Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 gennaio 2022| n. 116.
Violenza privata ed attenuante di cui all’art. 62 prima comma n. 6 cp.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è “ex se” vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica.
Sentenza|5 gennaio 2022| n. 116. Violenza privata ed attenuante di cui all’art. 62 prima comma n. 6 cp
Data udienza 8 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: Violenza privata – Attenuante di cui all’art. 62 prima comma n. 6 cp – Vizio di motivazione – Vizio di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere
Dott. CARUSILLO Elena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 gennaio 2018, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) per il reato di violenza privata, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1 e concesse le attenuanti generiche equivalenti all’ulteriore aggravante ed alla recidiva.
1.1. I fatti riguardano la degenerazione di una lite per ragioni di circolazione stradale, conclusasi con l’interposizione dell’autovettura Fiat Panda, condotta dall’imputato, che aveva costretto (OMISSIS), conducente di una Volkswagen, a fermarsi ed a subire il danneggiamento dell’auto, contro la quale venivano sferrati calci e pugni.
Il Tribunale, reputato attendibile il riconoscimento dell’imputato e non dimostrato l’alibi adotto, ha condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di violenza privata, assolvendo il medesimo dalla contestazione di danneggiamento sub b) perche’ il fatto non e’ (piu’) previsto dalla legge come reato. Ha, invece, rigettato la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 reputando non satisfattivo dei danni, materiali e non, l’intervenuto risarcimento.
1.2. La Corte territoriale ha rigettato l’appello, ritenuta l’infondatezza delle proposte censure, anche in relazione al risarcimento del danno.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Trento ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
Con un primo punto, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto all’affermazione di responsabilita’, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 610 c.p., in presenza di un mero pati, qualificando il fatto in termini di gravita’ travisando la volonta’ della persona offesa “di non voler insistere nella vertenza penale”.
Con un secondo argomento, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e n. 6, per avere il giudice d’appello travisato la quietanza rilasciata dalla persona offesa, a titolo di “copertura integrale del danno”, escludendo le invocate circostanze per non essere il risarcimento pienamente satisfattivo.
3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 23 settembre 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Colgono nel segno le censure articolate nel secondo punto del motivo, mentre il ricorso e’, nel resto, inammissibile.
1. Il primo punto e’ genericamente formulato ed e’, comunque, manifestamente infondato.
1.1. Con orientamento consolidato, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507), questa Corte ha precisato come l’elemento oggettivo del reato di violenza privata e’ costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicche’ il delitto di cui all’articolo 610 c.p. non e’ configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il “pati” cui la persona offesa sia costretta.
1.2. Nel caso in esame, la condotta dell’imputato non si e’ limitata alla costrizione del conducente del veicolo antagonista ad arrestare la marcia, ma a subirne, per un tempo apprezzabile, successive e violente esternazioni di intemperanza, in tal modo esponendo la persona offesa ad un’azione diversa ed ulteriore rispetto a quella in cui si e’ estrinsecata la primigenia costrizione.
Ne consegue che la deduzione del ricorrente e’ generica, nella misura in cui non si confronta con la motivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno analiticamente disaminato la complessiva condotta e l’effetto costrittivo; la stessa e’, ulteriormente, aspecifica laddove, contestando la valutazione di gravita’ della condotta, deduce un preteso travisamento di cui non esplica l’incidenza.
L’impugnazione di legittimita’ e’, invero, inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Il secondo punto e’, invece, in parte fondato.
2.1. Nel respingere la censura relativa all’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, la Corte territoriale ha reputato non satisfattivo il risarcimento operato dall’imputato, in quanto limitato al danno materiale cagionato dal danneggiamento dell’autovettura; ha, quindi, escluso anche l’attenuante prevista dal n. 4 della medesima norma per essere l’ammontare del risarcimento comunque inferiore al preventivo relativo alla riparazione del veicolo.
Siffatto secondo segmento della motivazione, pur essendo eccentrico rispetto al reato di violenza privata sub judice, e’ comunque ex se irrilevante, posto che la speciale tenuita’ del danno e’ applicabile solo ai reati commessi per scopo di lucro (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), tra i quali non rientra la concreta fattispecie al vaglio.
Nondimeno, tale argomentazione introduce un profilo di contraddittorieta’ del complessivo costrutto giustificativo, in quanto da un lato considera il danno materiale riferito al capo b), non devoluto al giudice d’appello, reputandolo ostativo ad un apprezzamento in termini di speciale tenuita’ e, dall’altro, esclude la rilevanza, integralmente satisfattiva, della medesima transazione, intercorsa con la persona offesa, in riferimento al reato di violenza privata per cui si procede. In tal modo, il giudice del merito ha formulato due enunciati incompatibili, ritenendo ora rilevante, ora non pertinente la stessa informazione esistente negli atti processuali sul medesimo punto.
A tanto aggiungasi come, se e’ vero che, ai fini del diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il giudice puo’ disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, nondimeno lo stesso deve fornire sul punto adeguata motivazione (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881).
Trattasi, invero, di un’attenuante, di natura soggettiva, che, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosita’ sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).
Ne discende che anche la quietanza integralmente liberatoria non e’ ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato giudiziale l’apprezzamento della neutralizzazione della pericolosita’ sociale che un totale ristoro puo’ implicare. Ed e’ a tale potere discrezionale che si correla il simmetrico obbligo di motivazione, che puo’ essere assolto anche senza che sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l’esame delle singole voci che lo compongono allorche’ l’accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento.
2.2. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della reiezione della predetta attenuante ha, da un lato, asserito che “non vi e’ stata integrale riparazione”, pur a fronte di una quietanza integralmente liberatoria e della mancata costituzione di parte civile della persona offesa per il reato di cui all’articolo 610 c.p.; dall’altro, valorizzando in termini ostativi la stessa materialita’ del fatto, non ha svolto alcuna considerazione sul significato di ravvedimento che il risarcimento puo’ aver implicato successivamente alla consumazione del reato.
In altri termini, nel ritenere ostativa la gravita’ del reato, la Corte territoriale e’ rimasta attestata in una fase antecedente all’iniziativa risarcitoria, obliterandone in tal modo la rilevanza, da apprezzarsi, invece, con valutazione ex post.
3. Alla luce delle rassegnate argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, perche’ la Corte territoriale, in piena liberta’ dio giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto delle circostanze del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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