Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 gennaio 2022| n. 131.

Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento.

In tema di misure cautelari personali, l’esistenza di una precedente sentenza di patteggiamento per reato della stessa specie, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, quale fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Sentenza|5 gennaio 2022| n. 131. Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

Data udienza 8 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Misura cautelare degli arresti domiciliari – Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale – Autonoma valutazione ex art. 292 comma 2 lettera c bis cpp – Pericolo di reiterazione del reato – Rilevanza come elemento indiziario anche in caso di cessazione degli effetti penali del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/04/2021 del TRIBUNALE DI POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione BIRRITTERI LUIGI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, e per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 aprile 2021 (dep. il 22 aprile 2021) il Tribunale di Potenza, provvedendo sul riesame interposto ex articolo 309 c.p.p. nell’interesse di (OMISSIS), ha confermato l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di piu’ fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) – gia’ (OMISSIS) s.r.l. – e della (OMISSIS) s.r.l.) nonche’ di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullita’ (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)), a cagione dell’omessa pronuncia da parte del Collegio del riesame, se non tramite una motivazione apparente, sul primo motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullita’ (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)), rassegnando il difetto assoluto di motivazione o, comunque, la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari e con particolare riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato.
2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullita’ (in particolare perche’ la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente) nonche’ il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e)) in relazione alla gravita’ indiziaria.

 

Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Con il primo motivo il ricorrente ha rappresentato:
– di aver denunciato, con il primo motivo di riesame, il difetto di autonoma valutazione, da parte del Giudice di prima istanza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
– che su tale censura il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente poiche’ non avrebbe analizzato compiutamente la doglianza difensiva e ne avrebbe negato la fondatezza con proposizioni stereotipe e senza indicare i passi dell’ordinanza gravata dai quali trarre l’autonoma valutazione prescritta al G.i.p. ed avrebbe soggiunto – profilo questo del tutto inconferente che le argomentazioni difensive non sarebbero in grado di intaccare la piattaforma indiziaria.
1.1. Il motivo in esame e’ inammissibile.
Al di la’ della genericita’ del ricorso in ordine al difetto dell’autonoma valutazione da parte del primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 – 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), profilo rispetto al quale l’impugnazione non ha svolto deduzioni puntuali (in sostanza, limitandosi a negare che il provvedimento del G.i.p. – al netto dell’indicazione di taluni arresti giurisprudenziali in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione non presente nella richiesta del Pubblico ministero – abbia omesso l’autonomo vaglio prescritto dalla legge), e’ dirimente considerare quanto segue.
La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito che:
– l’autonoma valutazione (prescritta a pena di nullita’ dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis)) deve consistere in una autonoma decisione che ricorre allorche’ “dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale” (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 – 01) e che deve ravvisarsi anche qualora “l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza” sotto il profilo della sussistenza “nel caso concreto” sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzi’, Rv. 273659 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 – 01);

 

Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

– difatti, la riferita necessita’ di una autonoma valutazione “impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura”, sia pure “attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d(ia) conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice” (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.);
– “in definitiva cio’ che e’ richiesto al giudice e’ di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare – rendendole cosi’ controllabili in sede di impugnazione – le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non gia’ di provvedere altresi’ ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione” (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 – 01).
L’ordinanza applicativa della misura cautelare personale, dopo aver a chiare lettere riportato il testo della richiesta del Pubblico ministero, nel corpo della quale sono state esposte le vicende e le operazioni relative alle societa’ fallite (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) e (OMISSIS) s.r.l., in relazione alle quali sono state formulate le incolpazioni sopra richiamate, ha ritenuto la sussistenza a carico di (OMISSIS) dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti in incolpazione non esponendo soltanto principi giurisprudenziali (indicati come premessa in diritto della statuizione cautelare), bensi’ espressamente affermando che il compendio investigativo ha consentito di attribuire a (OMISSIS) – una serie di condotte “in contrasto con le finalita’ aziendali (…) mediante le quali ha intenzionalmente depauperato i patrimoni” delle gia’ riferite imprese poi fallite (e quale amministratore di diritto e/o di fatto di esse), in pregiudizio dei creditori; condotte poste in essere anche avvalendosi di persone compiacenti (il fratello, la moglie e l’amico (OMISSIS)) e, in particolare, consistite nel trasferimento di autovetture e altri beni aziendali dalle societa’ de quibus ad altre societa’ da lui controllate, tramite vendite simulate (i cui corrispettivi non sono stati versati) ovvero spostando fisicamente i beni aziendali dai locali di una societa’ a un’altra o mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro, ovvero ancora effettuando versamenti quale corrispettivo di operazioni inesistenti; ed ha pure attribuito a (OMISSIS) l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili e la simulazione della sottrazione di esse da parte di ignoti. Ancora, il primo Giudice ha argomentato in ordine alle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), richiamando il precedente per bancarotta fraudolenta riportato dal (OMISSIS), facendo riferimento alla “notevole abilita’” che la persona sottoposta a indagini ha dimostrato operando con diverse “societa’ a lui riconducili quale amministratore legale o amministratore di fatto” e alla “complicita’” delle persone di cui si e’ avvalso.
Dunque, alla luce di quanto appena compendiato, dal provvedimento del G.i.p., “indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento” (Cass., n. 30774/2018, cit.), puo’ trarsi l’esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ha ritenuti idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 – 01); ragion per cui non possono ravvisarsi nel caso in esame i presupposti perche’ il Tribunale del riesame – ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 9, (nel testo vigente a seguito della L. 16 aprile 2015, n. 47) – annullasse il provvedimento di prima istanza senza poter esercitare alcun “intervento ad adiuvandum” rispetto ad esso – in deroga “al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilita’ di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione” (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/201:7, Hasani, Rv. 271507 – 01).

 

Misure cautelari personali e la precedente sentenza di patteggiamento

Ne deriva che, nonostante la motivazione dell’ordinanza collegiale impugnata sul denunciato difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. sia in effetti apparente e, dunque, inesistente, nella parte in cui ha respinto il motivo di riesame in discorso mediante asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01); ed erronea nella parte in cui ha richiamato, sotto tale profilo, il difetto di allegazioni, da parte del ricorrente, idonee a “intaccare concretamente il quadro indiziario delineato” dal primo Giudice – profilo del tutto inconduc:ente rispetto all’eccezione processuale sollevata con il gravame nell’interesse del (OMISSIS) -, la medesima eccezione di nullita’ era manifestamente infondata. Ragion per cui, sotto tale profilo, non puo’ annullarsi il provvedimento del Tribunale:
– in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01);
– e atteso che, “qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’ la correttezza di una decisione in rito, la Corte e’ giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente” (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi; Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 – 01).
2. Con il secondo motivo si e’ assunto il difetto assoluto di motivazione o, comunque, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sulle esigenze cautelari sarebbe apparente, in particolare in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato.
Ad avviso del ricorrente, nonostante la censura sul punto formulata con il secondo motivo di riesame, il Tribunale non ha in alcun modo argomentato, non potendo tale difetto espositivo essere ritenuto assorbito dal rinvio alle proposizioni espresse nell’ordinanza genetica, proprio alla luce delle doglianze formulate con il gravame. Peraltro, in relazione alle esigenze cautelari e’ stato valorizzato un precedente specifico riportato dal (OMISSIS), estinto ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, e comunque risalente; cosi’ come l’apporto a lui fornito dai congiunti, che non e’ dato comprendere in che modo abbia potuto attribuire al ritenuto pericolo i necessari caratteri della concretezza e attualita’ (in difetto di qualsivoglia elemento relativo alla loro vita anteatta che possa confermare tale assunto).
2.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata a proposito delle esigenze cautelari non e’ ne’ mancante ne’ apparente (non essendo stata espressa con asserti privi di efficacia dimostrativa) ne’ si e’ sostanziata nel mero rinvio a quanto statuito dal G.i.p.
Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione ex articolo 274 c.p.p., lettera c), richiamando, in primo luogo, il precedente specifico riportato dall’imputato (cfr. Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016 – dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509 – 01), che non e’ escluso dal novero degli elementi passibili di apprezzamento al riguardo sol perche’ il reato in discorso (per il quale al (OMISSIS), come dedotto dalla difesa, e’ stata applicata la pena su richiesta) si sarebbe estinto per l’utile decorso del termine di cui all’articolo 445 c.p.p., comma 2, con la conseguente estinzione di ogni effetto penale. Questa Corte ha gia’ condivisibilmente affermato (in particolare, a proposito dell’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’articolo 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma con argomentazioni che valgono anche in relazione al disposto dell’articolo 445, comma 2, cit.) che, nel caso di estinzione degli effetti penali, il reato precedentemente commesso pur non dovendosi apprezzare sotto il profilo della configurabilita’ di una recidiva ai sensi del codice penale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251688) comunque viene in rilievo quale “fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede”; e il richiamato effetto estintivo non deve leggersi “come determinativo dell’automatica irrilevanza sotto qualunque profilo, anche processuale, e non solo sostanziale, dell’accertamento di un precedente fatto di reato”, anche perche’ non si spiegherebbe “perche’ la legge non preveda la cancellazione della decisione dal casellario giudiziale” in tali ipotesi (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 – 01; sul principio secondo cui “l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 445 c.p.p. non comporta anche la cancellazione dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale” cfr. Sez. 1, n. 18233 del 26/03/2019, Colavita, Rv. 275469 01).
Inoltre, il Collegio del riesame ha fatto riferimento alle modalita’ di esecuzione delle condotte criminose di cui ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza, in particolare rimarcando la reiterazione nel tempo di esse e l’attuale inserimento dell’imputato in compagini imprenditoriali, cosi’ ravvisando un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte del medesimo tenore da parte del (OMISSIS), qualificato come soggetto dedito alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta.
Il motivo in esame e’, dunque, manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato l’ordinanza impugnata per aver apprezzato il precedente specifico riportato dal (OMISSIS); e generico, poiche’ non si confronta in effetti con l’iter argomentativo del provvedimento impugnato. A quest’ultimo riguardo, basti ribadire che (come gia’ rilevato), anche quando abbia ad oggetto un’ordinanza de libertate, e’ inammissibile per difetto di specificita’ l’atto di impugnazione per cassazione che difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiche’ “contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’ (…) innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta” (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
3. Con il terzo motivo sono state prospettatela violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullita’ e il vizio di motivazione, in relazione alla gravita’ indiziaria. Al riguardo si e’ dedotto che, sotto tale profilo, la parte motiva del provvedimento impugnato sarebbe evanescente, poiche’ avrebbe ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla scorta del mero mancato rinvenimento di taluni cespiti gia’ facenti parte del patrimonio della varie societa’ e sebbene gli organi fallimentari abbiano avuto la possibilita’ di ricostruire le operazioni di ingresso e uscita di essi sulla scorta della mera consultazione delle scritture contabili; ad avviso del ricorrente, difatti, sarebbe stata ritenuta la fondatezza delle incolpazioni sulla scorta della sola vendita di taluni cespiti e in difetto di qualsivoglia artificio.
3.1. Il motivo in esame e’ inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha analiticamente riportato gli elementi di fatto sui quali ha fondato la sussistenza dei gravi indizi. E rispetto a tale ampio compendio la difesa ha mosso censure del tutto generiche, nelle quali non puo’ ravvisarsi una puntuale e compiuta contestazione di quanto esposto nel provvedimento impugnato.
4. All’inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00, atteso che l’evidente inammissibilita’ dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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