Violazione del divieto di “reformatio in peius”

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 10 agosto 2020, n. 23708.

Massima estrapolata:

Incorre in violazione del divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l’aumento di pena per un’aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Sentenza 10 agosto 2020, n. 23708

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE – STRANIERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), (RINUNCIANTE) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), (CUI (OMISSIS)) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PINELLI MARIO MARIA STEFANO, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ dei tutti i ricorsi;
l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha depositato conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza;
L’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha depositato conclusioni scritte insistendo nella richiesta di accoglimento dei ricorsi;
L’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha depositato mermoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, e ha concluso per l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1/12/2017 il G.I.P. del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilita’:
– di (OMISSIS) in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo 40) aggravato ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3-ter, lettera b), e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 46.000,00 di multa;
– di (OMISSIS) in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’emigrazione e dell’immigrazione clandestina (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) di favoreggiamento, aggravati come sopra (capi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 34, 47, 50, 56, 60 e 62) e lo ha condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sei, mesi due di reclusione ed Euro 430.000,00 di multa;
– di (OMISSIS) in ordine alla partecipazione associativa (capo 1) e ad un episodio (delitto-fine) di favoreggiamento aggravato come sopra (capo 43) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.
1.1. Con sentenza in data 30/05/2018 la Corte di assise di Milano, all’esito di giudizio ordinario, ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 2, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 46, 47, 50, 51 e 58) e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione ed Euro 900.000 di multa;
– di (OMISSIS) in ordine al delitto associativo di cui sopra e a due episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 52 e 57) e, non concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 520.000,00 di multa;
– di (OMISSIS) in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) (capi 11, 14, 16, 18, 24, 29, 41, 45 e 53), e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione ed Euro 840.000,00 di multa;
– di (OMISSIS) in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell’immigrazione e dell’emigrazione clandestina di cui al capo 49) e lo ha condannato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 240.000,00 di multa.
2. La Corte di assise di appello di Milano, previa riunione dei procedimenti di cui alle suddette sentenze, in parziale riforma delle stesse e previo riconoscimento delle attenuanti generiche agli imputati ai quali in primo grado non erano riconosciute, ha ridotto la pena inflitta: a (OMISSIS) ad anni tre di reclusione ed Euro 44.660,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 415.000,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed -Euro 46.000,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed Euro 505.00O’,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni sei di reclusione ed Euro 531.000,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni sette, mesi uno di reclusione ed Euro 602.000,00 di multa; a (OMISSIS) ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 200.000,00 di multa.
3. La Corte di assise di appello ha ritenuto provata la penale responsabilita’ degli imputati sulla base dei risultati dell’attivita’ di intercettazione telefonica, ritenuti significativi e assistiti da particolare credibilita’, e dei servizi di osservazione di polizia giudiziaria di riscontro.
La sentenza di appello ha evidenziato come dalle conversazioni captate emerga un’attivita’ continuativa e organizzata, con piena consapevolezza da parte di tutti di contribuire alla realizzazione di un programma criminale, e rivolta a procurare, dietro corrispettivi e secondo modalita’ ben consolidate – avendo come basi logistiche le stazioni di (OMISSIS) – il trasferimento all’estero di soggetti extracomunitari che, arrivati in Italia con vari mezzi, intendevano spostarsi in Paesi diversi, soprattutto in Germania e in Nord Europa.
Ha sottolineato che le conversazioni oggetto di intercettazione dimostrano la commissione di condotte aventi ad oggetto la presa di contatto con i detti soggetti stranieri, il loro reclutamento, l’accompagnamento alla frontiera e verso punti di raccolta, la ricerca di mezzi di trasporto e di autisti, il caricamento sui veicoli e il loro trasferimento oltre il confine.
4. ha rilevato in particolare: – che il tenore delle conversazioni non e’ certamente indicativo di contatti causali e occasionali e documenta piuttosto l’esistenza di un’ampia rete di soggetti e mezzi che funzionava con fluidita’ e continuita’ proprio grazie ad una precisa suddivisione di ruoli;
– che la mancata identificazione dei soggetti stranieri trasportati non e’ elemento determinante per escludere che si trattasse di immigrati clandestini, essendo “palese che i soggetti trasportati nella specie non solo non erano cittadini dello Stato nel quale venivano accompagnati, ma non avevano neppure un titolo di residenza nello stesso, quale ad esempio un permesso di soggiorno o asilo politico”;
– che “se cosi’ non fosse, non si vede perche’ i predetti stranieri non dovessero presentarsi alla polizia di confine semplicemente dichiarando di intendere accedere e trattenersi nel territorio dello Stato prescelto ne’ perche’ gli imputati, che erano invero ben consapevoli dell’illegalita’ delle loro azioni, dovessero agire sempre con circospezione e cautela nel tentativo di sottrarsi ai controlli, scambiandosi continuamente raccomandazioni e informazioni riguardanti la presenza di forze dell’ordine”;
– che “in occasione di eseguiti controlli che avevano consentito di verificare la presenza di stranieri a bordo dei veicoli condotti dagli imputati, i predetti erano risultati privi di documenti”.
5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i menzionati imputati.
6. Il difensore di (OMISSIS) ha dedotto assenza e/o vizio di motivazione in ordine all’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. Non e’ rinvenibile (neppure implicitamente) alcun approfondimento e/o richiamo in ordine al pur doveroso “obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’”, cosicche’ la motivazione e’ inidonea a soddisfare quel vaglio critico richiesto dalla legge.
6.1. Il difensore ricorrente ha poi proposto motivi nuovi con cui ha contestato la configurazione come reato autonomo e non circostanza aggravante dell’ipotesi criminosa per la quale e’ intervenuta condanna (capo 40), siccome risulta imputata la condotta di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3 ed ha lamentato l’omissione del giudizio di comparazione con le attenuanti.
7. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
7.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di assise di appello non ha dato risposta in ordine alle doglianze, proposte con i motivi di appello, circa la configurabilita’ del fatto associativo, in particolare circa l’assenza di coordinamento del ricorrente con i vertici dell’associazione, l’assenza della necessaria continuita’ delle condotte e l’assenza di permanenza e stabilita’ del vincolo associativo.
7.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12. L’identificazione del ricorrente e’ avvenuta, in occasione dell’episodio di cui al capo 57, per mezzo delle conversazioni asseritamente effettuate come intestatario dell’utenza (OMISSIS), piu’ volte comparsa nel corso delle operazioni di intercettazione. La Corte di assise di appello ha trascurato di considerare che l’utenza e’ stata intercettata soltanto dall'(OMISSIS), ossia in un tempo successivo ai fatti in contestazione.
7.3. Col terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3. Anche per questa parte la Corte di assise di appello ha omesso di prendere in esame le puntuali censure difensive cica la ritenuta finalita’ di lucro, soltanto apoditticamente affermata; ed ha travisato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 19 marzo 2018, avendo il ricorrente riferito soltanto di essere stato avvicinato da altra persona che gli diceva di chiamarla se fosse arrivata gente alla stazione di (OMISSIS). Il riferimento, poi, all’aggravante in quanto emergente dal complesso delle intercettazioni riguardanti altre operazioni e altri sodali, nemmeno individuati, non costituisce motivazione adeguata e sufficiente sul punto.
7.4. Col quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea quantificazione delle pene e duplice condanna per il medesimo reato. Nel calcolo della pena ci si e’ mossi da una pena base per il reato di cui al capo 57) e si e’ applicato poi un aumento di pena per la continuazione con lo stesso reato.
7.5. Col quinto motivo ha dedotto violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 3 e 3 ter e degli articoli 132 e 133 c.p. L’imputazione di cui al capo 57 fa riferimento all’ingresso di 9 cittadini stranieri: in osservanza a quanto previsto dal comma 3 suddetto articolo, pertanto, avrebbe dovuto essere inflitta la pena di Euro 135.000,00 (Euro 15.000,00 per ognuno dei nove) e non quella di Euro 300.000,00.
8. Il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), con distinti atti dal contenuto per la gran parte sovrapponibile, ha articolato piu’ motivi, che possono essere esposti congiuntamente.
8.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere. Dalla descrizione come reclutatori di clandestini – e (OMISSIS) anche come coordinatore delle attivita’ con gli autisti e interlocutore nella fissazione dei compensi da chiedere – sembra emergere esclusivamente la colpevolezza in ordine al concorso in delitti di favoreggiamento di immigrazione ed emigrazione clandestina, non sussistendo alcun elemento atto a provare la loro consapevole partecipazione ad una compagine associativa. I viaggi erano segmentati, non esisteva una regia unica ma piu’ persone offrivano la loro assistenza per portare i migranti da un punto all’altro; i ricorrenti, quand’anche in contatto con altri imputati, mai si affidavano ad una “rete”, ma si accordavano con persone che in quel momento per l’occasione erano interessate ad aiutarli; appena possibile gli imputati si organizzavano da soli; non vi era alcuna base logistica ne’ vi erano mezzi comuni; la complessita’ organizzativa dell’effettuazione dei singoli viaggi non va confusa con la sussistenza di mezzi e di fasi organizzative rispondenti ad un unico scopo comune di commettere un numero indeterminato di reati fine; la collaborazione occasionale e non predeterminata non implicava alcun vincolo associativo, alcun accordo sopravvivente alla commissione dei reati fine.
8.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena ex articolo 133 c.p., con riferimento alla pena base e agli aumenti operati per la continuazione. La Corte di assise di appello, pur avendo sottolineato che gli imputati non pretendevano compensi eccessivi, anche tenendo conto delle disponibilita’ economiche degli immigrati, non mettevano a rischio l’incolumita’ fisica delle persone e non ponevano in esser comportamenti maltrattanti, anzi mostravano di avere un atteggiamento compassionevole nei confronti dei clienti, non ha poi rideterminato la pena base ex articolo 133 c.p. nel minimo edittale, cosi’ come non ha diminuito gli aumenti di pena per la continuazione.
9. Il difensore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
9.1. Col primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla prova della clandestinita’. Non risulta provato il presupposto oggettivo del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 quale lo stato di clandestinita’, ossia che la persona la cui emigrazione viene in rilievo non sia cittadina dello Stato verso il quale e’ diretta o non abbia titolo che giustifichi la residenza permanente.
9.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilita’. Quanto alla posizione di (OMISSIS) ha rilevato la contraddittorieta’ della motivazione che, da un lato, da’ atto del fatto che il suddetto si adombro’ per la sottrazione del furgone e, dall’altro, lo ritiene intraneo al sodalizio criminoso per avere messo a disposizione dello stesso detto furgone.
Con riguardo all’utenza che si assume intestata all’imputato e utilizzata dal medesimo nei contatti telefonici con (OMISSIS), non e’ stato compiuto alcun accertamento (ad esempio un riconoscimento vocale), e la stessa e’ stata riferita all’imputato per il solo fatto di non avere il medesimo condizionato la richiesta di abbreviato al compimento di integrazioni probatorie rivolte ad accertare che egli non ne fosse l’intestatario o comunque l’utilizzatore; in tal modo invertendo l’onere della prova.
A carico di (OMISSIS) vi e’ un’unica intercettazione e la mancata prova dei delitti fine incide sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere.
10. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
10.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato contestato. La Corte territoriale ha omesso di prendere in esame la circostanza piu’ volte dedotta, del coinvolgimento nella vicenda de qua unicamente per essere trasportato al di la’ del confine, come testimonia il limitato arco temporale in cui il ricorrente comparve nella vicenda (dal (OMISSIS), giorno dell’emigrazione clandestina).
10.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nonostante i rilievi svolti con l’appello a fronte dell’affermazione del primo giudice sulla natura oggettiva dell’aggravante in ultimo menzionata, la Corte territoriale si e’ limitata a fare un discorso sulla natura dell’aggravante in oggetto, senza soffermarsi sulla sussistenza di prove della consapevolezza dell’imputato di agire in concorso con piu’ persone, essendo unico l’interlocutore telefonico. Una volta rivalutato il tema dell’aggravante sara’ possibile riconoscere l’attenuante della minima importanza.
10.3. Col terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Con l’atto di appello era stato denunciato che l’imputato non aveva guadagnato alcunche’ dalla partecipazione al viaggio, avendo solo cercato di ottenere uno sconto sulla tratta dei clandestini, di cui lo stesso faceva parte, attraverso la condotta di procurare altri clandestini, Sul punto la sentenza di appello nulla ha detto.
Non puo’ nel caso in esame parlarsi di profitto indiretto, proprio per la condizione di inferiorita’ contrattuale del clandestino, che peraltro nel caso di specie non risultava ottenere alcuno sconto sulla tariffa del proprio viaggio.
10.4. Col quarto motivo di ricorso ha dedotto vizio di violazione di legge, in specie del divieto della reformatio in peius. La Corte di assise di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha calcolato l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’articolo 12, comma 3-ter, omesso dal primo giudice.
11. Come detto in esordio, alcuni difensori hanno depositato conclusioni scritte anche per replicare alla requisitoria del Procuratore generale, anch’essa formulata per iscritto, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, conv. con modif. con la L. n. 27 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il motivo di cui si compone denuncia genericamente un difetto di motivazione in punto di inadeguata verifica circa la sussistenza di eventuali, e non indicate, cause di non punibilita’ ampiamente liberatorie. La critica e’ appunto generica, si affida a formule espressive meramente di stile, non spiega con la necessaria specificita’ in cosa consista l’errore asseritamente commesso dal giudice; e in piu’ trascura di considerare che con l’atto di appello non fu contestata l’affermazione di responsabilita’ per i fatti ascritti.
1.2. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto la questione della qualificazione della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, come circostanza aggravante, col conseguente assoggettamento al giudizio di comparazione. La doglianza si sostanzia in una mera riproposizione di quella fatta valere con l’atto di appello, e su cui La Corte territoriale ha dato esaustiva e corretta risposta. Di essa i motivi aggiunti non tengono conto, limitandosi a una riproposizione che per nulla si correla con le puntuali affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso di (OMISSIS) non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Le deduzioni circa la sussistenza del fatto associativo, e in specie circa un’asserita mancata risposta alle doglianze di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha spiegato che la struttura associativa si configura senza necessita’ di una complessa e articolata struttura, purche’ si possano ravvisare in concreto le caratteristiche di idoneita’ alla realizzazione dei fini perseguiti. Ha quindi dato atto che, pressoche’ quotidianamente, gli imputati si sentivano per organizzare il trasporto di cittadini extracomunitari, agendo in gruppo con suddivisione del ruolo e con la consapevolezza di contribuire all’attuazione del comune programma (fl. 17-18).
Gli episodi di cui ai capi 52) e 57), per i quali il ricorrente ha riportato condanna, sono sicura manifestazione del contesto associativo in cui egli era collocato, perche’, come osservato dalla Corte di assise di appello, emerge dalla loro ricostruzione la divisione dei ruoli tra i vari partecipanti, distinti nel reclutamento, nel raduno e nell’accompagnamento dei migranti verso i luoghi di raccolta, di caricamento degli stessi e di trasporto oltre la frontiera, secondo un modulo operativo tipico del gruppo criminale in considerazione (fl. 194).
La Corte di assise di appello ha proseguito evidenziando che il ricorrente conosceva perfettamente gli altri partecipi, e tra questi Foglieni, uno dei capi del sodalizio, e che il comune coordinato agire si pose come strumento adeguato per la realizzazione dei fini associativi.
2.2. Il secondo motivo e’ pur esso manifestamente infondato. Il riconoscimento del ricorrente, a dispetto di quanto indicato in ricorso, e’ stato operato per plurime vie, non solo attraverso l’intercettazione dell’utenza (OMISSIS). La Corte territoriale ha dato atto che al riconoscimento si e’ giunti con certezza in occasione dell’operazione di polizia che condusse all’arresto del coimputato per il fatto di cui al capo 57), (OMISSIS) detto (OMISSIS), ed ha aggiunto che il ricorrente e’ stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria anche per mezzo di chiamate telefoniche fatte con utenze diverse, anche con una francese.
L’assunto di ricorso, secondo cui la menzionata utenza e’ stata oggetto di intercettazione successivamente alla commissione dell’episodio di cui al capo 57), resta cosi’ privo di rilievo, a prescindere dalla sua genericita’ per assenza delle necessarie allegazioni a sostegno di quanto affermato.
2.3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato e generico. Il fine di lucro e’ stato provato, come logicamente evidenziato dalla Corte di assise di appello, dal complesso delle intercettazioni telefoniche riguardanti altre operazioni e altri sodali; ma in ogni caso – ha osservato la Corte di merito – lo stesso ricorrente dichiaro’ di aver agito “allo scopo di sbarcare il lunario date le sue problematiche condizioni economiche” (fl. 195).
Sul punto il ricorso ha denunciato un travisamento del dato di prova, specificamente delle dichiarazioni di (OMISSIS), ma non ha provveduto all’onere di allegazione dell’atto dal cui esame poter apprezzare il dedotto travisamento, si’ che non si puo’ che rilevare ora la genericita’ della doglianza.
2.4. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato. L’aumento per continuazione e’ stato operato all’evidenza in relazione al reato ascritto al capo 52), e non gia’ a quello di cui al capo 57), indicato come reato piu’ grave sulla cui pena operare l’aumento. Il mero errore materiale nell’indicazione del reato satellite non compromette in alcun modo la piena comprensibilita’ della motivazione e non necessita di correzione, attenendo soltanto alla motivazione e non anche al dispositivo.
2.5. Il quinto motivo e’ manifestamente infondato e non proponibile. La sentenza impugnata ha chiarito che il reato piu’ grave, di cui al capo 57), ha riguardato una ventina di migranti, come peraltro gia’ messo in evidenza dalla sentenza di primo grado (v. fl. 188).
Il ricorrente non ha dedotto in appello la formale difformita’ da quanto indicato in imputazione; la difformita’, peraltro, non e’ espressiva di alcun pregiudizio per la difesa, dal momento che ha avuto modo di contraddire sull’effettivo numero di migranti coinvolti. La pena pecuniaria e’ stata correttamente applicata, computando per ciascun migrante la pena di Euro 15000,00 di multa, come da previsione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, nel testo vigente al momento del fatto, ulteriormente aumentata, in conformita’ alle previsioni di legge, per l’aggravante di cui al comma 3-ter cit. articolo.
3. Il ricorso di (OMISSIS) non puo’ essere esaminato nel merito perche’ il ricorrente, con dichiarazione resa 12 marzo 2020 al Direttore della Casa di reclusione di (OMISSIS), ove era detenuto, ha rinunciato ad esso.
Come precisato dalle Sezioni unite, “la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilita’ dell’impugnazione” – Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821 -.
4. Il ricorso di (OMISSIS) non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Il motivo con cui contesta la sussistenza del fatto associativo e’ manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato.
– La Corte di assise di appello, analizzando le modalita’ dei singoli episodi criminosi che si pongono come reati fine della compagine criminale, ha tratteggiato, con motivazione logica e coerente, la partecipazione associativa del ricorrente (v. fl. 147 e ss.), ponendo in evidenza gli specifici ruoli ricoperti all’interno del gruppo. A fronte della puntuale disamina dei singoli episodi, condotta nella prospettiva di cogliere i dati di prova della sussistenza e della partecipazione associativa, i rilievi di ricorso, oltre che manifestamente infondati, si prospettano in termini di censurabile genericita’, perche’ omettono di correlarsi con la necessaria specificita’ alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la condanna.
4.2. Il secondo motivo in punto di determinazione della pena e’ manifestamente infondato. La Corte di merito, ricostruiti probatoriamente i fatti ascritti, ha individuato il trattamento sanzionatorio con motivazione congrua e adeguata a quanto prima descritto in punto di responsabilita’.
Vale sul punto il consolidato principio di diritto secondo cui “l’applicazione della pena nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice, che non e’ sindacabile in sede di legittimita’ quando siano stati indicati i motivi che giustificano l’uso del detto potere e la motivazione consente di escludere che la discrezionalita’ non sia sconfinata nell’arbitrio” – Sez. 1, n. 8285 del 17/06/1983, Busciu, Rv. 160688 -.
5. I ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) non meritano considerazione.
5.1. Il rilievo circa l’assenza di prova sulla condizione di clandestinita’ dei migranti e’ palesemente infondato. La Corte di merito ha sul punto argomentato in maniera logica e adeguata: ha osservato che tale condizione e’ attestata dalle stesse modalita’ con cui si mossero gli imputati nella commissione dei fatti addebitati, ossia con circospezione e cautela necessarie al sottrarsi ai controlli, scambiandosi di continuo raccomandazioni e informazioni circa la presenza delle Forze dell’ordine (fl. 30-31). Ha quindi proseguito con la deduzione, di significativo rilievo, che all’esito di alcuni controlli effettuati dalla polizia giudiziaria relativamente ai veicoli condotti dagli imputati, con a bordo i soggetti stranieri, costoro erano risultati privi di documenti (fl, 31).
5.2. In ordine poi ai rilievi concernenti la responsabilita’ di (OMISSIS) se ne apprezza la manifesta infondatezza alla luce delle coerenti e adeguate argomentazioni contenute nell’impugnata sentenza. Questa ha dato atto degli elementi che consentono di affermare che il ricorrente prese parte alle vicende criminose sia ponendosi alla guida del furgone, di sua proprieta’, per il trasporto illecito di migranti, sia consentendo l’uso del predetto furgone agli altri correi per lo svolgimento di analoghi trasporti.
Il fatto che, durante una conversazione telefonica con (OMISSIS), avvenuta il 5 agosto 2015, ebbe a richiedere la restituzione del furgone, non smentisce certo l’assunto che il mezzo fosse nella disponibilita’ del gruppo per lo svolgimento degli illeciti trasporti. Come precisato dalla sentenza, v’e’ prova certa che il furgone, pur dopo la data della menzionata conversazione telefonica, fu utilizzato intensamente per trasportare clandestini anche ad opera dello stesso (OMISSIS) (fl. 1159 ss.).
5.3. Sull’asserita mancanza di accertamenti sulla riferibilita’ dell’utenza cellulare, intestata a (OMISSIS), proprio a quest’ultimo, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente. Il riferimento e’ alla conversazione telefonica dell’11 agosto 2015 con (OMISSIS), avvenuta sull’utenza cellulare intestata a (OMISSIS). A tal proposito la sentenza impugnata ha rilevato che (OMISSIS) era stato piu’ volte controllato dalla polizia giudiziaria e che l’utenza era proprio a lui intestata (fl. 163).
I dati sono probatoriamente significativi, perche’ a fronte del fatto dell’intestazione dell’utenza, la contraria affermazione volta, a mettere in dubbio che fosse in uso al ricorrente necessiterebbe, per essere presa in seria considerazione, di concrete deduzioni circa la ragione della prospettata divaricazione tra intestatario formale e usuario del bene, che l’intestatario formale e’ certo nelle condizioni di fare. In assenza di tali specifiche deduzioni, assume consistenza il rilievo logico del giudice di appello, secondo cui l’imputato chiese il giudizio abbreviato e non condiziono’ la richiesta al compimento di integrazioni probatorie per l’accertamento dell’identita’ dell’ignoto utilizzatore dell’utenza.
6. Il ricorso di (OMISSIS) merita accoglimento soltanto in parte.
6.1. E’ infatti fondato il motivo con cui viene dedotta la violazione del divieto della reformatio in peius. La sentenza di primo grado omise di computare l’aumento di pena conseguente alla riconosciuta aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12-ter sicche’, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non puo’, pena la violazione del menzionato divieto, correggere l’errore in cui e’ incorso il giudice di primo grado e tener conto nella determinazione della pena dell’elemento circostanziale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. L’annullamento e’ disposto senza rinvio, potendo questa Corte adottare i provvedimenti necessari e conseguenti, atteso che non richiedono l’esercizio di discrezionalita’ propria del giudice del merito.
Sulla pena base di anni cinque di reclusione ed Euro 180.000,00 di multa deve essere computata, senza alcun previo aumento per l’aggravante, la diminuzione per le attenuanti generiche nella misura indicata nella sentenza di appello, con il risultato finale della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa.
6.2. Nel resto il ricorso non merita considerazione per quanto di seguito si espone.
6.2.1. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha ben spiegato, con puntuale disamina dei dati di prova rilevanti, le ragioni per le quali deve ritenersi che il ricorrente concorse con i coimputati nella commissione del fatto ascritto al capo 49), e specificamente con (OMISSIS) e (OMISSIS), condividendo l’organizzazione del trasporto e partecipando alla ripartizione dei compensi (fl 224 ss.). A tal ultimo proposito e’ significativa la conversazione telefonica tra (OMISSIS) e (OMISSIS), durante la quale i due parlarono delle quote di compensi spettanti a loro e a “Seif”, ossia l’odierno ricorrente (fl. 226).
Immediatamente dopo questo scambio di battute sulla ripartizione dei compensi, (OMISSIS) cedette l’apparecchio telefonico a “Seif” (il ricorrente), il quale disse a (OMISSIS) che stava per arrivare con cinque persone, ossia con cinque immigrati da trasportare, tanto che (OMISSIS) gli rispose invitandolo a pazientare perche’ era in corso un altro viaggio (fl. 226).
6.2.2. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato. La sentenza impugnata riassume efficacemente i risultati di alcune intercettazioni telefoniche, in particolare di alcuni brani di conversazione tra il ricorrente e (OMISSIS), durante la quale i due fecero diretto e insistente riferimento ad alcuni controlli di polizia a cui erano riusciti a sottrarsi e che invece avevano coinvolto ” (OMISSIS)”, ossia il coimputato (OMISSIS); e discussero della nuova organizzazione del programmato viaggio, coinvolgendo (OMISSIS), ossia il coimputato (OMISSIS), che avrebbe dovuto trasportare gli immigrati a (OMISSIS). (OMISSIS), appena dopo, chiamo’ proprio (OMISSIS), avvertendolo che “la (OMISSIS) deve essere rinviata domani”.
Se a quanto appena richiamato si aggiunge il dato, prima ricordato, specificamente la conversazione tra il ricorrente e il coimputato (OMISSIS), emerge che la sentenza impugnata ha bene operato riconoscendo la sussistenza dell’aggravante del numero delle persone nel fatto concorsuale, essendo implicitamente attestata la sicura consapevolezza del ricorrente di aver concorso con altri quattro soggetti.
7. Per quanto sino ad ora esposto, deve annullarsi la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio stabilito nei confronti di (OMISSIS), con rideterminazione della pena nei termini prima indicati.
Deve invece dichiararsi l’inammissibilita’ nel resto del ricorso di (OMISSIS) e l’inammissibilita’ del ricorso, per rinuncia, di (OMISSIS), con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo quantificare in Euro cinquecento, in favore della Cassa delle ammende; oltre che l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente condanna degli stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo quantificare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed auro 120.000,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), per rinuncia al ricorso, e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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