Responsabilità civile per danni da cose in custodia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34886.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell’evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell’ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).

Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34886. Responsabilità civile per danni da cose in custodia

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Custodia – Caduta s tombino non segnalato – Danni da cose in custodia – Condotta imprudente del danneggiato – Prevedibilità dell’evento – Obblighi del custode – Nesso di causalità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23885-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 350/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Responsabilità civile per danni da cose in custodia

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio l'(OMISSIS) s.p.a. davanti al Tribunale di Potenza, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non segnalato collocato all’esterno della sede stradale.
A sostegno della domanda espose che alle ore (OMISSIS) circa del (OMISSIS), mentre percorreva la strada statale n. (OMISSIS) a bordo della propria auto, era stato costretto ad effettuare una sosta presso una piazzola. Dopo aver oltrepassato il guard-rail, egli era caduto in un tombino situato a brevissima distanza dalla sede stradale, scoperto e privo di qualsiasi protezione, realizzato dalla societa’ convenuta per il convogliamento delle acque reflue. A seguito della caduta, egli aveva riportato una grave frattura con conseguenze invalidanti permanenti.
Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, inquadrata la domanda nella fattispecie dell’articolo 2043 c.c., la rigetto’ e compenso’ le spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 28 maggio 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS)e (OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi del defunto (OMISSIS), con unico atto affidato a quattro motivi.
Resiste l'(OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, nel quale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., sul rilievo che la sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione delle norme in materia di custodia, rigettando la domanda di risarcimento in difetto di ogni prova circa l’esistenza del caso fortuito. In particolare, il tombino era assoggettato alla manutenzione dell'(OMISSIS) e l’ente avrebbe dovuto prevedere anche la possibilita’ che un utente della strada possa scavalcare il guard-rail per cui tale comportamento non sarebbe anomalo e non potrebbe avere rilievo ai fini del diritto al risarcimento.
1.1. Il motivo e’ fondato nei termini che si vanno a precisare.
1.2. Giova innanzitutto premettere che la Corte d’appello ha scrutinato la domanda del (OMISSIS) sia sotto il profilo della violazione dell’obbligo di custodia (articolo 2051 c.c.) che sotto quello della regola generale in tema di responsabilita’ da fatto illecito (articolo 2043 c.c.) e l’ha ritenuta infondata sotto tutti e due i punti di vista.
La Corte di merito, peraltro, non ha negato che a carico dell'(OMISSIS) sussistesse un obbligo di custodia in ordine al tombino nel quale si verifico’ la caduta del danneggiato, cosi’ come non ha escluso il danno; essa, invece, ha rigettato la domanda sul rilievo, considerato decisivo, per cui il comportamento tenuto dal (OMISSIS), colposo e del tutto imprevedibile, integrava gli estremi del caso fortuito, di modo che doveva considerarsi interrotto il nesso causale tra il fatto dannoso e il danno riportato. Ed e’ giunta a tale conclusione richiamando la giurisprudenza di questa Corte in argomento.
1.3. Cio’ premesso, il Collegio rileva che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.. Ne consegue che, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315).
Occorre inoltre ricordare che questa Corte ha pure piu’ volte ribadito che la responsabilita’ del custode, di cui all’articolo 2051 c.c., e’ esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonche’ l’ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838).
La Corte potentina, nella specie, non ha fatto in tutto buon governo di questi principi.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente osservato che il fatto di scavalcare il guard-rail nel buio della sera e in una zona non adibita al transito dei veicoli e dei pedoni costituiva un uso della sede stradale “non conforme alla sua destinazione ordinaria”. Di talche’ da simile comportamento era lecito dedurre l’esistenza di un comportamento colposo della vittima. Cio’ che manca del tutto nella sentenza, pero’, e’ la verifica della possibile esistenza di una responsabilita’ concorrente dell'(OMISSIS), consistente nell’aver lasciato aperto e incustodito un tombino che era comunque assoggettato al suo obbligo di custodia. Una volta riconosciuto – come la sentenza implicitamente fa nel caso in esame – che quel tombino era soggetto a manutenzione e controllo da parte dell'(OMISSIS), il fatto puro e semplice che esso si trovasse al di la’ del guard-rail non consentiva alla societa’ custode di lasciarlo aperto e privo di segnalazione, posto che quel luogo era comunque raggiungibile da parte di un utente della strada (tant’e’ che fu raggiunto dalla vittima, nel caso in esame).
Il giudice di rinvio, pertanto, dovra’ riesaminare il caso, alla luce delle indicazioni della presente decisione, e verificare se sia o meno configurabile un concorso di responsabilita’ dell'(OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2051 c.c., rilevante ai fini dell’eventuale risarcimento del danno in proporzione dell’entita’ del possibile concorso (articolo 1227 c.c.).
2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
3. In conclusione, e’ accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione personale, la quale decidera’ il merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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