Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 13707

Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)

Ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell’opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all’esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest’ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

Ordinanza|| n. 13707. Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)

Data udienza  9 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto (contratto di) – Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore) – Decadenza dalla garanzia – Denuncia del difetto appalto (contratto di) – Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) – Decadenza dalla garanzia – Denuncia del difetto – Termine – Decorrenza – Segni esteriori di danno o di pericolo – Insufficienza ai fini della decorrenza del termine – Limiti – Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. – Termine decennale dal compimento dell’opera – Attinenza all’esercizio dell’azione – Esclusione.

 

 

 

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