Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 gennaio 2022| n. 95.
Verifica in via incidentale del permesso di costruire in sanatoria.
Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia. Il permesso in sanatoria è dunque sindacabile ex articolo 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice. Con la conseguenza che il permesso di costruire in sanatoria non ha effetto estintivo del reato, in quanto illegittimo, allorché l’opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica.
Sentenza|5 gennaio 2022| n. 95. Verifica in via incidentale del permesso di costruire in sanatoria
Data udienza 7 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Revoca – Rilascio di un permesso in sanatoria illegittimo – Non estinzione del reato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI NAPOLI;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/01/2020 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale e’ stato revocato l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza n. 325 del 2006 e annullata l’ingiunzione a demolire n. 193/2006, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ il giudice a quo non ha effettuato alcun controllo sulla legittimita’ della concessione in sanatoria, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede. Il giudice a quo avrebbe dovuto controllare il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell’immobile; l’effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per accedere al condono; l’insussistenza di cause di non condonabilita’ dell’opera; la tempestivita’ della presentazione, da parte dell’imputato, di una domanda di sanatoria avente tutti i requisiti previsti dalla legge; l’avvenuto integrale versamento della somma prescitta. Nel caso in esame, stando a quanto statuito nella sentenza di condanna, le opere, realizzate in area vincolata e comportanti un evidente incremento volumetrico, sarebbero state accertate il 20-12-2004, termine incompatibile con le previsioni di condono (31-12-1993 e 31-3-2003). E comunque si tratta di opere realizzate su area assoggettata a vincolo imposto a tutela di interessi paesistici, che non possono ottenere sanatoria. Ne deriva che il rilascio postumo dell’autorizzazione paesistica non ha determinato l’estinzione del reato, effetto non previsto da alcuna disposizione di legge, atteso altresi’ il divieto di rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica. Percio’ il condono ambientale, se intervenuto dopo la sentenza definitiva di condanna, non solo non estingue il reato ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, il principio secondo il quale il giudice penale ha il potere – dovere di verificare in via incidentale la legittimita’ del permesso di costruire in sanatoria e la conforimita’ delle opere agli’strumenti urbanistici, ai regolamenti edilili e alla disciplina legislativa in materia urbanistico – edilizia (Cass., Sez. 3, n. 46477 del 10-10-2017; Sez. 3., n. 26144 del 1 luglio 2008, Rv. 273218; Sez. 3, n. 18764 del 18-4-2003). La concessione rilasciata in sanatoria e’ dunque sindacabile ex L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, articolo 5 perche’ non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato gia’ commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice. In particolare, la concessione non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorche’ l’opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (Cass., Sez. 3, n. 2256 del 7-3-1997, Rv. 207204), onde il rilascio della concessione in sanatoria illegittimo, poiche’ in difformita’ dagli strumenti urbanistici, non determina l’estinzione del reato (Cass., Sez. 3, n. 16591 del 28-4-2011, Rv. 250153).
2. Nel caso in esame, la tematizzazione del profilo inerente alla legittimita’ o meno del permesso in sanatoria e’ del tutto assente dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Il giudice a quo si e’ infatti soffermato esclusivamente sulla problematica inerente al requisito della doppia conformita’, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, escludendone la rilevanza nel caso di specie. Ma non ha esaminato nessuna delle questioni correttamente indicate, in termini di ineludibilita’, dal pubblico ministero ricorrente e, piu’ in generale, non ha minimamente affrontato la tematica inerente alla legittimita’ del permesso in sanatoria e alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede. E’ pertanto ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione che ricorre non solo allorche’ quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Tale vizio determina la necessita’ di un pronunciamento rescindente.
3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply