Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 luglio 2014, n. 3693 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7086 del 2003, proposto dal signor Pa.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.So. e Vi.S.,...
Giorno: 18 Luglio 2014
Articolo
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 luglio 2014, n. 30022. La condotta dissimulativa della propria condizione di insolvenza, ex art. 641 c.p., è integrata da chi, scientemente, consapevole della propria condizione economica, nulla riferisca alla persona con la quale contrae un'obbligazione. Per cui anche il semplice "silenzio" può integrare la condotta dissimulatoria, perché in pieno contrasto con i principi cardine di correttezza e buona fede, cui deve essere improntato il comportamento del privato nella stipulazione di qualsiasi negozio giuridico. L'atto di tacere in modo preordinato delle proprie condizioni economiche ai fini della capacità di assolvimento di un'obbligazione, costituisce violazione del principio di buona fede contrattuale e vale ad integrare la dissimulazione (cioè il nascondimento) della propria condizione di insolvenza quale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 641 c.p.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 9 luglio 2014, n. 30022 Ritenuto in fatto C.T., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 641 c.p., per avere “dissimulando il...
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