrattuale è un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità.

2. Infine, deve ribadirsi anche che tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 cod. civ. vi è anche quello della consegna dei documenti relativi all’uso della cosa venduta.

A tal proposito deve osservarsi come nella specie non sia stata resa esplicita la qualificazione del contratto intercorso tra le parti come vendita o come appalto. Nella casistica, infatti, non è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema del contratto d’appalto d’opera o della fornitura con posa in opera. Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un’obbligazione di fare, cioè, l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi (Sez. 2, Sentenza n. 872 del 2014).

Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Il contratto in esame, che prevedeva la fornitura e installazione delle porte antincendio, rientra dunque in tale ultima ipotesi e di conseguenza trova applicazione anche l’art. 1477, terzo comma, cod. civ. che pone a carico del venditore l’obbligazione di consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che tale locuzione significa che i documenti, alla cui consegna il venditore è tenuto, vanno considerati non soltanto nella loro materiale esistenza e nel loro contenuto formale, ma anche e soprattutto nella loro idoneità ad assicurare al compratore l’esercizio dei poteri di godimento e di scambio, dei quali e divenuto titolare (Cass. Sez. 3, 03/03/1971, n. 542, Rv. 350233 – 01).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 2200, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025.

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