Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27599.

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell’abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto.

Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27599. Quantificazione dell’assegno di mantenimento

Data udienza 11 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione personale dei coniugi – Addebito – elazione extraconiugale – Mantenimento coniuge e figlio – An e quantum – Assegnazione casa familiare di proprietà comune – E’ finalizzata alla tutela della prole – Interesse al mantenimento dell’ambiente domestico – Utilità suscettibile di apprezzamento economico – E’ valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato ad (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che a rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 822/2018, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2022 dalla Dott.ssa ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 822/2018, depositata il 20/11/2018, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) contro la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa citta’ aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale, e aveva posto a carico della stesso il contributo a mantenimento della moglie (Euro 350,00 mensili) e della figlia minorenne (Euro 350,00 mensili), affidata ad entrambi i genitori, assegnando l’abitazione familiare alla moglie e adottando altre statuizioni.
Avverso tale decisione, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
(OMISSIS) si e’ difesa con controricorso, depositando anche memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta l’omessa o insufficiente motivazione, nonche’ la violazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 1, sul punto decisivo della controversia relativo all’accertamento (anche in via comparativa) della causa dell’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione e Falsa applicazione dell’articolo 156 c.c., comma 2, nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, in relazione al capo della decisione impugnata riguardante la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e in particolare la violazione del principio dell’unita’ processuale fra il primo e il secondo grado di giudizio e del diritto di difesa, in relazione alla mancata valutazione del fatto che la moglie si era decisa ad attivarsi per inserirsi nel mondo del lavoro solo a seguito delle censure del ricorrente in ordine alla sua inerzia, come si ricavava dalla documentazione giustificativa sopravvenuta prodotta in appello.
Con il quarto motivo di impugnazione e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per l’intervenuta condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nonostante la controparte fosse anch’essa soccombente e senza considerare il valore effettivo della controversia, decisamente inferiore a quello presunto in base ai parametri applicati.
2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
2.1. Si deve premettere che, la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come risultante all’esito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), (conv. con modif. in L. n. 134 del 2012) ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita’, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.
La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

E’, dunque, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente ri’evante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta), ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).
Questa Corte ha, cosi’, precisato piu’ volte che, a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non e’ piu’ deducibile quale vizio di legittimita’ il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), che e’ da ritenersi violato, quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretandosi, in tal caso, una nullita’ processuale deducibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (cosi’ Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017).

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

2.2. Nel caso di specie, dalla illustrazione del motivo di ricorso si evince con chiarezza che il ricorrente ha prospettato la presenza, in plurimi punti della decisione, di una motivazione insufficiente, illogica o apparente, ma in realta’, quello che compie e’ una generalizzata critica di inadeguatezza della stessa, come tale inammissibile per i motivi appena evidenziati.
2.4. Anche il riferimento alla violazione dell’articolo 116 c.p.c., non supera il vaglio di ammissibilita’.
Com’e’ noto, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, anche senza valutare alcuni elementi rilevanti, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 20867/2020 e Cass., Sez. 6-2, n. 27847/2021).
E, in effetti, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cosi’ Cass., Sez. 2, n. 20553/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276/2021).
2.5. Nel caso di specie parte attrice ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operate nella sentenza impugnata, criticando gli approdi a cui e’ pervenuta, cosi’ pervenendo ad una censura inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 116 c.p.c..
3. Il secondo motivo e’ in parte inammissibile e in parte fondato.
Tale motivo comprende la critica della decisione sull’assegno di mantenimento della moglie, posto a carico del ricorrente, per vizio di motivazione e per violazione di legge (l’articolo 156 c.c.).
A prescindere dalla generica e inammissibile critica alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, parte ricorrente ha, in particolare, censurato: 1) il mancato rilievo attribuito, ai fini della considerazione delle condizioni economiche della controricorrente, alla rinuncia di quest’ultima a far valere le pretese successorie nei confronti della sorella, nominata erede universale del padre, erroneamente ritenuta dedotta tardivamente in appello e comunque dall’indimostrata influenza ai fini della decisione; 2) la mancata considerazione del fatto che la controricorrente, genitore con prevalenza collocatario della figlia minore, fosse assegnataria della casa familiare di proprieta’ di entrambi i coniugi.

Quantificazione dell’assegno di mantenimento

3.1. Le censure riferite ad entrambi i punti della decisione sono inammissibili per la parte in cui lamentano un vizio motivazionale, tenuto conto che le critiche si risolvono in inammissibili contestazioni delle valutazioni di merito, illustrate e argomentate nella decisione impugnata e non condivise dal ricorrente.
3.2. E’ inammissibile anche la censura di violazione di legge, riferita all’articolo 156 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello non ha dato rilievo alla vicenda successoria della controricorrente ai fini della valutazione delle condizioni economiche della stessa.
Si consideri che il ricorrente ha invocato precedenti giurisprudenziali che attengono a beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, rilevanti ai fini della valutazione delle capacita’ economiche della parte, allegando che, nella specie, la decisione impugnata si pone in contrasto con tale orientamento del giudice di legittimita’.
Tuttavia, dalle stesse sue allegazioni, oltre che dalla sentenza oggetto di censura, si evince con chiarezza che la controricorrente non ha acquisito alcun bene per successione, essendo stata nominata la sorella, e non lei, erede universale del padre.
In sintesi, nessun bene e’ stato acquisito per successione dalla ricorrente, sicche’ gli argomenti fatti valere dal ricorrente non appaiono conferenti all’oggetto della decisione.
3.3. E’, invece, fondata la censura riferita alla dedotta violazione dell’articolo 156 c.c., nella parte in cui e’ criticata la ritenuta irrilevanza, ai fini della valutazione di an e quantum dell’assegno di mantenimento in favore della contro ricorrente, dal fatto che quest’ultima avesse ottenuto l’assegnazione della casa familiare, di proprieta’ di entrambi i coniugi, in ragione del collocamento prevalente della figlia minore presso di lei.
La Corte di merito ha ritenuto di non dover valutare tale utilita’, comunque goduta dalla controricorrente, perche’ le statuizioni sull’assegnazione della casa sono poste nell’esclusivo interesse dei figli.
Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione della statuizione in esame, finalizzata a conservare l’habitat familiare dei minori, non puo’ negarsi che la menzionata statuizione ha dei riflessi economici, anche se il bene appartiene ad entrambi i coniugi, perche’ consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire una nuova abitazione, che invece deve essere ricercata dall’altro genitore, che non puo’ godere del bene di cui e’ comproprietario.
Come di recente affermato da questa Corte, con orientamento in questa sede condiviso, nell’adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilita’ suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perche’ il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprieta’ dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facolta’ dell’altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto (cosi’ Cass., Sez. 1, n. 20858/2021; v. anche Cass., Sez. 6-1, n. 25420/2015 e Cass., Sez. 1, n. 4203/2006). La censura deve pertanto essere accolta ne limiti appena indicati.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 345 c.p.c., in ragione dell’intervenuta acquisizione solo in appello di documenti che dimostrano il conseguimento da parte della moglie diplomi di formazione e abilitazione.
Dalla illustrazione del motivo si evince, pero’, con chiarezza che non e’ censurata l’acquisizione al processo della menzionata documentazione, che e’ espressamente descritta come sopravvenuta, ma viene stigmatizzata la mancata considerazione da parte del giudice di appello della condotta della controparte che, secondo la prospettazione del ricorrente, ha vinto la sua inerzia nel ricercare un’occupazione lavorativa solo in pendenza di giudizio, quando il marito le ha contestato tale inattivita’.
E’ dunque evidente che nessuna violazione dell’articolo 345 c.p.c., e’ concretamente prospettata, essendo dedotte critiche al giudizio di merito.
5. Il quarto motivo e’ assorbito dall’accoglimento, nei limiti sopra indicati, del secondo motivo di impugnazione.
6. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nella parte relativa alla mancata considerazione dell’assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della controricorrente e, assorbito il quarto motivo, dichiarate inammissibili tutte le altre censure, la decisione deve essere cassata nei limiti dell’impugnazione accolta e la causa deve essere rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione (mancata considerazione dell’assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della controricorrente) e, assorbito il quarto motivo, dichiarate inammissibili tutte le altre censure, cassa la sentenza impugnata nei limiti della impugnazione accolta e rinvia la causa, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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