Responsabilità fatto illecito imputabile a più persone

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 marzo 2025| n. 7332.

Responsabilità fatto illecito imputabile a più persone

Massima: In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d’appello.

 

Ordinanza|19 marzo 2025| n. 7332. Responsabilità fatto illecito imputabile a più persone

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Tag/parola chiave: Responsabilita’ civile – Solidarieta’ – In genere fatto illecito imputabile a più persone – Vincolo di solidarietà – Diversa gravità delle singole colpe – Rilevanza – Limiti – Proponibilità per la prima volta in appello – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02525/2022 R.G.,

proposto da

So.An.; rappresentata e difesa dall’Avv. Ug.De. (pec: (Omissis)), in virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, ubicato in C, Viale (Omissis), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.Bo. (pec: (Omissis)), in virtù di procura conferita con atto separato, depositato nel fascicolo telematico;

-controricorrente-

nonché di

Cr.Lo., Cr.Fr., eredi di Ta.Ot.; rappresentati e difesi dall’Avv. Al.De., (pec: (Omissis)), in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto al controricorso;

-controricorrenti-

e di

An.Ch.; Curatela del Fallimento di An.Ma.;

-intimati-

per la cassazione della sentenza n. 1705/2021 della Corte d’Appello dell’AQUILA, depositata il 17 novembre 2021, notificata il 25 novembre 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.

Responsabilità fatto illecito imputabile a più persone

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 23 maggio 2014, Ta.Ot., proprietario di un appartamento ubicato al sesto piano del Condominio “(Omissis)”, situato a C, in Viale (Omissis), all’esito di un ATP che aveva accertato la sussistenza di infiltrazioni dalle unità immobiliari poste ai piani settimo e ottavo, convenne in giudizio risarcitorio e riparatorio dinanzi al Tribunale di Chieti la proprietaria di tali unità, An.Ch., oltre allo stesso Condominio.

Nella contumacia della prima, si costituì il secondo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sull’assunto che i locali siti al settimo e ottavo piano erano distinti catastalmente in tre diverse unità immobiliari, una parte delle quali era nella nuda proprietà di An.Ch., mentre l’altra parte era nella proprietà di So.An. e An.Ma. (dichiarato fallito nel 2010), i quali erano anche usufruttuari della quota oggetto della nuda proprietà di An.Ch.

Espletata una prova per testimoni e una CTU, Il Tribunale, con sentenza non definitiva 31 maggio 2018, n. 231, rigettò la domanda nei confronti del Condominio e con successiva ordinanza ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di So.An. e del Fallimento di An.Ma., cui l’attore estese la domanda risarcitoria e riparatoria.

Con sentenza definitiva 3 dicembre 2019, n. 767, il Tribunale di Chieti dichiarò inammissibile la domanda nei confronti del Fallimento, in quanto essa avrebbe dovuto proporsi dinanzi al Giudice Delegato, secondo il rito previsto dalla legge fallimentare; accertò la solidale responsabilità di An.Ch. e di So.An. e le condannò al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 31.415,70, oltre interessi, nonché all’esecuzione, sugli immobili, delle opere necessarie a prevenire ulteriori infiltrazioni, secondo quanto stabilito dalla CTU; rinnovò, infine, la pronuncia di rigetto delle domande formulate dall’attore nei confronti del Condominio.

2. La decisione del Tribunale teatino è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila che, con sentenza 17 novembre 2021, n. 1705, pronunciando nel contraddittorio di Cr.Lo. e Cr.Fr. (costituitisi quali eredi dell’attore Ta.Ot.), nonché del Condominio “(Omissis)”, e nella contumacia di An.Ch. e della Curatela fallimentare, ha rigettato l’appello proposto da So.An.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

I- la pronuncia di rigetto della domanda dell’originario attore nei confronti del Condominio, contenuta nella sentenza non definitiva n. 231 del 2018, non era stata impugnata dall’appellante, sicché su tale sentenza e sul giudizio di irresponsabilità del Condominio era sceso il giudicato;

II- la doglianza secondo la quale la condanna solidale dell’appellante e di An.Ch. non avrebbe tenuto conto della circostanza che degli appartamenti ubicati al settimo e ottavo piano (distinti catastalmente in tre proprietà) An.Ch. era nuda proprietaria soltanto per una parte mentre la parte restante era di proprietà di So.An. e An.Ma., pure usufruttuari della quota della prima (circostanza da cui sarebbe derivata l’implicazione che So.An. e An.Ch. non avrebbero potuto essere condannate al ristoro dell’intero danno, comprensivo della parte imputabile alla proprietà di An.Ma.), era infondata, atteso, da un lato, che nei confronti del danneggiato tutti i responsabili del danno (proprietari ed usufruttuari) erano coobbligati in solido e considerato, dall’altro lato, che in relazione ai rapporti interni tra i coobbligati non risultava essere stata tempestivamente formulata alcuna domanda tesa alla graduazione delle colpe e che essa domanda non poteva essere proposta per la prima volta in grado d’appello;

III- l’eccezione relativa all’indisponibilità dei locali da parte di So.An. per effetto del fallimento di An.Ma. era restata allo stato di mera allegazione difensiva ed era comunque contraddetta dal dato processualmente acquisito che l’appellante era usufruttuaria degli appartamenti posti ai piani superiori rispetto a quello in cui era ubicato l’appartamento dell’originario attore;

IV- non era quindi fondata la deduzione circa l’impossibilità di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione per indisponibilità dei locali, dovendo tra l’altro ritenersi che eventuali questioni relative all’esecuzione di tali lavori andavano poste dinanzi al giudice dell’esecuzione.

3. Avverso la sentenza della Corte aquilana propone ricorso per cassazione So.An., sulla base di due motivi.

Rispondono con controricorso Lorenzo e Cr.Fr.

Risponde altresì con distinto controricorso il Condominio “(Omissis)”.

Non svolgono difese in sede di legittimità, benché intimati, An.Ch. e la Curatela fallimentare di An.Ma.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis 1 cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

I controricorrenti Lorenzo e Cr.Fr. e il controricorrente Condominio “(Omissis)” hanno depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo è denunciata “illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c.”.

La ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha statuito che sulla pronuncia di rigetto della domanda proposta dall’originario attore nei confronti del Condominio era sceso il giudicato perché la sentenza non definitiva n. 231 del 2018, in cui tale pronuncia era contenuta, non era stata da lei impugnata.

So.An. sostiene che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che la predetta sentenza non definitiva era stata emessa prima della sua chiamata nel processo, sicché essa non era stata parte del rapporto processuale definito con tale sentenza e non era quindi né vincolata dalle sue statuizioni, né legittimata ad impugnarla.

1.2. Con il secondo motivo è denunciata “illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- Violazione e falsa applicazione art. 115, comma 1 c.p.c.”.

Sulla premessa che, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, So.An. sostiene che, nella fattispecie, diversamente da quanto reputato dalla Corte territoriale (secondo cui “non sarebbe stata specificata la proprietà riconducibile alla An.Ma.”), era stata invece debitamente documentata “la proprietà riconducibile al soggetto fallito e per esso alla Curatela”, con la conseguenza che essa ricorrente non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere “per le infiltrazioni scaturenti da detta parte di edificio”, tanto più che risultava altresì provata l’avvenuta sistematica eliminazione, da parte di An.Ma., delle infiltrazioni verificatesi prima della sua dichiarazione di fallimento, mentre solo dopo tale dichiarazione era venuta meno la manutenzione degli immobili.

2. I due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, poiché le doglianze con esse veicolate non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre va corretta in via integrativa la motivazione di quest’ultima, il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

2.1. Il rilievo circa il passaggio in giudicato, anche nei confronti di So.An., della pronuncia di rigetto della domanda proposta dall’originario attore nei confronti del Condominio è corretto, in quanto tale pronuncia, come risulta anche dal ricorso (pag.4), sebbene fosse stata resa con la sentenza di primo grado non definitiva n.231/2018, era stata tuttavia ribadita anche in quella definitiva n. 767/2019 (cfr. la motivazione di tale sentenza – pagg. 5-11 – nonché il suo dispositivo – pag.18) e in quanto essa statuizione (evidentemente emessa anche in confronto di So.An. a definizione del giudizio in cui era stata ritualmente chiamata) non risulta essere stata specificamente impugnata con l’atto d’appello.

2.2. La pronuncia di condanna in solido al risarcimento del danno emessa nei confronti di An.Ch. (nuda proprietaria di una parte dei locali posti ai piani superiori rispetto a quello interessato dalle infiltrazioni) e di So.An. (usufruttuaria della medesima parte, nonché proprietaria, insieme a An.Ma., della parte residua) ha trovato fondamento, non già nella reputata mancata specificazione della parte di proprietà riferibile a An.Ch. e di quella riconducibile al soggetto fallito (e, per esso, alla Curatela), bensì nell’accertamento di merito circa la cooperazione colposa di tutti i soggetti, titolari di diritti di proprietà ed usufrutto sugli immobili situati ai piani superiori rispetto a quelli interessati dalle infiltrazioni, nella produzione del danno complessivamente sofferto dall’attore.

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Accertata l’imputabilità del fatto dannoso al concorso di tutti questi soggetti, essi correttamente sono stati condannati in solido al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli (salva la pronuncia di mero rito pure correttamente emessa in confronto della Curatela fallimentare, stante la regola per cui ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato, con conseguente improcedibilità delle domande proposte in violazione di tale rito: artt. 52, secondo comma, e 93 legge fall.).

Invero, trova applicazione anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell’obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per l’adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l’intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt. 2055, primo comma, e 1292 cod. civ.).

La Corte d’Appello non solo ha fatto corretta applicazione di questa regola ma ha anche – altrettanto correttamente – precisato che la divisione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i soggetti responsabili (nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene: art. 2055, secondo comma, cod. civ.) avrebbe postulato una domanda di regresso non proponibile per la prima volta in appello.

Al riguardo giova infatti ricordare che la legittimazione alla domanda di regresso – ad onta del rigoroso disposto testuale dell’art. 1299 cod. civ. – non presuppone necessariamente l’avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato (Cass. 11/03/1998 n. 2680; Cass. 13711/2002, n.15930; Cass. 19/05/2008, n. 12691).

Tuttavia, la domanda di regresso – e, più in generale, quella diretta all’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene – per un verso, deve essere proposta espressamente dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può invece ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. 20/12/2018, n.32930); per altro verso, resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (art. 345 cod. proc. civ.) talché non può essere proposta, ex novo, in grado d’appello.

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le peculiari vicende processuali della controversia (caratterizzata, in particolare, nel giudizio di primo grado, dall’emissione di una sentenza non definitiva di rigetto della domanda formulata nei confronti di uno dei consorti e dalla successiva estensione del rapporto processuale nei confronti di altri) giustificano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese del giudizio di legittimità.

5. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2025.

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