Verifica dello stato passivo ed i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4248.

La massima estrapolata:

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 9, comma 1, sicche’, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.
E nella fattispecie, l’opponente, in sede di ricorso L. Fall., ex articolo 99, aveva richiamato tutti i documenti prodotti in sede di insinuazione al passivo, e li aveva allegati successivamente alla proposizione del ricorso in opposizione, di talche’ si deve concludere per la piena ammissibilita’ dei documenti in oggetto e quindi per la valutabilita’ degli stessi nel merito.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4248

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15118/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori Dott. (OMISSIS), Dott. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.
La Corte:

RILEVATO

che:
La (OMISSIS), distributrice per la Campania dei supermercati a marchio (OMISSIS), premesso di avere stipulato il 19/12/2007 un accordo commerciale con la fornitrice “(OMISSIS) s.p.a.”, successivamente fallita, in base al quale a carico di detta societa’ era previsto un contributo di inserimento da pagarsi in tre soluzioni, nonche’ un ulteriore contributo del 5%; di avere effettuato rimesse a favore della (OMISSIS) per Euro 381.510,92 e che detta fornitrice aveva emesso fatture sulla base dell’accordo commerciale del 2007, per Euro 149.606,38, da cui il credito della ricorrente, al netto della compensazione, per Euro 30.200,56, chiedeva di essere ammessa per detto importo al passivo del Fallimento di detta societa’.
Non ammesso detto credito per la mancanza di data certa opponibile al Fallimento dell’accordo del 2007, nonche’ per la discordanza tra le cifre portate a credito e quanto risultante nel bilancio fallimentare e per la revocabilita’ della cessione di credito portata in compensazione dall’istante, la (OMISSIS) proponeva opposizione producendo, col ricorso, l’originale della comunicazione dei creditori L. Fall., ex articolo 97, nonche’ il prospetto riepilogativo dei rapporti di dare-avere tra le parti; successivamente, il 23/1/2014, depositava il fascicolo della domanda di ammissione al passivo con le osservazioni integrative ed i documenti allegati.
Il Tribunale, con decreto dell’8/5/2014, ha respinto l’opposizione, ritenendo, per quanto ancora di interesse, che il ricorrente era decaduto dalla possibilita’ di produrre documenti, avendo depositato il fascicolo della domanda di insinuazione il 23/1/2014, a fronte del deposito del ricorso avvenuto il 21/6/2013; secondo il Tribunale, infatti, i documenti devono essere prodotti col ricorso L. Fall., ex articolo 99 “non risultando possibile l’acquisizione officiosa del fascicolo della fase di verifica del passivo”.
Ricorre avverso detto decreto la (OMISSIS) s.p.a. con ricorso affidato ad un unico mezzo, illustrato con memoria.
Si difende con controricorso il Fallimento; detta parte ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articoli 90, 93, 95, 98 e 99, articolo 112 c.p.c. e articolo 2697 c.c., a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il motivo e’ fondato.
Superati agevolmente i profili di inammissibilita’ fatti valere in limine dal Fallimento, dato che la denuncia cumulativa dei due vizi non rende incerta l’individuazione degli stessi, avuto riguardo alla chiara espositiva del motivo, va resa applicazione del principio reso nella pronuncia del 18/5/2017, n. 12549, secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito; detto principio e’ stato ulteriormente specificato, con riguardo al fascicolo d’ufficio informatico del Fallimento, dalla pronuncia del 18/05/2017, n. 12549, che ha affermato che in tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 9, comma 1, sicche’, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.
E nella fattispecie, l’opponente, in sede di ricorso L. Fall., ex articolo 99, aveva richiamato tutti i documenti prodotti in sede di insinuazione al passivo, e li aveva allegati successivamente alla proposizione del ricorso in opposizione, di talche’ si deve concludere per la piena ammissibilita’ dei documenti in oggetto e quindi per la valutabilita’ degli stessi nel merito.
Conclusivamente, va accolto il ricorso e, cassato il decreto impugnato, va rinviata la causa al Tribunale di Nola in diversa composizione, che valutera’ nel merito l’opposizione, e che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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