Bolla XAB non sempre obbligatoria, ma completa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2025| n. 1597.

Trasporto interno ortofrutta e bolla completa se emessa

Massima: In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forza dell’interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all’emissione di un documento di trasporto interno (cd. “bolla XAB”) il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulle scheda collocata sul mezzo di trasporto.

 

Ordinanza|22 gennaio 2025| n. 1597. Trasporto interno ortofrutta e bolla completa se emessa

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – In genere movimentazione di prodotti ortofrutticoli freschi dal deposito ad una filiale – Documento di trasporto interno – Obbligatorietà – Esclusione – Indicazione dei dati di tracciabilità del prodotto, in caso di redazione del documento di trasporto interno – Necessità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24865/2021 R.G. proposto da:

AG. Spa, elettivamente domiciliata in R, VIA (Omissis), presso lo studio dell’avvocato MA.MA. (Omissis), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LI.IT. Srl A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in R, VIA (Omissis), presso lo studio dell’avvocato FI.PA. (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VA.MA. (Omissis), CA.FA. (Omissis);

– controricorrente –

nonché contro

Pa.Ig.;

– intimato –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI TORINO n. 435/2021, depositata il 04/05/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Trasporto interno ortofrutta e bolla completa se emessa

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controlli relativi ad un trasporto di prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione dell’Unione Europea, AG. Spa (società pubblica incaricata dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e di altri prodotti alimentari), con ordinanza-ingiunzione dell’11.02.2019, contestava a Pa.Ig. (in proprio e quale legale rappresentante della LI.IT. Srl) la violazione dell’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011, nonché delle relative disposizioni nazionali, e il pagamento di Euro 2.200,00.

Nel corso dell’accertamento, gli ispettori di AG. Spa avevano rilevato che nel trasporto dei prodotti ortofrutticoli (mele, pere, uva, pesche noci) dalla Piattaforma di Verona della società LI.IT. Srl ad un punto vendita LIDL nella città di Torino i prodotti erano accompagnati da un documento di trasporto (XAB) in cui non erano indicate la varietà (per le mele, pere e uva da tavola), ovvero il colore della polpa (per le pesche noci).

1.1. L’ordinanza-ingiunzione veniva impugnata da LI.IT. Srl innanzi al Tribunale di Torino che, accogliendo l’opposizione, riteneva non sussistente l’obbligo di fornire le informazioni prescritte dalla normativa, specifiche di commercializzazione comunitaria, nel caso di consegna all’interno di una medesima struttura appartenente allo stesso soggetto giuridico; condannava l’AG. Spa al

risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo la società resistito pur in presenza di precedenti di legittimità e di merito a sostegno dell’interpretazione degli opponenti.

2. La sentenza veniva impugnata da AG. Spa innanzi alla Corte d’Appello di Torino che confermava la pronuncia di prime cure con riferimento alla infondatezza della violazione contestata; rigettava l’istanza di risarcimento dei danni per lite temeraria. A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale osservava, per quel che qui ancora rileva, che costituisce ius receptum l’orientamento della Corte di Cassazione espresso con riferimento all’art. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001 avente contenuto sostanzialmente corrispondente alla normativa richiamata dall’ordinanza-ingiunzione opposta, a mente del quale l’obbligo contenuto nelle disposizioni comunitarie di riportare nella bolla XAB le informazioni prescritte, ove siano a monte rispettate dette prescrizioni (ossia nelle fatture e documenti di accompagnamento relativi ai rapporti con terzi fornitori) non può ulteriormente gravare per i transiti a valle tra le piattaforme della grande distribuzione e in singoli punti vendita, dovendo l’obbligo di emettere un siffatto documento ritenersi sussistente solo nel caso di passaggio delle merci a terzi fornitori.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso AG. s.p.a, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.

Resiste LI.IT. Srl depositando controricorso illustrato da memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 8 e 17 del Reg. UE n. 543/2011, degli artt. 113 e 113 – bis del Reg. (CE) n. 1234/2007, nonché del punto 4 del Manuale Operativo delle Procedure allegato al D.M. 03.08.2011 n. 5462 e s.m., e della sezione 3.3. delle disposizioni attuative di AGEA del 14.12.2011 – Prot. ACIU.2011.695, nonché violazione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 306/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. In tesi, stante la finalità delle disposizioni richiamate (garantire le condizioni economiche di commercializzazione, la qualità dei prodotti a tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori) il mancato inserimento nella bolla XAB che accompagnava i prodotti ortofrutticoli delle norme specifiche di commercializzazione (categoria, tipo commerciale) integra comunque violazione delle disposizioni comunitarie, riassumibili nelle indicazioni da riportare esternamente all’imballaggio e nel documento di accompagnamento e da applicarsi “in ogni fase della commercializzazione” (artt. 13-bis, par. 2, Reg. CE n. 1234/2007; artt. 8 e 17 Reg. UE n. 543/2011). Né le disposizioni regolamentari fanno alcuna distinzione tra movimentazione dei prodotti per ragioni di transazione e ragioni di passaggi interni, prevedendo espresse deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione in tal senso. L’interpretazione predicata – confermata dalla Commissione Europea con nota 03.05.2017 prot. N. 2160916, emessa dietro interpello del MiPAAF elevato a séguito delle pronunce della Corte di cassazione susseguitesi nel 2016 – evita di compromettere una catena ideata dalle istituzioni europee per garantire in qualunque fase la qualità sana, leale e mercantile dei prodotti ortofrutticoli, che altrimenti si spezzerebbe nel trasporto dalla Piattaforma ai punti vendita, in cui nessuna delle garanzie previste potrebbe gravare né sul fornitore dei prodotti né sull’acquirente; né sarebbe possibile alcun tempestivo controllo compatibile con la deperibilità dei prodotti freschi.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.2. Deve rilevarsi che – nella more del presente giudizio – è intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGEU’: Causa C-319/21 AG. Spa contro Ignazio Paterno, Lidi Italia Srl), sollecitata da un contenzioso riguardante le medesime parti, Pa.Ig. e LI.IT. Srl da un lato, AG. Spa dall’altro, ove si discuteva della violazione delle medesime norme comunitarie (artt. 113 e 113 – bis Reg. CE n. 1234/2007; artt. 5 e 8 Reg. UE n. 543/2011) innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, benché l’infrazione contestata in quel caso riguardasse l’errata indicazione, nel documento di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli (fragole e pomodori ramati), del paese di origine (Paesi Bassi e Belgio, in luogo di Spagna e Italia). Pertanto, del principio di diritto enunciato dalla Corte Europea potrà farsi applicazione anche nel caso che ci occupa, con riferimento alle norme di commercializzazione dettagliate nel Regolamento di esecuzione della Commissione (CE) 7.6.2011 n. 543/2011/UE (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e abrogativo di quest’ultimo) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi, Allegato I, Parte A (norma generale) e Parte B (norme di commercializzazione specifiche).

1.3. Per una migliore comprensione dell’argomentazione che segue, è opportuno riportare i contenuti delle disposizioni (europee e nazionali) rilevanti:

Reg. CE n. 1234/2007, Art. 113 – Norme di commercializzazione:

“1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione

per uno o più prodotti dei seguenti settori:

(…)

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

2. Le norme di cui al paragrafo 1 :

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

(…)

iii) dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto; chimiche e organolettiche;

(…)

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l’origine e l’etichettatura.

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3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune”.

L’art. 113 – bis dello stesso Regolamento, rubricato: “Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli”, recita:

“1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all’articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l’importazione e l’esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all’interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, in particolare riguardo all’applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un’analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all’atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell’immissione in libera pratica”.

Reg. UE n. 534/2011, Art. 5 – Indicazioni esterne

“1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata

nell’imballaggio o fissata ad esso.

(…)

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione”.

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Art. 8 – Ambito di applicazione

“Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007”.

Art. 11 – Controlli di conformità

“1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(…)

4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità”.

Articolo 17 – Metodi di controllo

“1. I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V”.

Allegato V – 2. Esecuzione del controllo di conformità:

(…)

“2.1. Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2. Luogo di controllo

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio.

(…)

2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio. Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti. IT L 157/118 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2011”.

Alle norme di derivazione europea si aggiunge la disciplina italiana già vigente, ossia il D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306, a norma del quale:

Art. 4 – Violazioni alle norme di qualità e sui controlli

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, ((a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 Euro a 15.500 Euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui ((all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 Euro a 50.000 Euro”.

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1.3.1. In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabile alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue lo scopo di assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori, della concorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete di misure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione di sanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.

1.4. La pronuncia pregiudiziale della CGUE (Causa C – 319/21, cit.) avente ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee sopra riportate, sollecitata dalla Corte d’Appello veneziana, stabilisce che:

a) nessuna delle norme sopra richiamate impone all’operatore economico l’obbligo di emettere un documento di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli sul quale debbano essere riportate le indicazioni specifiche di commercializzazione (punto 28);

b) se, però, detto documento di accompagnamento è emesso, esso deve fornire le indicazioni specifiche di commercializzazione, a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzo di trasporto (punti 29, 43). Ciò al fine di facilitare la realizzazione dei controlli di conformità, fornendo all’ispettore talune “informazioni di base” su documenti diversi da quelli destinati al consumatore (v. considerando 10 Reg. UE n. 543/2011, che così recita: “Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione”);

c) per quanto riguarda la questione se un documento di accompagnamento debba contenere le indicazioni specifiche di commercializzazione anche quando tale prodotto sia trasportato tra soggetti appartenenti al medesimo operatore economico: sulla base della lettera delle norme menzionate, corroborata dalla logica del sistema istituito dal Reg UE n. 543/2011, che prevede talune esenzioni tassative, la CGUE perviene alla conclusione per cui l’espressione “in tutte le fasi di commercializzazione”, non corredata da alcuna limitazione, deve essere intesa in senso ampio, ossia comprendere anche il trasporto dei prodotti ortofrutticoli tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio (punti 39 – 43);

1.5. In definitiva: il documento XAB non obbligatorio, tuttavia emesso da LI.IT. Srl, avrebbe dovuto contenere le corrette e complete indicazioni specifiche di commercializzazione, benché riguardasse il trasporto dalla piattaforma ai punti di vendita, di prodotti ortofrutticoli non indirizzati a terzi.

Deve, dunque, considerarsi superato l’orientamento espresso da questa Corte, in virtù del quale non sussiste l’obbligo di fornire le informazioni prescritte dalla normativa specifiche di commercializzazione comunitaria nel caso di consegna all’interno di una medesima struttura appartenente allo stesso soggetto giuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 24/02/2016, Rv. 639109 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3862 del 2016 et altre).

La sentenza merita, pertanto, di essere cassata in parte qua.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame e apparente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui si limita a riportare la motivazione espressa dalla Corte di legittimità senza dare ragione della scelta, verificando la situazione documentale in presenza della quale la Suprema Corte si era espressa, senza aver cura di confutare i nuovi argomenti dell’opponente né di valutare le conseguenze della sua decisione. Viene, inoltre, censurata la decisione di respingere l’istanza di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia Europea – come invece avrebbe poi fatto la Corte d’Appello di Venezia su questione analoga, con ordinanza del 27.04.2021.

3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 156 e 161 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La precedente doglianza viene qui riproposta sotto il diverso profilo della nullità della pronuncia per mancanza della motivazione, suo elemento essenziale.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 267 del TFUE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia la scelta della Corte territoriale di non sollevare questione pregiudiziale per l’interpretazione dell’art. 5, par. 4, Reg UE n. 543/2011 innanzi alla CGEU: pur non avendo l’obbligo, ne sussistevano le ragioni, in presenza di un plurimo contenzioso in corso con l’azienda Lidl e di pronunce contrastanti.

5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, i restanti si dichiarano assorbiti.

6. In accoglimento del primo motivo del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2025.

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