Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 6 novembre 2018, n. 50085
La massima estrapolata:
La violazione degli obblighi di assistenza familiare e’ reato a dolo generico, presupponendo la sola coscienza e volonta’ di non versare le somme dovute, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa; affinche’ la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficolta’ economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma e’ necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilita’ assoluta di fare fronte alle obbligazioni .
Sentenza 6 novembre 2018, n. 50085
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/05/2017 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 4 novembre 2013, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del delitto di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, e articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, e articolo 81 c.p., comma 2, condannandolo alla pena di legge, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento con atto a firma del difensore e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1 Erronea applicazione degli alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, e L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies; vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo e alla pretesa capacita’ economica dell’imputato; violazione di legge processuale con riferimento all’articolo 192 c.p.p., circa la valutazione delle prove in corso di dibattimento; violazione di legge penale in relazione all’articolo 51 c.p., sussistendo i presupposti per la causa scriminante.
2.2 Mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., e violazione di legge in relazione all’articolo 133 c.p., per eccessivita’ della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta integrazione del reato, eccependo l’insussistenza dei relativi elemento oggettivo e soggettivo.
1.1. Ed invero, il discorso giustificativo svolto a fondamento della ricostruzione storico fattuale della vicenda e, quindi, della ritenuta penale responsabilita’ del (OMISSIS) – quale risulta dalla valutazione unitaria delle sentenze di primo e di secondo grado – e’ immune da vizi, la’ dove i giudici di merito hanno argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale e scevre da illogicita’, le ragioni per le quali non sussistano nella specie i presupposti dell’invocata scriminante dell’impossibilita’ economica ad adempiere (v. pagine 5 e seguenti della sentenza in verifica).
1.2. Le conclusioni dei decidenti di merito si appalesano, del resto, conformi alla costante giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, in ossequio alla quale, affinche’ la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficolta’ economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma e’ necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilita’ assoluta di fare fronte alle obbligazioni (Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv 242853). Ai fini della operativita’ della scriminante e’ inoltre necessario che l’incapacita’ economica dell’obbligato sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilita’ di introiti (Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955).
1.3. D’altronde, nei motivi di appello, il ricorrente ha dato di essere venuto a conoscenza dei provvedimenti fondanti l’obbligo nel giugno 2008, tramite la moglie nel corso del procedimento per il divorzio innanzi alla Corte americana, e della decisione della Cassazione sul provvedimento di rigetto della propria istanza in merito alla collocazione del figlio, nel gennaio 2009. Il che – come correttamente rilevato nella sentenza in verifica – esclude l’ignoranza incolpevole del prevenuto in merito all’obbligo di mantenimento nei confronti del minore e giustifica la ritenuta integrazione del dolo.
D’altronde, secondo la consolidata lezione ermeneutica di questa Corte, la violazione degli obblighi di assistenza familiare e’ reato a dolo generico, presupponendo la sola coscienza e volonta’ di non versare le somme dovute, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014 – dep. 11/06/2014, L, Rv. 26006701).
1.4. Ad ogni modo, anche a voler accedere alla prospettazione del ricorrente (che, nondimeno, non tiene conto della granitica giurisprudenza teste ricordata), il dubbio circa l’integrazione dell’elemento soggettivo – in termini di volontarieta’ di sottrarsi agli obblighi – potrebbe, in linea teorica, prospettarsi per le sole condotte antecedenti al 2011 (periodo durante il quale v’era una situazione di litispendenza internazionale dovuta alla causa di divorzio aperta negli USA; la madre aveva sottratto il minore sicche’ il versamento delle somme da parte del (OMISSIS) avrebbe potuto essere interpretato quale acquiescenza rispetto ad una situazione la quale pendeva un procedimento; la documentata situazione economica del (OMISSIS) era precaria). Cio’ non di meno non vi sarebbe alcuna questione in ordine alle condotte tenute in epoca successiva al 2011 e sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (4 novembre 2013), intervallo nel quale l’imputato, pur essendo in grado di fare fronte agli obblighi – visti i redditi percepiti quale professore universitario -, aveva perseverato nella condotta inottemperante.
2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce censure non coltivabili nella sede di legittimita’, in quanto tese a sollecitare la rivalutazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze ex articolo 62 bis c.p., all’evidenza di merito.
2.1. A tacere dalla genericita’ dei motivi d’appello rispetto a detti punti, il trattamento sanzionatorio applicato non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed e’ sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificato dalla rilevata mancanza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), avendo la Corte distrettuale ineccepibilmente rilevato come la condizione d’incensuratezza dell’imputato e le sporadiche erogazioni a favore del figlio non valgano a superare la gravita’ della condotta derivante dalla sottrazione agli obblighi per un ampio arco temporale (v. pagina 10 della sentenza impugnata).
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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