Violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 dicembre 2021| n. 42055.

La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” articolo 360 n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa alla responsabilità per “mala gestio” di un istituto di credito in sede di operazioni di compravendita di titoli, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto che la corte di appello non avesse in alcun modo addossato al cliente l’onere di dimostrare l’assenza delle necessarie autorizzazioni in relazione alle operazioni sui titoli, essendosi invece limitata, tramite un ragionamento tipicamente indiziario, ad evidenziare che – sulla base della documentazione esibita dalle parti – la mancata reazione del cliente ai ripetuti ed ingenti acquisti di titoli operati dal funzionario bancario, unitamente alla mancata richiesta del contratto quadro ed alla timida richiesta di una composizione amichevole della controversia, inducesse a ritenere che le predette operazioni di compravendita di titoli fossero state debitamente autorizzate dal cliente-correntista). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18092; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2018, n. 13395; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15107).

Ordinanza|30 dicembre 2021| n. 42055. Violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ.

Data udienza 5 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Impugnazioni – Violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. – Censura per cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Configurabilità nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie – Fondamento sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 14559/2017 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), in qualita’ di cessionaria dei crediti della (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza` della Corte di appello di Venezia, depositata in data 2.5.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto;

Violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. Con atto di citazione notificato in data 16.7.2004 (OMISSIS) s.c.a.r.l. (poi trasformata in (OMISSIS) s.p.a.) convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. per sentir condannare il (OMISSIS) al pagamento in suo favore della somma di Euro 244.552,34 e per sentir dichiarare l’intervenuta simulazione del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato in data 18.12.2002 avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS) e, in via subordinata, per sentir accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’articoli 2901 e seg. c.c., per la revoca del predetto atto in quanto in frode ai creditori.
2. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 46 del 4 marzo 2010, accolse la domanda, condannando il (OMISSIS) al pagamento in favore della banca della predetta somma di Euro 244.552,34 e dichiaro’ la nullita’ del contratto preliminare di compravendita immobiliare per simulazione assoluta, respingendo altresi’ la domanda riconvenzionale proposta dal (OMISSIS) volta ad accertare il diritto al risarcimento del danno per la mela gestio della banca nelle operazioni di acquisto titoli.
3. Proposti due distinti gravami da parte rispettivamente di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Treviso, la Corte di Appello di Venezia, dopo aver disposto la riunione degli appelli separatamente proposti, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di simulazione proposta da (OMISSIS) e ha confermato nel resto la gravata sentenza.
La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la contestazione dell’appellante – in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta per l’illegittima gestione delle somme depositate sul conto corrente, senza, cioe’, alcuna autorizzazione del cliente per la compravendita di titoli per cospicui importi – non fosse fondata, posto che, per un verso, l’autorizzazione per le operazioni di finanziamento in divisa estera non era stata neanche contestata dall’appellante e che, per altro, la documentazione versata in atti dimostrava che, dopo la consegna degli estratti conto e dell’elenco cronologico delle operazioni di compravendita titoli da parte della banca (cfr. lettera 6 febbraio 2002), non vi era stata alcuna significativa e pertinente reazione del correntista ovvero ancora una richiesta di esibizione del contratto quadro, del documento sui rischi generali, quanto piuttosto solo una richiesta di amichevole accordo; ha inoltre osservato che il contestato diniego di esibizione ex articolo 210 c.p.c., della documentazione bancaria attestante l’asserita mala gesti() delle somme versate sul conto corrente non avrebbe potuto essere giustificata – come dedotto dall’appellante – dall’asserita distruzione della prova degli ordini ne’ dalla violazione dell’articolo 119 TUB sotto il profilo della mancata conservazione della documentazione per dieci anni, posto che in primis l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che il contratto quadro aveva prescritto che gli ordini potessero essere impartiti esclusivamente in forma scritta e non anche in forma orale o telefonica e perche’, in tal ultimo caso, avrebbe dovuto considerarsi legittima l’obiezione della banca secondo cui, stante le previsioni dell’articolo 69 Reg. 11522/98, le registrazioni telefoniche degli ordini di acquisto o vendita erano state conservate dalla banca solo per un periodo di due anni a decorrere dalla loro registrazione.
2. La sentenza, pubblicata il 2.5.2016, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito, ha resistito con controricorso.
La societa’ controricorrente ha depositato memoria.

 

Violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme regolanti il riparto degli oneri della prova in relazione al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale. Il ricorrente evidenzia che aveva provveduto a contestare la mala gestio dell’istituto di credito nelle operazioni di compravendita titoli per l’assenza di una sua espressa autorizzazione sia stragiudizialmente che nel corso dei due gradi di giudizio di merito e che tutte le perdite maturate sul conto corrente erano state determinate dalle predette operazioni su titoli e che aveva chiesto, in via istruttoria, l’ordine giudiziale di esibizione ex articolo 210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente i rapporti negoziali intrattenuti con (OMISSIS), comprese eventuali autorizzazioni ad acquisto e vendita titoli, con acquisizione anche di Ctu contabile volta ad accertare l’andamento di dare e avere tra le parti, e cio’ dopo aver richiesto in via stragiudiziale alla banca tutta la predetta documentazione con lettera del 13.3.2007, documentazione che tuttavia veniva fornita dall’istituto di credito in modo incompleto ed insufficiente, senza l’indicazione di eventuali tracce documentali o registrazioni di autorizzazioni impartite dal cliente nelle operazioni di compravendita titoli. Osserva ancora il ricorrente che erronea avrebbe dovuto considerarsi l’affermazione dei giudici del merito secondo cui si sarebbe dovuto procurare la predetta documentazione tramite la richiesta prevista dall’articolo 119 TUB. Sottolinea la ricorrente che, seguendo il ragionamento della corte di appello, si troverebbe nell’impossibilita’ di provare il diritto risarcitorio azionato in via riconvenzionale per la mancata dimostrazione dell’assenza di autorizzazione alle compravendite titoli e del conseguente danno subito, cio’ integrando la violazione dell’articolo 2697 c.c., in punto di ripartizione dell’onere della prova, dovendosi ritenere che, a fronte dell’allegazione da parte del cliente dell’inadempimento della banca agli obblighi di custodia, avrebbe dovuto essere la banca a provare il corretto adempimento delle sue obbligazioni, dimostrando l’esistenza delle necessarie autorizzazioni impartite dal cliente per l’acquisto dei titoli. Si evidenzia ancora che, coordinando le due norme sopra ricordate di cui all’articolo 119 TUB e 69 Reg. Consob, la banca avrebbe dovuto conservare la documentazione relativa alle registrazioni degli ordini di acquisto per ben dieci anni, dovendo ricadere sulla banca stessa le conseguenze della dispersione della detta documentazione trascorso il biennio dalla sua registrazione.
2. Il ricorso non e’ fondato.
2.1 Occorre in primis evidenziare che non e’ dato riscontrare alcuna violazione dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nella subiecta materia.
2.1.1 Sul punto e’ utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti del “nuovo” articolo 360 c.p.c., n. 5: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 63, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020).
2.1.2 Cio’ posto, risulta evidente che la corte di appello non ha in alcun modo addossato al cliente l’onere di dimostrare l’assenza delle necessarie autorizzazioni in relazione alle operazioni sui titoli, essendosi invece limitata, tramite un ragionamento tipicamente indiziario, ad evidenziare che – sulla base della documentazione esibita dalle parti – la mancata reazione del cliente ai ripetuti ed ingenti acquisti di titoli operati dal funzionario della banca, unitamente alla mancata richiesta del contratto quadro e alla timida richiesta di una composizione amichevole della controversia, faceva ritenere che le predette operazioni di compravendita di titoli fossero state debitamente autorizzate dal correntista.
2.1.3 Ogni ulteriore questione sulla legittimita’ o meno del diniego dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. risulta, poi, superata dalla considerazione che ne’ gli ordini scritti, ne’ le registrazioni telefoniche potevano essere oggetto di un ordine di esibizione, presupponendo quest’ultimo l’esistenza dei documenti cui dovrebbe riferirsi, mentre e’ pacifico in causa che essi nella specie non erano piu’ in possesso della banca, essendo decorso il decennio di cui all’articolo 119, u.c., T.u.b., quanto ai documenti, e il biennio di cui all’articolo 69 Reg. Consob 11522/1998, quanto alle registrazioni telefoniche.
2.1.4 Non essendo previsti requisiti di forma, nemmeno ad probationem, degli ordini di acquisto dei titoli (neppure la registrazione delle telefonate e’ da considerarsi tale, come chiarito da Cass. 612/2016, 3087/2018, mentre il giudice di merito ha accertato in fatto che neanche era stato dimostrato che il contratto quadro prevedesse requisiti di forma), risulta legittimo il ricorso alla prova (testimoniale o, come nella specie) presuntiva (ex articolo 2725 c.c. e articolo 2729 c.c., comma 2), come concretamente operato dalla corte territoriale.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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