Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1116.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’articolo 297 cod. proc. civ., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. Qualora il giudice abbia pertanto provveduto ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi della norma correttamente applicabile (Nel caso di specie, concernente la divisione di due diversi assi ereditari e l’impugnazione di atti di donazione distinti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e rimesso le parti innanzi al tribunale adito che aveva ritenuto sussistente un’ipotesi di sospensione obbligatoria ex articolo 295 cod. proc. civ., senza tener conto che il giudizio pregiudicante era stato definito con sentenza non passata in giudicato incorrendo in tal modo nella violazione denunciata, con conseguente illegittimità della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 luglio 2021, n. 21763; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 luglio 2018, n. 17936; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 luglio 2016, n. 13823; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2013, n. 13035; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 gennaio 2013, n. 375).
Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1116. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria
Data udienza 3 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Sospensione del processo – Giudizio per pregiudizialità necessaria – Pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante – Giudizi – Rapporto di pregiudizialità tecnica – Giudizio pregiudicante – Definizione con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. – Esclusione – Adozione in via facoltativa ai sensi dell’articolo 337, secondo comma, c.p.c. – Sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati – Applicabilità del disposto dell’articolo 336, secondo comma, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 18448/2021 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) E (OMISSIS).
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 31.5.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale di Ravenna, pronunciando nella causa proposta da (OMISSIS), avente ad oggetto la domanda di divisione ereditaria dell’asse della madre (OMISSIS) e la declaratoria di simulazione e nullita’ della vendita di pacchetti azionari effettuata dalla de cuius in favore del figlio (OMISSIS), in quanto dissimulante donazioni nulle per vizio di forma, ha sospeso il processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., rilevando che altra sentenza, resa dalla Corte d’appello di Bologna n. 2757/2020 e impugnata in cassazione, conteneva statuizioni su questioni pregiudiziali rispetto alla presente causa.
Il giudizio asseritamente pregiudicante aveva ad oggetto la domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere la divisione giudiziale dell’asse di (OMISSIS), padre dell’attrice, nei confronti dei germani (OMISSIS) e (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), nonche’ sulla domande di simulazione degli atti con cui il de cuius aveva apparentemente alienato al figlio (OMISSIS) taluni pacchetti azionari, poi rivenduti a terzi per il prezzo di Euro 320.000.000.
La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in quattro motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) Errani sono rimasti intimati.
In prossimita’ dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 50 bis c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sospensione sia stata illegittimamente disposta con provvedimento del giudice monocratico, pur essendo la causa a decisione collegiale.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 132, n. 4 c.p.c., censurando il provvedimento per vizio di motivazione, sull’assunto che il tribunale si sarebbe limitato a dichiarare che tra le due cause sussisteva un vincolo di pregiudizialita’, senza esplicitare le ragioni della decisione.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 295 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che tra i due giudizi non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialita’, riguardando essi la divisione di due diversi assi ereditari e l’impugnazione di atti di donazione del tutto distinti.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 295 c.p.c. e dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, sostenendo che, non essendo la sentenza della Corte d’appello di Bologna – relativa alla causa pregiudicante – passata in giudicato, era preclusa la possibilita’ di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c..
2. Il primo motivo e’ infondato.
L’articolo 50 bis c.p.c., elencando i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, espressamente include (comma 1, n. 6) le cause di impugnative dei testamenti e di lesione delle quote di legittima.
Non vi sono quindi comprese le cause di divisione giudiziale e le domande di accertamento della simulazione di atti inter vivos compiuti dal de cuius (Cass. 4245/2010).
La sospensione del presente giudizio e’ stata quindi correttamente adottata dal giudice monocratico, non essendo la causa ricompresa tra quelle a decisione collegiale a pena di nullita’.
3. Va esaminato con priorita’ il terzo motivo di ricorso, che e’ fondato per le ragioni che seguono.
Il tribunale, pur dando atto che la causa pregiudicante non era stata definita con sentenza passata in giudicato, pendendo a quella data il giudizio per cassazione, ha ordinato comunque la sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., ravvisando un rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra l’oggetto di questa causa e le questioni esaminate nella pronuncia di appello.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. s.u. 21763/2021), in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialita’ necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialita’ tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non puo’ ritenersi obbligatoria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (e, se disposta, puo’ essere proposta subito istanza di prosecuzione ex articolo 297 c.p.c.), ma puo’ essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’articolo 336 c.p.c., comma 2.
Qualora il giudice abbia provveduto ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., il relativo provvedimento e’ illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilita’, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andra’ riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi della norma correttamente applicabile (Cass. 17936/2018; Cass. 13823/2016; Cass. 10027/2012; Cass. 375/201313; Cass. 13035/20139).
Il tribunale, avendo invece ritenuto sussistente un’ipotesi di sospensione obbligatoria ex articolo 295 c.p.c., senza tener conto che il giudizio pregiudicante era stato definito con sentenza non passata in giudicato, e’ incorso nella violazione denunciata, con conseguente illegittimita’ della pronuncia.
Le altre censure sono assorbite.
E’ – percio’ – accolto il terzo motivo di ricorso, e’ respinto il primo e sono assorbiti il secondo ed il quarto.
Il provvedimento e’ cassato in relazione al motivo accolto, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Ravenna, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione, e con concessione del termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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