Determinazione della pena

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 giugno 2021| n. 22494.

In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all’art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius”.

Sentenza|8 giugno 2021| n. 22494. Determinazione della pena

Data udienza 25 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Determinazione della pena – Trattamento sanzionatorio – Pena base reato più grave – Aumento per recidiva reiterata specifica infraquinquennale – Aumento continuazione – Diminuente rito – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. MONACO Marco M. – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marz – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MINUTILLO TURTUR Marzia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8, in persona del Sostituto Procuratore generale PEDICINI Ettore, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso.

Determinazione della pena

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11/03/2019 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Verona aveva condannato (OMISSIS), ritenuto piu’ grave il reato di cui al capo b) allo stesso contestato (articolo 99 c.p., del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 55, comma 9, pena base leggermente superiore al minimo edittale, anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa), con l’aumento di due terzi per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1500,00 di multa), ulteriormente aumentata per la continuazione per il capo a) (anni tre di reclusione ed Euro 1800,00 di multa), con la diminuente per il rito prescelto alla pena finale di anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), proponendo due motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento al punto 2.3. della sentenza impugnata che ha affermato che “l’aumento di pena per il reato satellite e’ superiore alla pena legale non rispettando il disposto di cui all’articolo 81 c.p., comma 4” per giungere tuttavia immediatamente dopo a confermare la sentenza di primo grado, elemento questo che evidenzia l’illogicita’ della motivazione quanto allo specifico motivo di appello dedotto dalla difesa inerente l’eccessivita’ dell’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione, con conseguente illegalita’ della pena.
4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 81 c.p., comma 4; il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione tra le contestazioni elevate, ha applicato un aumento di pena pari a sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa, con pena evidentemente illegale.
3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8, ha rilevato che il ricorso e’ fondato quanto all’evidente illogicita’ della motivazione e deve, dunque, essere accolto.

 

Determinazione della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento al punto 2.3. della sentenza impugnata che ha affermato che: “l’aumento di pena per il reato satellite e’ superiore alla pena legale non rispettando il disposto di cui all’articolo 81 c.p., comma 4” per giungere tuttavia immediatamente dopo a confermare la sentenza di primo grado.
2.1. Il motivo si appalesa manifestamente infondato considerato il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale “In caso di difformita’ tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volonta’ della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata”. (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717-01 ex pluribus). Inoltre, occorre considerare come dalla lettura della motivazione della sentenza emerga, senza alcun dubbio, la piena condivisione da parte della Corte di appello della decisione di primo grado, ampiamente richiamata e approfondita, oltre alla considerazione analitica di tutti i motivi di appello, esplicitati nella loro portata e dichiarati infondati con motivazione adeguata, logica e priva di aporie nei punti 2.1, 2.2., 2.3, in relazione al quale, in particolare, appare evidente la ricorrenza di un mero errore materiale di trascrizione nel ritenere l’aumento della pena per il reato satellite superiore alla pena legale.
2.2. La portata del dispositivo, e le argomentazioni complessive della motivazione, rendono manifesta la volonta’ della Corte di appello di confermare pienamente la sentenza del Tribunale. Ne’ puo’ essere richiamato e considerato in questa sede il diverso principio secondo il quale: ” l’atto che estrinseca la volonta’ del giudice e’ solo il dispositivo, che non puo’ subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, e’ valido solo quando il dispositivo e’ formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, e’ pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione” (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874-01), atteso che nel caso in esame la motivazione della sentenza e’ stata riservata nel termine di sessanta giorni. La lettura della sentenza nelle sue motivazioni, l’analisi concreta dei motivi d’impugnazione, la considerazione degli stessi come del tutto infondati con argomentazioni conformi alla chiara decisione di primo grado, evidenziano la ricorrenza di un errore materiale, che non inficia la logica consequenzialita’ della decisione, tenuto conto della inequivoca portata del dispositivo.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 81 c.p., comma 4, con particolare riferimento alla pena pecuniaria, atteso che il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione tra le contestazioni elevate, ha applicato un aumento di pena pari a sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Anche questo motivo di ricorso, in parte caratterizzato da genericita’, oltre che da carenza di interesse, si presenta manifestamente infondato. La pena in concreto applicata per la continuazione ex articolo 81 c.p., si presenta in effetti non corretta, ma perche’ in realta’ applicata in misura inferiore a quella prevista per legge dal richiamato articolo 81 c.p., comma 4. In tal senso, occorre considerare come non colgano nel segno le osservazioni della difesa, atteso che la pena alla quale riferirsi e’ quella risultante in concreto a seguito dell’aumento per la recidiva pari a anni due mesi sei di reclusione ed Euro 1500, 00 di multa, per cui l’aumento della pena per la continuazione per un soggetto al quale e’ stata contestata ed applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, “non puo’ essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave”, pari nel caso in esame ad un aumento in continuazione di mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Ne consegue un’evidente infondatezza del motivo proposto, in presenza, inoltre, di una chiara carenza di interesse al motivo presentato dal ricorrente. Deve, in relazione a tale pena, di fatto inferiore al minimo previsto, essere richiamato il principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale: “In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non puo’ porre riparo ne’ con le formalita’ di cui agli articoli 130 e 619 c.p.p., perche’ si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, ne’ in osservanza all’articolo 1 c.p., ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, cio’ in quanto la possibilita’ di correggere in sede di legittimita’ la illegalita’ della pena, nella specie o nella quantita’, e’ limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius”. (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672-01, Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza, Rv. 265529-01).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

Determinazione della pena

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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