Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 agosto 2017, n. 39339

È abusivo l’esercizio della professione psicoterapeutica tutte le volte in cui un soggetto, non qualificato, agisca nei confronti del “paziente” con il fine di incidere sulla sua sfera psichica con lo scopo di indurne una modificazione che può essere dannosa, al di là della metodologia propria della professione di cui si avvale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 22 agosto 2017, n. 39339

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16/07/2012, il Tribunale di Bari ha condannato M.V.C. ex art. 416 cod. pen. per avere promosso e diretto alcune associazioni per la diffusione del metodo (…), aventi come reati-fine truffe e esercizi abusivi della professione di psicologo (capo A), anche falsamente qualificandosi come psicologo (capo A.1). La sentenza n. 3510 dell’11/12/2015 della Corte di appello di Bari ha dichiarato prescritto il reato contestato a M. nel capo A.1. per i fatti commessi sino al 19/02/2008.
2. Nel ricorso di M. e nei motivi nuovi depositati l’8/05/2017 si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell’art. 74 cod. proc. pen. per avere la Corte ammesso la costituzione della parte civile Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il risarcimento dei danni derivanti dal reato ex art. 416 cod. pen. (capo A), reato per il quale è ammissibile solo la costituzione di parte civile di un ente pubblico territoriale e non anche per il reato ex art. 348 cod. pen. (capo A.1.), peraltro estendendo l’ambito della costituzione dal risarcimento del danno morale al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla categoria a causa della concorrenza sleale attuata da chi esercita abusivamente la professione; b) violazione di legge e vizio di motivazione per errore sul tempus commissi delicti (con conseguente erroneo calcolo della prescrizione) avendo trascurato che in realtà i seminari di (…) (e con essi i reati contestati nei capi A e A.1) terminarono nell’autunno del 2007 e che, anche se si ritenesse che la riunione (causata dalla notizia del procedimento penale) svoltasi nel febbraio 2008 rientri nella condotta associativa il reato sarebbe prescritto nel novembre del 2016; c) violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere utilizzato argomenti tratti dal parere dell’Ordine degli Psicologi (dal Tribunale espressamente escluso dalle prove utilizzabili); d) travisamento della prova e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato ex art. 348 cod. pen. (pagg. 21-38), perché il metodo (…) si basa sugli insegnamenti del Reiki, ne costituisce un’evoluzione (pagg. 5-16 della memoria difensiva) e, anzi, è diametralmente opposto al metodo sul quale si fonda la psicologia (pagg.16- 20 della memoria difensiva), né M. si è mai professato psicologo (pagg. 20-30 della memoria difensiva): e) violazione di legge nel riconoscere gli elementi costitutivi del reato ex art. 416 cod. pen. in quella che è stata una associazione lecita, fallacemente derivandone la illiceità dalla realizzazione del reato-scopo (art. 348 cod. pen.); f) vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato individuato nell’attività illecita per il passaggio da (…) a (…) (pagg.43 ss), del pactum sceleris e della affectio societatis, nelle associazioni diverse da (OMISSIS) (per non avere provato che, ammesso che il metodo (…), fosse illecito queste ulteriori società e associazioni lo applicassero in tutti i suoi aspetti), nonché dell’elemento psicologico del reato (per economia espositiva, distinti motivi di ricorso sono così stati compendiati in uno); g) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del danno ingiusto nei reati di truffa, in particolare nei confronti di C. e B. ; h) vizio di motivazione circa le ragioni di assoluzione dal reato ex art. 572 cod. pen. per avere confuso la assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste” ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) dal reato indicato al capo F con un proscioglimento per prescrizione; i) prescrizione del reato ex art. 348 cod. pen.; I) incompatibilità fra il reato di truffa e quello di esercizio abusivo di una professione (pagg. 5-8 della memoria difensiva).

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La costituzione come parte civile di un Ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l’Ordine è preposto è ammissibile se la costituzione non si fonda solo sull’asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche sul danno patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti dalla concorrenza sleale del soggetto non abilitato (Sez. 4, n. 22144 del 06/02/2008, Rv. 240017). Su questa base, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che dall’atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi risulta con sufficiente chiarezza che il risarcimento del danno è richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all’abusivo esercizio della professione e quindi anche al reato-fine”, ossia all’esercizio abusivo della professione ex art. 348 cod. pen..
2. Con il secondo motivo di ricorso si assume (pagg. 9-16) che la riunione tenutasi nel febbraio del 2008 non costituirebbe segmento di attività riconducibile alla attività della associazione e a questo riguardo si richiamano alcune parti delle acquisizioni istruttorie. In realtà, proprio i dati richiamati dal ricorrente mostrano che sino al febbraio del 2008 si svolsero attività connesse alla associazione e la durata del rapporto associativo criminoso non coincide necessariamente con i tempi di consumazione dei reati-fine, né è commisurata alle date del compimento degli atti di indagine (Sez. 6, n. 31109 del 22/05/2003, Rv. 226106). Quanto alla prescrizione, deve rilevarsi che il reato ex art. 416, comma 1, cod. pen. si prescrive nel termine massimo di 8 anni e 9 mesi per cui si sarebbe prescritto (fatte salve sospensioni del decorso del termine) nel novembre del 2016 mentre la sentenza impugnata è del 2015. Ne deriva che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3. I motivi di ricorso dal terzo al sesto possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.
3.1. L’art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, perché presuppone l’esistenza di altre norme che determinino le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in un apposito albo: il combinarsi di queste norme con la previsione penale, esclude la violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie (Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, Rv. 269580). L’art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) dà la seguente definizione: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. L’art. 3, comma 1, della stessa legge subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. L’art. 3 della legge 11 luglio 2003 n. 170 per l’accesso all’albo professionale degli psicologi distingue il “settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” dal “settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”.
Su queste basi, si è ritenuto costituire esercizio abusivo della professione: l’attività di un pranoterapeuta che, prima di imporre le mani, intrattenga approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti, per diagnosticare problematiche psicologiche eventualmente all’origine dei disturbi da loro lamentati (Sez. 6, n.16562 del 15/03/016; Sez. 6, n. 17702 del 03/03/2004, Rv. 228472) o di chi tratta pazienti affetti da disturbi psicologici (ansia, fobie, depressioni) con colloqui e anamnesi per collegare cause psicologiche e disturbi fisici (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016) o con consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche (Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Rv. 251375; Sez. 3, n. 22268 del 24/04/2008, Rv. 240257) o con la rievocazione delle esperienze passate (Sez. 6, n. 14408 del 23/03/2011).
Vale, quindi, una nozione di attività psicoterapeutica teleologicamente orientata, che prescinde dalle modalità (che possono essere scientificamente collaudate o meno) con cui l’attività si esplica e richiede che essa abbia come presupposto la diagnosi e come obbiettivo la cura di disturbi psichici. Questa interpretazione è in armonia con la ratio dell’articolo 348 cod. pen., che mira a evitare che sia messa a repentaglio la salute psichica del paziente: non è necessario che il soggetto non qualificato si avvalga di una delle metodologie proprie della professione psicoterapeutica, ma è sufficiente che la sua azione incida sulla sfera psichica del paziente con lo scopo di indurne una modificazione, che potrebbe risultare dannosa.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente osservato che “i frequentatori si rivolgevano all’associazione perché speravano di risolvere problemi di natura psicologica e di ricevere un aiuto psicoterapeutico (…) da tali deposizioni emerge che i maestri di (…) si azzardavano a scandagliare la sfera più intima e nascosta degli adepti e insinuavano atroci sospetti sul loro passato, determinando sconvolgimenti e gravi rischi per la stabilità psichica degli stessi in quanto privi degli strumenti di competenza per agire in questo delicatissimo settore”. Dalla descrizione compiuta dalla Corte emerge la piena ascrivibilità delle condotte di M. e dei suoi collaboratori alla nozione di attività psicoterapeutica sopra delineata, sicché non risulta convincente neanche l’assunto che regge il sesto motivo di ricorso, secondo cui l’elemento oggettivo del reato sarebbe stato individuato nell’attività illecita per il passaggio dal (…) a (…).
Nel terzo motivo di ricorso si deduce che “le deposizioni raccolte non parlano di attività psicologiche ma di attività che la Corte interpreta come psicologiche alla luce della definizione contenuta e tratta da quelle prove che essa stessa definisce inutilizzabili e dichiara di non avere utilizzato per la valutazione”. Tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata possa avere utilizzato (quanto addotto dal ricorrente, in realtà, non lo dimostra compiutamente) spunti argomentativi tratti dal parere dell’Ordine degli Psicologi non equivale all’utilizzo di prove (dichiarate) inutilizzabili. La riconducibilità di una attività all’ambito di quelle proprie della professione di psicologo può valutarsi mediante un giudizio che non necessariamente richiede specifici apporti tecnici ma ben può fondarsi su elementi di comune conoscenza (come avviene per altri campi, quali – per esempio – quello medico o quello ingegneristico), tanto più quando – come nel caso in esame – esiste una definizione legislativa dell’attività di psicologo.
3.2. Il quarto motivo di ricorso entra inammissibilmente nel merito della ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale e dalla Corte di appello con esiti convergenti sulla base di pertinenti e plausibili criteri probatori. In particolare nel ricorso si contesta (pag. 31) che in realtà le tecniche adottate si fondavano su una “metodologia esperienziale”. Ma vale il giudizio della Corte sopra richiamato.
3.3. Quanto al quinto e al sesto motivo di ricorso, deve rilevarsi che sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno considerato che tutti i gruppi riconducibili a M. e fondati sull’uso del metodo (…) erano parte di un unico progetto per la commissione dei reati-fine del gruppo e in particolare quello di abusivo esercizio della professione di psicologo. La sentenza impugnata ha poi ampiamente analizzato i meccanismi interni di formazione e di promozione degli aderenti, gli organigrammi di ogni associazione o società costituita quale ramo del tronco rappresentato dalla associazione (OMISSIS) . Ha inoltre osservato che “gli adepti dopo avere investito un rilevante capitale nella frequenza e nell’avanzamento nei corsi di M. , erano legati al gruppo anche dalla speranza di potersi rivalere una volta diventati maestri con l’organizzazione di seminari e corsi a pagamento, facendo fruttare il titolo rilasciato dal M. . Ciò dimostra sia il dolo del delitto-fine in esame che quello di associazione a delinquere (…) una organizzazione teleologicamente preordinata alla commissione di una serie indeterminata di fattispecie di abuso della professione di psicologo e psicoterapeuta”.
Il Tribunale e la Corte di appello hanno congruamente individuato il pactum sceleris nel suo concretizzarsi “con l’induzione – attraverso passapparola, volantini internet ovvero presentazioni gratuite dei contenuti dei corsi – a partecipare ai seminari affermando chiaramente che attraverso questa partecipazione si sarebbero potuti risolvere problemi di tipo psicologico, nonché in ordine alle modalità, tempistiche e costi di diffusione del metodo (..) accordi finalizzati all’acquisizione dei maggiori partecipanti possibili ed al conseguimento del maggiore guadagno economico”. Non è essenziale per valutare la responsabilità di M. , promotore di (OMISSIS) dimostrare che le “ulteriori società e associazioni” applicassero il metodo (…) “in tutti i suoi aspetti” (pagg.52 – 59 del ricorso).
4. Il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati perché, in mancanza delle condizioni di procedibilità, la Corte di appello non poteva che confermare la dichiarazione di non doversi procedere, senza valutare nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e i suoi rapporti con il reato di esercizio abusivo di una professione.
5. Manifestamente infondato è anche il nono motivo di ricorso perché dalle premesse della sentenza di secondo grado risulta che M. è stato assolto dal reato ex art. 572 cod. pen. (capo F) appunto con formula piena (“perché il fatto non sussiste” ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).
6. Infine, non sussiste la prescrizione, dedotta nella memoria difensiva del maggio 2017, del reato ex art. 348 cod. pen., perché essa decorre dal 2008 (il capo A1 rinvia al periodo 1999-2008 indicato nel capo A), per cui, anche trascurando le sospensioni del suo corso, la prescrizione non sarebbe avvenuta prima dell’agosto del 2016, cioè dopo la sentenza di appello che è stata emessa il 11/12/2015.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Ordine degli psicologi della Regione Puglia, spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali IVA e CPA.

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