Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2023| n. 13735.

Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria

Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’articolo 127-ter cod. proc. civ. – i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, cod. proc. civ. non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità degli amministratori di una società di capitali, la Suprema Corte, esaminando il profilo pregiudiziale della tempestività del ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza impugnata, ha enunciato il suddetto principio di diritto).

Ordinanza|| n. 13735. Nell’udienza cartolare la conoscenza dei provvedimenti all’esito non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria

Data udienza  2 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Atti processuali – Udienza cartolare – Trattazione scritta prevista dall’articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto – legge 30 aprile 2020, n. 28 – Mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’articolo 127 – ter c.p.c. – Provvedimenti così pronunciati – Provvedimenti resi fuori udienza – Conoscenza – Esito della comunicazione di cancelleria realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, c.p.c.

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