Intervento del terzo assumendo di essere lui il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 marzo 2023| n. 8877.

Intervento del terzo assumendo di essere lui il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell’attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest’ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l’intervento oggetto del giudizio e il cd. “intervento suicida” di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell’attore avrebbe dovuto essere proposta.)

Sentenza|29 marzo 2023| n. 8877. Intervento del terzo assumendo di essere lui il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite

Data udienza 28 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Committente – Pagamento corrispettivi progettazione e realizzazione dell’opera – Difetti dell’opera – Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21042/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 997/2017 depositata il 29/06/2017.
Viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CENICCOLA ALDO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

Intervento del terzo assumendo di essere lui il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 997/2017 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 29 giugno 2017.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attivita’ difensive.
(OMISSIS), titolare dell’impresa Albatros, committente dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Vicomoscano, fu convenuto davanti al Tribunale di Cremona, in separati giudizi, dall’Associazione professionale Studio tecnico geometra (OMISSIS) ed associati e dall’impresa edile di (OMISSIS) per il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Associazione professionale per la progettazione ed all’impresa edile per la realizzazione dell’opera.
Il (OMISSIS) domando’ in riconvenzionale in entrambi i giudizi la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti dell’opera e, nel procedimento instaurato dall’Associazione professionale (OMISSIS), eccepi’ il difetto di legittimazione attiva della stessa, assumendo di aver intrattenuto rapporti soltanto col geometra (OMISSIS). (OMISSIS) intervenne, quindi, nel giudizio promosso dall’Associazione professionale, facendo proprie le domande della stessa. Il Tribunale di Cremona, riuniti i giudizi, accolse, tra l’altro, la domanda riconvenzionale del (OMISSIS) e condanno’ in solido il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) a pagargli la somma di Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Proposto appello da (OMISSIS) e da (OMISSIS), la Corte d’appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado quanto alla condanna pronunciata nei confronti del (OMISSIS), perche’ viziata da extrapetizione, argomentando che la domanda riconvenzionale del (OMISSIS) era stata rivolta nei confronti dell’attrice Associazione professionale Studio tecnico geom. (OMISSIS) ed associati e non di (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), venne fissata l’adunanza della camera di consiglio in data 27 settembre 2018.
Il Collegio affermo’, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5. La causa, percio’, con ordinanza interlocutoria n. 4895/2019, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorso e’ stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8).
Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 105 e 112 c.p.c., sottolineando come (OMISSIS), intervenendo nel processo intercorrente fra l’Associazione professionale Studio tecnico geometra (OMISSIS) e (OMISSIS), avesse fatto proprie le domande della prima e si fosse, peraltro, difeso anche in ordine all’esistenza dei vizi dell’opera. Il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale dell’estensione automatica della domanda nei confronti dell’interventore volontario che assuma di essere esso il soggetto della lite.
2. Il ricorso e’ fondato.
2.1. L’Associazione professionale Studio tecnico geometra (OMISSIS) ed associati convenne (OMISSIS) per ottenere il pagamento del corrispettivo della progettazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Vicomoscano. (OMISSIS) domando’ in riconvenzionale la condanna dell’attrice Associazione professionale (OMISSIS) al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti dell’opera ed eccepi’ pure il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione professionale, dovendosi intendere l’incarico di progettazione conferito a (OMISSIS).
2.2. E’ noto al riguardo che il rapporto di prestazione d’opera professionale postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volonta’ del cliente di avvalersi della attivita’ del professionista. Peraltro, uno studio professionale associato puo’ essere legittimato a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti giuridici, ponendosi esso come autonomo centro d’imputazione (Cass. Sez. 1, 24/05/2019, n. 14321; Cass. Sez. 1, 26/07/2016, n. 15417; Cass. Sez. 1, 15/07/2011, n. 15694).
2.3. (OMISSIS) intervenne, allora, volontariamente nella causa intentata dall’Associazione professionale, facendo proprie le domande da questa rivolte verso (OMISSIS), ma anche svolgendo nel merito difese avverso i vizi della progettazione e il ritardo nella consegna dei lavori lamentati da quest’ultimo, come emerge dall’esame diretto, ad esempio, della memoria di replica depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Cremona accolse la domanda riconvenzionale del (OMISSIS) e condanno’ (OMISSIS) a pagargli la somma di Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Ha invece errato la Corte d’appello di Brescia a ritenere viziata da extrapetizione la condanna pronunciata nei confronti del (OMISSIS), sul presupposto che non potesse intendersi quest’ultimo destinatario della domanda riconvenzionale originariamente spiegata dal (OMISSIS) verso l’Associazione professionale.
3. Va invero riaffermato che l’intervento volontario ex articolo 105 c.p.c., concerne non la “causa”, ma il “processo tra altre persone”, e il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo – come nella specie – essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicche’ la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, percio’, il giudice e’ legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (Cass. Sez. 3, 25/11/2021, n. 36639; Cass. Sez. 2, 19/01/2012, n. 743; Cass. Sez. 1, 01/07/2008, n. 17954).
3.1. In particolare, la facolta’, concessa ad ogni interessato, di intervenire nel processo vertente tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte o di alcune delle parti, un diritto proprio relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall’effettiva esistenza, o meno, nell’attore principale, delle condizioni necessarie all’esperimento dell’azione (cfr. Cass. Sez. 1, 21/04/1983, n. 2741; Cass. Sez. 1, 05/04/1976, n. 1175; Cass. Sez. 2, 04/12/1967, n. 2882). E’ percio’ ammissibile altresi’ una sostituzione, per via di intervento, del soggetto legittimato al non legittimato nell’esercizio dell’azione, ferme, tuttavia, la unicita’ del rapporto processuale e la unicita’ della pronuncia, in quanto l’accessione di un terzo al giudizio pendente e’ strumento di cui l’ordinamento si serve per legare l’esito del processo al diritto sostanziale ed evitare l’adozione di statuizioni contraddittorie, nonche’ discrasie sul piano dell’effettivita’ della tutela. Tali scopi sarebbero tutti elusi ove si consentisse al terzo di intervenire nel processo soltanto per far valere in funzione sostitutiva le posizioni giuridiche attive derivanti dal rapporto litigioso, evitando di essere altresi’ individuato quale titolare delle posizioni passive correlate al medesimo rapporto sostanziale.
3.2. Non induce a differente conclusione il principio enunciato da Cass. Sez. Unite 13/07/2007, n. 15756, richiamato dal controricorrente nella memoria ex articolo 378 c.p.c.: in tale precedente venne affermato che il principio dell’automatica estensione delle domande al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualita’ di titolare, in luogo dell’attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda, sicche’ e’ affetta da ultrapetizione la condanna solidale resa in tale evenienza nei confronti del convenuto e del terzo.
Si tratta di fattispecie evidentemente diversa dal rapporto processuale delineatosi nel giudizio in esame: (OMISSIS), convenuto in senso formale, assunse (altresi’) la veste sostanziale di attore mediante la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta nei confronti dell’Associazione professionale e (OMISSIS) non intervenne certamente per far affermare la propria qualita’ di titolare del diritto al risarcimento in luogo del (OMISSIS), quanto per sostenere di essere egli parte del contratto d’opera professionale in luogo dell’originaria attrice in senso formale, nonche’ convenuta sostanziale rispetto alla medesima riconvenzionale.
3.3. La vicenda processuale si connota per diversita’ anche rispetto a quella in cui il terzo interveniente, dopo essere stato indicato dal convenuto come unico soggetto passivo del rapporto dedotto in causa dall’attore, faccia ingresso nel processo, senza attendere di essere chiamato su istanza di parte o per ordine del giudice, al fine di sostenere di essere colui contro il quale la domanda dell’attore avrebbe dovuto essere correttamente avanzata. Tale intervento “suicida” viene reputato in dottrina estraneo, in realta’, ad entrambe le ipotesi contemplate dall’articolo 105 c.p.c., e percio’ si critica la conclusione che in simili casi possa predicarsi una automatica “estensione” della domanda dell’attore, la quale in realta’, se non diversamente interpretata, dovrebbe considerarsi, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., giammai proposta.
La situazione appena descritta e’ tuttavia differente da quella per cui e’ causa, perche’, nella specie, come gia’ evidenziato, il terzo interveniente ha fatto accesso al processo per far valere, in confronto del convenuto, un diritto relativo all’oggetto del processo medesimo (articolo 105 c.p.c., comma 1), qualificandosi, dunque, come unico soggetto dell’intero complesso rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
4. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che riesaminera’ la causa uniformandosi al richiamato principio e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

 

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