Violazione del divieto di gareggiare

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 giugno 2021| n. 22768.

Violazione del divieto di gareggiare.

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all’articolo 9-ter, comma 2, del codice della strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis del Cp, difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell’evento. Peraltro, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell’omicidio colposo ex articolo 589-bis del Cp, oltre che del reato di cui al comma 1 dell’articolo 9-ter, mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati.

Sentenza|9 giugno 2021| n. 22768. Violazione del divieto di gareggiare.

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: Circolazione stradale – Reati – Gare in velocità con altri veicoli – Ipotesi di vittime – Fattispecie dell’omicidio stradale – Non integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BIRRITTERI Luigi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’;
Il difensore della parte civile ha chiesto la declaratoria d’inammissibile, con condanna alle spese e distrazione degli onorari.

Violazione del divieto di gareggiare.

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, in data 28 marzo 2017, nei confronti di (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione, ritenuta la continuazione, con la pena accessoria della revoca della patente di guida e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile con assegnazione di una provvisionale.
1.1. La condanna e’ stata emessa nei confronti dell’imputato, in relazione ai reati di cui all’articolo 9 C.d.S., (capo a), articolo 586 c.p., (capo b), articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, per aver gareggiato in velocita’ con altro veicolo, nonche’ per aver cagionato la morte di (OMISSIS) il quale, nell’effettuare una manovra di sorpasso, perdendo il controllo, usciva di strada alla propria destra collidendo contro un platano e riportando lesioni letali, il tutto senza prestare assistenza ed allontanandosi dal luogo del sinistro, senza allertare i soccorsi.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, quattro vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 9 ter, (Nuovo codice della strada) e correlato vizio di motivazione circa l’elemento oggettivo del reato e il mancato riconoscimento della dedotta assenza di dolo.
Si contesta la sussistenza di una “gara” tra i veicoli in senso tecnico non potendosi questa ricavare, come emerge dal provvedimento censurato, dalla velocita’ delle vetture (in assenza di elementi dai quali trarre l’esistenza di una turbativa atta ad interferire con la marcia dell’altro veicolo), dal fatto che le due vettura, per un tratto, si fossero trovate appaiate, ben potendosi configurare un ordinario sorpasso. Ne’, infine, per la difesa, assumerebbe preminente rilievo la circostanza, indicata dalla Corte di appello, dell’esistenza di uno stridio di gomme sul fondo stradale alla partenza delle vetture.
Quanto all’elemento soggettivo, non vi sarebbe prova di alcun sorpasso tra vetture, ne’ gli “informatori” avrebbero attestato che uno dei veicoli procedesse a zig zag, a dimostrazione della necessita’ di mantenere la testa della corsa, ne’ emergerebbe che uno dei motori delle vetture coinvolte fosse stato truccato.

 

Violazione del divieto di gareggiare.

 

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, comma 1 e 4, e correlato vizio di motivazione.
Secondo le risultanze della consulenza tecnica svolta dalla pubblica accusa, la morte sarebbe avvenuta immediatamente, fatto del quale, per le modalita’ della deflagrazione, non avrebbe potuto non accorgersi l’imputato, secondo le regole della logica e della comune esperienza. Dunque, non si sarebbero realizzati gli elementi tipici del reato, per inesistenza dell’oggetto, richiamando giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 4, n. 39088 del 2016).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 62 bis, e correlato vizio di motivazione, potendo concedersi le circostanze invocate, anche al solo fine di adeguare la pena al fatto.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza o/e erronea applicazione dell’articolo 589 bis C.d.S., comma 7, e correlato vizio di motivazione.
Causa della morte accertata e’ stata la perdita di controllo della vettura da parte del deceduto che si trovava, peraltro, in condizioni di grave intossicazione alcolica ai limiti del coma etilico.
Si deve, pertanto, secondo la difesa riconoscere l’attenuante speciale di cui all’articolo 589 bis c.p., estendendo l’operativita’ della norma al caso di cui all’articolo 586 c.p., in ossequio al principio di eguaglianza.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.1. La parte civile ha fatto pervenire in data 12 febbraio 2021, conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, con condanna alle spese e distrazione degli onorari in favore del difensore, come da nota spese.

 

Violazione del divieto di gareggiare.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’, in parte, manifestamente infondato e, in parte, devolve censure non consentite in sede di legittimita’.
1. Il primo motivo e’ inammissibile.
Esso attiene alla reputata insussistenza di una gara automobilistica tra l’imputato e la vittima. La censura e’, invero, meramente riproduttiva di identico motivo di gravame e si traduce in valutazioni di merito che, peraltro, non tengono conto degli esisti della prova dichiarativa, indicata nelle convergenti sentenze di merito, secondo la quale i due giovani, imputato e vittima, si sfidarono, su chi fosse riuscito ad arrivare per primo in un bar della zona, dando luogo ad una vera e propria competizione tra loro. Sicche’, sotto tale profilo il motivo e’ aspecifico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
Corretta e’, poi, la qualificazione della condotta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ configurabile una gara di velocita’, vietata dall’articolo 9 ter C.d.S., quando due o piu’ conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volonta’ di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalita’ di guida (Sez. 4, n. 52876 del 30/11/2016, Gugliandolo, Rv. 268794).
E’ noto, poi (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 10669 del 04/12/2019, dep. 2020, Forestieri, Rv. 278651) che, in tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocita’ a cui consegua la morte di una o piu’ persone, e’ configurabile il delitto di cui all’articolo 9 ter C.d.S., comma 2, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589 bis c.p., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non e’ determinata da una condotta colposa bensi’ dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilita’ dell’evento. Questa Corte di legittimita’, infatti, ha chiarito che nel caso in cui, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, l’imputato potra’ rispondere dell’omicidio colposo ex articolo 589 bis c.p., (oltre che del reato di cui all’articolo 9 ter C.d.S., comma 1), mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avra’ luogo il concorso materiale dei reati.
1.2. Il secondo motivo e’ inammissibile essendo incontroversa la sussistenza dell’obbligo di prestare assistenza nella fattispecie in esame.
Invero, secondo un indirizzo piu’ rigoroso, il reato di omissione di assistenza, di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, presuppone quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficolta’ della vittima, di per se’ indicativo del pericolo che, dal ritardato soccorso, puo’ derivare per la vita o l’integrita’ fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255).
E’ stato da altra pronuncia di questa Corte precisato, che il reato di omissione di assistenza richiede, comunque, che il bisogno dell’investito sia effettivo. Sicche’, secondo tale indirizzo, non e’ configurabile il reato in questione nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorche’ altri abbia gia’ provveduto e non risulti piu’ necessario ne’ utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato.
In ogni caso, secondo tale orientamento si tratta di circostanze che non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto, in base ad obiettiva constatazione, prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601).
Dunque, si rileva, alla luce degli indirizzi riportati, che la censura proposta non e’ specifica posto che non tiene conto della completa motivazione del provvedimento censurato, nella parte in cui si descrive la condotta tenuta dall’imputato nelle immediatezze. Questi, secondo la ricostruzione in fatto dei convergenti provvedimenti di merito, non rivedibile in questa sede, si era soltanto interessato di verificare, una volta avvenuto l’incidente, se la sua vettura avesse riportato danni, senza accertarsi, in alcun modo, delle condizioni fisiche della vittima.
1.3. Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ genericamente formulato e solo enunciato e, comunque, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giudizio di fatto rimesso, come e’ noto, all’apprezzamento del giudice di merito, nella specie supportato da idonea e completa motivazione.
1.4. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato.
Esso attiene al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 7.
Sul punto, il Collegio osserva che proprio la natura speciale di detta attenuante, ne giustifica la non applicabilita’ al diverso delitto di cui all’articolo 586 c.p., per il quale il ricorrente ha riportato condanna.
In via generale, infatti, va osservato che la previsione di cui all’articolo 586 c.p., non prevede, per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose, l’automatica applicazione dell’articolo 589 e 590, ma solo che, qualora l’evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate. Quando, invece, i fatti sono sussumibili nella fattispecie speciale di cui all’articolo 589 bis c.p., l’aumento di pena previsto dall’articolo 586 non si applica, perche’ esso trova applicazione solo in relazione ai reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. (Sez. 3, n. 25538 del 14/02/2019, Jarmouni Bouchaib, Rv. 276007). Le disposizioni di cui all’articolo 589 bis c.p., dunque, sono speciali rispetto alle fattispecie richiamate dall’articolo 586 c.p., in quanto le condotte di cui agli articoli 589 e 590 c.p., sono poste in essere dall’agente con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ebbene, proprio di tale particolarita’ non si puo’ non tener conto nella applicazione dell’articolo 586 c.p., secondo cui “quando un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83 c.p., ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590, sono aumentate”. Si tratta di una particolare applicazione dell’aberratio delicti di cui all’articolo 83 c.p., sicche’, quando si e’ in presenza di condotte speciali tenute dall’agente trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p., in luogo degli aumenti di cui all’articolo 586 c.p..
Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del principio di eguaglianza, ma anzi discende dalla totale autonomia della previsione speciale di cui all’articolo 589 bis c.p., rispetto a quella di cui all’articolo 586 c.p., la mancata applicazione dell’invocata attenuante di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 7, al caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.
2. Consegue, a quanto fin qui esposto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma indicata in dispositivo, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2.1. Segue, altresi’, la condanna alle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Queste vanno anticipate al procuratore, come da richiesta, tenuto conto della previsione di cui all’articolo 93 c.p.c., comma 1, potendo il difensore munito di procura speciale richiedere, come avvenuto nelle conclusioni scritte prodotte dal procuratore della parte civile, che le spese che dichiara di aver anticipato e gli onorari non riscossi, siano distratti in suo favore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammente, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 3000,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore della PC.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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