Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 31101.
Estensione e limiti servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore
In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all’installazione dell’impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall’art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest’ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell’art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.
Sentenza|| n. 31101. Estensione e limiti servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore
Data udienza 7 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Proprietari di immobili o di porzioni di immobili – Installazione delle antenne appartenenti al radioamatore – Limiti – Rispetto dei diritti proprietari – D.Lgs. n. 259/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4729/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI GENOVA n. 1371/2017 depositata il 27.10.2017;
Udita la relazione orale svolta nella Camera di consiglio dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Luisa De Renzis;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO.
Estensione e limiti servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 05.04.2008, (OMISSIS) – titolare di regolare licenza speciale di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore – conveniva dinanzi al Tribunale di Sanremo (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del lastrico solare dell’edificio sito all’ultimo piano in (OMISSIS), affermando di aver collocato nel (OMISSIS) sul muro interno del perimetro del detto lastrico un’antenna da radioamatore, sradicata da ignoti nel (OMISSIS). Chiedeva, pertanto, al giudice di prime cure di sentire accertare il diritto a reinstallare nella stessa posizione l’antenna ricetrasmittente sul lastrico solare di proprieta’ dei convenuti.
1.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano proponendo domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano – previo espletamento di C.Testo Unico – condanna di parte attrice al risarcimento dei danni occorsi alla proprieta’ (OMISSIS) per le modalita’ di ancoraggio dell’antenna, avendo l’attore proceduto all’installazione senza autorizzazione scritta; chiedevano, altresi’, la condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.; in subordine, nell’ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, i convenuti avanzavano istanza per il riconoscimento di un proporzionato indennizzo per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato utilizzo del terrazzo e dalla perdita di valore commerciale dell’immobile.
2. Con sentenza n. 429/2013 il Tribunale di Sanremo, rigettata ogni istanza istruttoria, accoglieva la domanda attorea, dichiarando il diritto del (OMISSIS) ad installare nel muro interno del lastrico solare di proprieta’ dei convenuti un’antenna ricetrasmittente, nella stessa posizione in cui si trovava prima del 2008 e risultante dalle foto agli atti; condannava i convenuti a consentire l’accesso al (OMISSIS) e/o a persone da questi incaricate, per provvedere alla posa della detta antenna e di quant’altro utile al pieno funzionamento di essa.
3. La pronuncia veniva impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi alla Corte d’Appello di Genova che, respinte l’istanza di sospensiva nonche’ l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348-bis c.p.c., con sentenza n. 1371/2017 rigettava il gravame e condannava i soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato. Per quel che qui rileva, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale osservava che:
– la giurisprudenza esistente gia’ prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni) estendeva al radioamatore la normativa all’epoca in vigore in materia di antenne per la ricezione radiovisiva (L. 6 maggio 1940, n. 554; Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), a tutela della facolta’ compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ex articolo 21 Cost. (Cass. n. 7418/1983; Cass. n. 3728/1976);
– l’entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo n. 259 del 2003, ha, poi, regolato l’attivita’ del radioamatore prevedendo, all’articolo 209, che richiama l’articolo 91, nonche’ dell’articolo 92, comma 7, la possibilita’ di installazione di antenne su proprieta’ altrui senza riconoscimento di alcuna indennita’, seppure nel rispetto del libero uso della cosa da parte del legittimo proprietario di essa (articolo 209, comma 2);
– pertanto, trova conferma la pronuncia del primo giudice che ha correttamente richiamato il principio reiteratamente affermato dalla Corte Suprema per cui il diritto riconosciuto al radioamatore e’ un diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l’installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprieta’ secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danni ad essa (Cass. n. 12295/2003).
4. Avverso la predetta sentenza proponevano ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandolo a cinque motivi.
Si difendeva (OMISSIS) depositando controricorso illustrato da memoria.
Il Sostituto Procuratore Generale si e’ espresso nel senso del rigetto del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1, 2 e 3, e al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articoli 209, 91 e 92, per non aver ritenuto necessaria la deduzione e dimostrazione – da parte dell’installatore dell’antenna – dell’impossibilita’ di utilizzare spazi propri o spazi condominiali. Nella prospettazione dei ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe fatto malgoverno della disciplina normativa a tutela del diritto soggettivo di natura personale riconosciuto al radioamatore: l’installazione su proprieta’ altrui e’, infatti, condizionata all’impossibilita’ di servirsi di spazi propri o condominiali, che spetta all’installatore provare, come ripetutamente precisato da questa Corte (Cass. n. 16865/2017; Cass. n. 9427/2009; Cass. n. 9393/2005).
1.1. Il motivo e’ fondato. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di nuova censura elevata dai controricorrenti (v. controricorso p. 7, 1 capoverso): la contestazione in merito alla sussistenza di un diritto illimitato all’installazione dell’antenna privata per radioamatori su lastrico solare di proprieta’ esclusiva era stata elevata dai ricorrenti sin nella comparsa di costituzione e risposta (pp. 4-7) del giudizio di primo grado, ove con tale difesa essi avevano chiesto il rigetto della domanda attorea.
1.2. Tanto premesso, al caso di specie trovano applicazione (come meglio si dira’ piu’ innanzi, punto 2.2.) gli articoli 209, 91, articolo 92, comma 7, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche vigente ratione temporis: norme ad oggi radicalmente modificate a seguito dell’entrata in vigore, dal 24 dicembre 2021, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del “Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche”). Il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 92, al comma 7, richiama i diritti del proprietario servente; l’articolo 209 – dopo aver affermato al comma 1 che i proprietari di immobili non possono opporsi all’installazione, sulle loro proprieta’, di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate – tra l’altro – alla fruizione dei servizi radioamatoriali, ne determina i limiti di utilizzo al comma 2, che cosi’ recita: “Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta’, secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danno alla proprieta’ medesima od a terzi”. La norma riprende la precedente disposizione di cui alla L. n. 554 del 1940, articolo 2, comma 2, a conferma del fatto che il legislatore ha avuto ben presente che la limitazione imposta alle ragioni del proprietario deve essere minima: a maggior ragione, dunque, l’installazione di antenne amatoriali non puo’ essere pretesa da chi, col normale impiego di mezzi idonei allo scopo, puo’ provvedervi impegnando beni propri o beni condominiali (nei limiti dell’articolo 1102 c.c.). Il diritto vantato dal condomino a tutela del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero (contemplato dall’articolo 21 della Costituzione) non comprende, infatti, la facolta’ di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l’antenna ma – come insito nei principi generali in materia di condominio (v. articolo 1102 c.c.), di atti emulativi e di imposizione di servitu’ coattive – va coordinato con l’esistenza di un’effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚³mini (v. Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 91, comma 2, richiamato dall’articolo 209), e quindi con il dovere della proprieta’ servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21.04.2009, Rv. 608109 – 01); cio’ a bilanciamento delle ragioni della proprieta’ privata, quale diritto che gode anch’esso di garanzia costituzionale (articolo 41 Cost., comma 2). Il Collegio intende, pertanto, confermare l’insegnamento di questa Corte che ha gia’ avuto modo di affermare: “Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprieta’ antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1 e 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 231 (ora assorbiti nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003), e’ subordinato all’impossibilita’ per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche’ altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16865 del 07.07.2017, Rv. 644843 – 01; Cass. n. 9427 del 2009, cit.; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9393 del 06.05.2005, Rv. 581040 – 01).
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Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare – se del caso anche con una C.Testo Unico – che non fosse possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l’installazione, resta a carico del soggetto che intenda effettuarla.
1.3. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che dovra’ valutare la ragionevole possibilita’, per il (OMISSIS), di installazione dell’antenna su uno spazio condominiale, senza che cio’ comprometta in modo sensibile l’utilizzo dell’impianto stesso.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. n. 554 del 1990, articoli 1, 2 e 3 e al Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articoli 91 e 92, per non aver ritenuto necessaria l’autorizzazione del proprietario dell’area occupata, trattandosi di servizio di comunicazione ad uso privato. Nel sistema normativo del Codice delle Comunicazioni, l’attivita’ di radioamatore rientrerebbe, infatti, nel servizio ad uso privato (Titolo III; “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”, ove e’ collocato il capo VII: “Radioamatori”), la cui disciplina e’ rinvenibile nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 209, comma 5, non gia’ nel comma 1 della stessa norma al quale, invece, la Corte d’Appello ha fatto riferimento: disposizione, la prima, che impone – nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato – sia il consenso del proprietario sul cui bene viene installata l’antenna, sia la corresponsione di un’equa indennita’ a suo favore.
2.1. Il motivo e’ infondato. Come anticipato (supra, punto 1.2.) al caso di specie si applica il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, nella sua versione originaria, posto che l’atto introduttivo del presente giudizio risale al 05.04.2008. Il Collegio non condivide la ricostruzione sistematica e l’interpretazione delle norme proposte dalla ricorrente, per le ragioni che seguono.
2.2. Al radioamatore si applicano, ratione temporis al caso di specie, il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articoli 134-145, per cio’ che attiene la disciplina dell’attivita’ e delle autorizzazioni (ulteriormente regolamentata dall’All. 26, al quale rinvia l’articolo 134, comma 3); nonche’ – richiamato dall’articolo 17 dell’All. 26 – l’articolo 209, norma di chiusura generale del Titolo V (Impianti radioelettrici). Gli articoli 134 e segg., che definiscono ed introducono la disciplina per radioamatori consistono in norme inserite nel Titolo III, dedicato alle “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”: categoria, questa, generale, definita come “servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale” (articolo 1, comma 1, lettera ff), a sua volta sussumibile (perche’ attivita’ che puo’ cumularsi nella stessa persona e impianti da questa utilizzati) nell’ancor piu’ ampia categoria dei servizi di comunicazione elettronica, definiti come (articolo 1, comma 1, lettera gg)): “i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica”.
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2.2.1. In altri termini: esiste un sistema normativo dedicato al possibile uso privato di comunicazioni elettroniche per le quali l’installatore abbia ottenuto un’autorizzazione generale ad effettuare, mediante medesimi impianti e medesima autorizzazione, anche attivita’ a pagamento. All’interno della sezione dedicata all’uso privato di dette apparecchiature, si rinviene la sub-categoria specifica dei radioamatori, forniti anch’essi di autorizzazione generale (sebbene non obbligatoria: v. articolo 104), il cui uso privato degli impianti si distingue nettamente da ogni altro uso privato di comunicazione elettronica, in quanto esclude l’attivita’ a pagamento: “L’attivita’ di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita’ a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica” (articolo 134, comma 1).
2.3. Da detta ricostruzione sistematica discende che il diritto all’installazione dell’impianto predicato dalla giurisprudenza (v. per tutte: Cass. n. 16865/2017, cit.) anche per le attivita’ piu’ generiche di comunicazione elettronica deriva direttamente dall’articolo 21 Cost.: tanto vale a limitare la proprieta’ privata altrui, valorizzando l’obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all’indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, sebbene – come argomentato al punto 1.2. – privilegiando spazi propri o comuni, e comunque nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 91, comma 3, articolo 92, comma 7, e articolo 209, comma 2.
2.4. Essendo quello del radioamatore un sotto-settore specialistico all’interno dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, l’articolo 209, distingue – tra essi – i servizi di radioamatore e di radiodiffusione, riservando loro la disciplina del comma 1, da tutti gli altri servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, indirizzando a questi ultimi una disciplina residuale, quella del comma 5, che richiede autorizzazione previa e riconosce un indennizzo, trattandosi di attivita’ tendenzialmente o comunque potenzialmente di natura economica.
Poiche’ il caso di specie riguarda la fruizione di servizi ad uso privato radioamatoriali, a questi e’ riservata la disciplina del comma 1, non del comma 5, del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 209, in virtu’ del quale i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta’ delle antenne appartenenti al radioamatore che abiti lo stesso dell’immobile, sebbene nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, come delineati dalla legge e dalla Costituzione.
3. Con il terzo motivo si deduce nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e/o violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione agli articoli 116 e 132 c.p.c. e all’articolo 111 Cost., per contenere la motivazione affermazioni illogiche, contraddittorie e inconciliabili in relazione all’accertamento di fatti determinanti ai fini del decidere, per aver ritenuto che l’antenna non limita il libero uso della proprieta’, in assenza di concreti riferimenti istruttori.
4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e/o violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione all’articolo 116 c.p.c., e articolo 111 Cost., per non aver il giudice esaminato il fatto e/o non avere esaurientemente motivato la decisione in relazione al fatto della presenza di tiranti di sostegno e ancoraggio dell’antenna, nonche’ danni arrecati al muro ove era fissata l’antenna.
5. Il terzo e quarto mezzo censurano, sotto i due diversi profili della violazione di legge e dell’omesso esame, la pronuncia impugnata nella parte in cui valuta come minimo l’ingombro dell’antenna, senza con cio’ impedire l’utilizzo del terrazzo. A dette conclusioni il giudice d’appello e’ pervenuto, proseguono i ricorrenti, sulla base dell’esame di fotografie che rappresentano la situazione dei luoghi dopo la rimozione dell’antenna, e senza adeguatamente valutare il fatto che le zanche visibili nelle fotografie intanto non sono appoggiate ad un muro condominiale, poiche’ si tratta della parete di un locale di proprieta’ esclusiva degli esponenti; inoltre, l’antenna, per il suo notevole sviluppo in altezza (15 m), non si limitava ad essere fissata mediante zanche infisse nella parete, ma era stabilizzata mediante tiranti (cavi d’acciaio) ancorati alle pareti opposte, che si disponevano in obliquo a raggiera lungo tutto il perimetro del lastrico, rendendolo di fatto inutilizzabile. I ricorrenti lamentano, infine, l’illogicita’ della motivazione della sentenza: pur rappresentando la necessita’ che l’installazione non debba arrecare danni alla proprieta’, essa omette di esaminare la circostanza – dedotta dagli esponenti, per la dimostrazione della quale era stata fatta espressa richiesta istruttoria – che le zanche di fissaggio dell’antenna hanno gravemente lesionato il muro di ancoraggio, rendendone necessario il risanamento da parte dei proprietari.
6. Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. n. 554 del 1940, articoli 1, 2 e 3, e al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articoli 209, 91 e 92, per aver ritenuto rilevante la preesistenza dell’antenna alle opere di risanamento del lastrico solare e irrilevanti le opere di risanamento e innovazioni della proprieta’ degli esponenti. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha considerato come circostanza fondante il diritto al mantenimento dell’antenna la sua preesistenza, come si trattasse di un diritto acquisito, cosi’ disapplicando il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 92, comma 7, enche’ citato dalla Corte stessa, il quale espressamente ribadisce la facolta’ del proprietario – sul cui bene l’antenna e’ stata installata – di fare sul fondo qualsiasi innovazione, ancorche’ essa comporti la rimozione o il diverso collocamento dell’impianto, senza essere per cio’ tenuto a corrispondere all’installatore alcuna indennita’.
7. Avendo il Collegio accolto il primo motivo di ricorso, e per l’effetto cassato la pronuncia e rinviato il giudizio al giudice di seconde cure, il terzo, quarto e quinto motivo si dichiarano assorbiti.
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P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio;
rigetta il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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