La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 33751.

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo lo stato dei luoghi sia stato posto, o lasciato, per opere o segni manifesti ed univoci – nel che si concreta l’indispensabile requisito dell’apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario (o dei comproprietari) nel determinarla o nel mantenerla; conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell’intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitù.

Ordinanza|| n. 33751. La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà esclusiva – Servitù attive e passive – Atto di divisione – Canna fumaria destinata a servizio esclusivo dell’impianto di riscaldamento della proprietà del convenuto – Realizzazione dell’impianto – Art. 1062 cod. civ.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. ROLFI Federico – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1030/2018 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e in qualita’ di coerede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. Prof. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), in qualita’ di coerede di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2194/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO.

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS), rispettivamente padre e figlio, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Parma (OMISSIS), deducendo di essere comproprietari di porzione di edificio sito nel Comune di (OMISSIS), acquistato a seguito di successione da (OMISSIS), moglie e madre degli attori. Gli attori, con atto di divisione del (OMISSIS), avevano acquistato la proprieta’ esclusiva di detta porzione, costituita da appartamento al piano rialzato e soffitta, mentre l’altra meta’ dell’edificio era stata assegnata al convenuto, fratello di (OMISSIS), gia’ comproprietario della quota indivisa di 1/2 del fabbricato. Gli attori lamentavano che (OMISSIS) avrebbe posato, nella soffitta di loro proprieta’ esclusiva, una canna fumaria destinata a servizio esclusivo dell’impianto di riscaldamento della proprieta’ del convenuto, occultata mediante realizzazione di un cassonetto di rivestimento in muratura intonacato. Chiedevano gli attori la rimozione del cassonetto e della canna fumaria. (OMISSIS) chiedeva, invece, il rigetto delle domande attoree, allegando che la canna fumaria fosse stata posata con il consenso della sorella (OMISSIS), prima del suo decesso, e che le porzioni immobiliari assegnate in proprieta’ esclusiva fossero state trasferite con le servitu’ attive e passive inerenti.

1.2. Assunte le prove testimoniali ed esperita C.T.U., il Tribunale di Parma, con sentenza n. 48 del 2009, accoglieva le domande proposte dagli attori, condannando il convenuto alla rimozione della canna fumaria e negando l’esistenza della servitu’ prediale a suo favore.

2. Avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS) dinanzi alla Corte di appello di Bologna. Riteneva, infatti, che il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda dei (OMISSIS) perche’ fondata sul presupposto che la canna fumaria fosse stata posata illegittimamente e recentemente, mentre e’ stato provato in corso di causa che la realizzazione dell’impianto risale al tempo in cui era ancora in vita (OMISSIS). Continuava affermando che il titolo costitutivo della servitu’ avrebbe dovuto essere riconosciuto nella destinazione del padre di famiglia, per essere stata la canna fumaria realizzata quando (OMISSIS) era ancora in vita e, quindi, prima che i suoi eredi diventassero proprietari, nonche’ prima della conseguente divisione. Inoltre, il manufatto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, sarebbe stato ben visibile e riconoscibile da parte di chiunque, in ragione della tecnica costruttiva adottata. Si costituiva in giudizio soltanto (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

2.1. La Corte d’Appello di Bologna osservava – per quanto ancora qui rileva – che l’istruttoria (escussione dei testi e C.T.U.) consentiva di concludere che la canna fumaria fu posata con il consenso di (OMISSIS), allora comproprietaria dell’immobile indiviso con il fratello (OMISSIS) e, quindi, prima della divisione tra gli appellati e (OMISSIS), avvenuta dopo il decesso di (OMISSIS). Poiche’ fino alla stipulazione dell’atto di divisione i fratelli (OMISSIS), prima, e i (OMISSIS), poi, erano comproprietari dell’intero fabbricato indiviso, ne consegue che ai fini della costituzione della servitu’ occorre fare riferimento al momento in cui l’immobile e’ stato ripartito in modo da dare origine ad un possibile fondo dominante rispetto ad altro servente, ex articolo 1062 c.c.. Del resto, precisava la Corte territoriale, all’applicazione di tale norma non osta la circostanza che il bene indiviso fosse in comunione, poiche’ l’articolo 1062 c.c., disciplina tanto l’ipotesi in cui il fondo appartenga ad un unico proprietario, quanto quella della comunione tra piu’ soggetti, poiche’ in entrambi i casi ricorre l’unicita’ del diritto dominicale sul bene. La Corte distrettuale non ha condiviso, inoltre, la conclusione del Tribunale di Parma che riteneva di non poter riconoscere l’apparenza della servitu’ a favore di (OMISSIS).

Pertanto, la Corte accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di coerede di (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi.

In prossimita’ dell’adunanza il ricorrente depositava memoria ex articolo 380-bis.1 c.c..

Si difendeva (OMISSIS) depositando controricorso.

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1062 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva correttamente applicato il disposto di cui all’articolo 1062 c.c., posto che il presupposto di tale norma e’ che i fondi siano stati posseduti da un unico proprietario (Cass. n. 7476/2001). Oltre al fatto, prosegue il ricorrente, che prima della divisione i comproprietari erano (OMISSIS) ed (OMISSIS), i quali mai avevano prestato il loro consenso alla realizzazione della canna fumaria. La Corte avrebbe, invece, dovuto applicare l’articolo 1061 c.c., il quale esclude che le servitu’ non apparenti possano acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Inoltre, il ricorrente afferma che dall’istruttoria non e’ emersa ne’ la preesistenza della canna fumaria rispetto al tempo della morte di (OMISSIS), ne’ che quest’ultima, ove venisse ritenuta la preesistenza, avesse acconsentito alla realizzazione della canna fumaria.

1.1. Il motivo e’ infondato sotto tutti i profili evidenziati nel mezzo di gravame: nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunciati da questa Corte, di cui si dira’ appresso.

1.2. Per cio’ che attiene alla costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia ex articolo 1062 c.c., un indirizzo consolidato di questa Corte afferma che essa trova applicazione non solo nell’ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacche’ anche in questo caso si configura l’estremo essenziale della unicita’ del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che da’ poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitu’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: “… anche nell’ipotesi – rilevante nella specie – di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell’appartenenza all’unico “pater”) ricorre l’estremo essenziale dell’unicita’ del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione”. Piu’ di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv. 635421 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 – 01).

Del tutto inconferente risulta essere la citazione del ricorrente, a sostegno delle sue tesi, di Cass. n. 7476 del 04.06.2001, ove questa Corte discuteva unicamente della validita’ dell’argomentazione seguita nella sentenza impugnata per escludere l’apparenza della servitu’ reclamata.

1.3. Quanto al requisito dell’apparenza della servitu’ e del mancato consenso dei comproprietari alla sua costituzione, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che la servitu’ per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo lo stato dei luoghi sia stato posto, o lasciato, per opere o segni manifesti ed univoci – nel che si concreta l’indispensabile requisito dell’apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitu’, indipendentemente da qualsiasi volonta’, tacita o presunta, dell’unico proprietario (o dei comproprietari: v. supra, punto 1.2.) nel determinarla o nel mantenerla; conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non gia’ nell’intenzione del proprietario del fondo, bensi’ nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitu’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25355 del 25/10/2017, Rv. 645945 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014, Rv. 629347 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014, Rv. 633132 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842/2009, cit.).

1.3.1. Con particolare riferimento al requisito dell’apparenza, e’ stato altresi’ precisato che esso si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, cosi’ da rendere manifesto che non si tratta di attivita’ compiuta in via precaria, bensi’ di un preciso onere a carattere stabile (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25355 del 25/10/2017, Rv. 645945 – 01). Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha accertato, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimita’, che la circostanza che la canna fumaria fosse protetta e mascherata da un cassonetto in muratura intonacato, unita alla circostanza della presenza di un esalatore sul tetto, comprovava la sussistenza di opere visibili idonee a mettere in evidenza per chiunque l’esistenza di un peso imposto alla proprieta’.

2. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello non avesse esaminato la questione consistente nella circostanza che la divisione materiale del sottotetto, ove e’ posizionata la canna fumaria, sia avvenuta nel 1996, 10 anni dopo rispetto alla stipula dell’atto di divisione del (OMISSIS). Cio’ e’ stato comprovato documentalmente attraverso la produzione nel corso dell’udienza della DIA presentata al Comune di (OMISSIS): dal che si puo’ dedurre la circostanza per cui tra il (OMISSIS) e il 1996 (OMISSIS) avrebbe potuto posare la canna fumaria in oggetto, all’insaputa dei (OMISSIS).

2.1. Il motivo e’ in primo luogo inammissibile perche’ si fonda su questione di fatto che il ricorrente non deduce essere stata discussa in sede di merito. Ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), infatti, perche’ un fatto risulti discusso tra le parti non basta che esso emerga da un documento prodotto nel giudizio di merito, ma e’ necessario che il medesimo abbia formato oggetto di deduzione negli atti difensivi delle parti. Nel ricorso, tuttavia, non si indica in quale atto difensivo del giudizio di merito sarebbe stata dedotta la posteriorita’ della divisione materiale del sottotetto rispetto all’epoca della stipula dell’atto divisionale; donde la novita’ della questione.

2.2. L’inammissibilita’, comunque, deriva anche, ed autonomamente, dal difetto di decisivita’ del fatto di cui si lamenta l’omesso esame; la circostanza che nel periodo dal (OMISSIS) le due porzioni di solaio non siano state materialmente separate non dimostra di per se’ che la caldaia sia stata installata dopo il (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo si censura la nullita’ della sentenza perche’ si fonda su una prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4). La Corte di Appello di Bologna, infatti, aveva posto a fondamento del proprio convincimento anche la testimonianza di (OMISSIS), assunta in via d’urgenza nel procedimento di primo grado e successivamente non ammessa nel processo.

3.1. Il motivo e’ infondato. In disparte la non pertinenza del richiamo del ricorrente a Cass. n. 21909/2013 (che riguarda gli effetti della rinuncia di una parte all’audizione di testimoni), va considerato, in primo luogo, che – come implicitamente ritenuto dalla Corte di appello (e contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente) – il fatto che all’udienza del 30.10.2006 il Tribunale abbia ammesso la testimonianza (OMISSIS) non implica alcuna declaratoria di inutilizzabilita’ della deposizione (OMISSIS) (gia’ precedentemente acquisita, in via di urgenza, all’udienza del 7.2.2005); in secondo luogo, che, in ogni caso, la deposizione (OMISSIS) costituisce uno solo degli elementi su cui si fonda il ragionamento probatorio della Corte territoriale, non censurabile in questa sede se non ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5).

4. Con il quarto motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Bologna, con la propria decisione, non aveva per nulla tenuto conto della perizia della C.T.U., in particolare nella parte in cui emergeva che originariamente nella palazzina vi era un’unica canna fumaria di proprieta’ di (OMISSIS) utilizzata anche dal fratello (OMISSIS), il quale aveva collegato a detta canna la propria caldaia. Solo dopo il decesso di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva provveduto a dotarsi di un’autonoma canna fumaria al servizio della propria caldaia. Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, sarebbe decisiva perche’ imporrebbe di riferire le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) alla caldaia della signora (OMISSIS), non quella di (OMISSIS).

4.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ chiede a questa Corte di cassazione una rivalutazione delle risultanze istruttorie che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’. Pure ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), infatti, non e’ consentito sindacare in sede di legittimita’ quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l’omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non gia’ criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata (ex plurimis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019, Rv. 652053 – 01).

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

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