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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine deve essere “presentata” all’ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali; né può affermarsi l’applicabilità dell’art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall’art. 583 cod. proc. pen., comma 2, che individua la data di proposizione dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 11/6/2014 la Corte di assise di appello di Milano rigettava le richieste presentata da L.M. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa in data 30/11/2011, irrevocabile il 21/1/2014, di condanna della ricorrente alla pena di anni...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n. 2198. La valutazione delle offerte, poiché è espressione di un’ampia discrezionalità che impinge nel merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 aprile 2015, n. 2198 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2013, proposto dal Consorzio Ca. (C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...

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LEGGE 16 aprile 2015, n. 47. Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’

LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’. (15G00061) (GU n. 94 del 23-4-2015) Vigente al: 8-5-2015 La Camera dei deputati ed il Senato...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571. Confermato l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella Giurisdizione dello Stato ove si trovano le cd. “vittime secondarie”; e cioè, i soggetti che dall’evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571 Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 13 febbraio 2014 I’ENKA INSAT VE SANAYI A.S. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito dei giudizio promosso nei suoi confronti dalla FRENER & REIFER s.r.l.( FR Italia), dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 2015, n. 8711. Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 cod. civ., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese; tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Fintantoché il debitore non è liberato dall’obbligazione con l’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il creditore è legittimato all’azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 28 febbraio 2015, n. 8711 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1209, 1210, 1218, 1220, 2043, 2740, 2910 cod. civ., 474 e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2015, n. 7761. L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo né un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in danaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 aprile 2015, n. 7761 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere Dott. MERCOLINO...