Giudizio d’appello ai fini della procedibilità dell’impugnazione

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1109.

Giudizio d’appello ai fini della procedibilità dell’impugnazione.

In tema di giudizio d’appello, ai fini della procedibilità dell’impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell’iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell’espletamento di un’attività di registrazione degli atti da parte dell’Ufficio di Cancelleria.

Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1109. Giudizio d’appello ai fini della procedibilità dell’impugnazione

Data udienza 12 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Articoli 347 e 348 cpc – Impugnazione – Decorrenza del termine – Articoli 165 e 168 cpc – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31464-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1269/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 30 novembre 2020, impugna la sentenza n. 1269/2020 della Corte d’appello de l’Aquila, pubblicata il 30 settembre 2020 ed emessa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., con la quale e’ stata pronunciata la improcedibilita’ dell’appello ex articolo 348 c.p.c., comma 1, per tardiva iscrizione a ruolo della impugnazione. L’intimata non ha formulato difese.

CONSIDERATO

che:
2. Con un unico motivo si censura la sentenza per avere considerato, ai fini della procedibilita’ dell’impugnazione, la data di perfezionamento della richiesta di iscrizione a ruolo della causa (12 luglio 2016), anziche’ la data di presentazione della medesima presso la cancelleria, effettuata il 9 luglio 2016.
3. Il motivo e’ manifestamente fondato.
4. In ossequio al dettato di cui agli articoli 165 e 347 e 348 c.p.c., il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte di appello, ai fini della costituzione dell’appellante, e’ avvenuto per via telematica il 9 luglio, non essendo stata rilevata una irregolarita’ di deposito degli atti ex articolo 168 c.p.c.. Il Cancelliere e’ il soggetto che provvede, ex articolo 168 c.p.c., a iscrivere la causa nel ruolo generale, a seguito della presentazione della nota di iscrizione da parte dell’impugnante.
5. La sanzione della improcebilita’ dell’appello che, nel rito ordinario, l’articolo 348 c.p.c., comma 1, commina “se l’appellante non si costituisce nei termini” e’ ricollegata al mancato o tardivo compimento da parte dell’appellante, nel termine previsto dall’articolo 165 c.p.c., cui rinvia l’articolo 347 c.p.c., comma 1, dell’attivita’ di costituzione, e non anche al compimento di un’attivita’ di costituzione avvenuta entro quel termine, ma non secondo le forme previste dall’articolo 165 c.p.c., cui pure rinvia l’articolo 347 c.p.c., stesso comma 1 (cfr. Cass. SU 16598/2016, in motivazione, p. 13).
6. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto considerare la data di presentazione della nota di iscrizione a ruolo quale tempo utile per la ricezione della richiesta della parte che intende costituirsi, non potendosi imputare alla parte adempiente il ritardo nell’espletamento di un’ attivita’ di registrazione degli atti da parte dell’Ufficio di Cancelleria, in quanto nella documentazione prodotta dalla ricorrente risulta attestazione, a cura della cancelleria, che “in data 9 luglio 2016 alle ore 13,23 anche se e’ stato erroneamente registrato con la data in cui e’ stato acquisito e cioe’ la data del 12 luglio 2016”.
7. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la tempestivita’ del deposito degli atti ai fini della iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 9 luglio 2016 rispetto alla notifica dell’atto di appello intervenuta il 30.6.-1.07.2016, posto che il successivo giorno 12 luglio 2016 rileva solamente quale data di lavorazione e perfezionamento della richiesta di iscrizione della causa a ruolo a cura della Cancelleria.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello de l’Aquila perche’ provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello de l’Aquila perche’ provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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