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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 novembre 2012, n. 20216. Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non a conseguirlo

  Le massime 1. Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non a conseguirlo. Ne consegue che l’inadempimento del medesimo non può essere desunto senz’altro dal mancato...