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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 aprile 2014, n. 8036. I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare , e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dall'art. 22 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249. Pertanto deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti "routinari" ed atti non "routinari"; conseguentemente in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della controversia in conformità dell'enunciato principio di diritto onde accertare le effettive modalità con le quali il notaio V. ha svolto le sue funzioni professionali con specifico riferimento agli atti cosiddetti "routinari" o seriali.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 aprile 2014, n. 8036 Svolgimento del processo   Nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Savona nei confronti di V.E. , notaio in Savona, in relazione ai reati di riciclaggio e ad altri connessi, veniva disposta a carico del suddetto professionista la misura...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 7 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38

Sentenza  80/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore FRIGO Camera di Consiglio del 12/03/2014    Decisione  del 07/04/2014 Deposito del 08/04/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 10 ter del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74. Massime: Atti decisi: ordd. 211 e 274/2013 SENTENZA N. 80 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE...

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