Verbale di accertamento di un incidente stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29320.

Verbale di accertamento di un incidente stradale

Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex articolo 2700 del codice civile, in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento.

Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29320. Verbale di accertamento di un incidente stradale

Data udienza 28 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità civile – Mancata applicazione di tabelle aggiornate – Determinazione di un errore da parte del giudice del merito – Aestimatio del danno o relativa taxatio – Effetti – Artt. 1226, 2056 e 2059 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24496/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3064/2020 depositata il 24/06/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a sette motivi, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica il 24 giugno 2020, che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento per quanto di ragione dell’impugnazione principale del medesimo (OMISSIS) e di quella incidentale di (OMISSIS), cosi’ provvedeva: “a) accertata la concorrente responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) nella misura del 50% ciascuno nel sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS) accoglie parzialmente la domanda proposta da (OMISSIS) e per l’effetto condanna in solido (OMISSIS) e Unipolsai Ass.ni s.p.a. a pagare in suo favore Euro 16.568,03 oltre al lucro cessante come indicato in motivazione ed interessi legali dal 15.11.16 al saldo, detratti gli acconti ricevuti; b) respinge la domanda riconvenzionale di (OMISSIS); c) condanna (OMISSIS) a pagare in favore di (OMISSIS) s.p.a. Euro 3.553,66 oltre interessi legali dal 15.11.16 al saldo; – compensa tra tutte le parti le spese processuali; pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale di tutte le parti”.
2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) era infondato il motivo di gravame principale che deduceva la violazione dell’articolo 2700 c.c., per aver ritenuto il Tribunale “di non poter desumere la ricostruzione della fase centrale del movimento dei mezzi (i.e.: entrambi motocicli in marcia su opposte corsie) dalle risultanze del verbale della Polizia Municipale e in particolar modo dallo schizzo planimetrico allegato… e dunque di non poter individuare chi delle due parti abbia invaso la corsia percorsa dall’altro prima di collidere”, mentre da detto schizzo planimetrico il primo giudice avrebbe dovuto ravvisare “con certezza” la responsabilita’ esclusiva” del (OMISSIS) “che invadeva la corsia opposta percorsa” dall’ (OMISSIS), il quale, “alla percezione del pericolo, era costretto ad una manovra di emergenza, deviando verso la propria sinistra, non potendo tenere la destra rigorosa per la presenza sulla propria destra del veicolo Fiat 600…, rilevato dalla Polizia Municipale, proprio in corrispondenza il punto terminale delle tracce di frenata lasciate dal motoveicolo condotto dal (OMISSIS)”; a.1) era, infatti, da escludere che l’anzidetto verbale potesse fare “prova fino a querela di falso delle modalita’ dell’incidente quali allegate dall’appellante, in particolare della manovra di emergenza che il sig. (OMISSIS) afferma essersi trovato a dover compiere per evitare il pericolo, per la semplice considerazione che l’agente non ha assistito al sinistro e il fatto che le tracce di frenata e di scarrocciamento della moto condotta dal (OMISSIS) siano state verificate sulla corsia di marcia dello scooter dell’ (OMISSIS) non ha valore di prova legale ex articolo 2700 c.c., perche’ rappresenta una descrizione dei luoghi, non altro”; b) era infondato anche il motivo di gravame principale con il quale si censurava la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza del Tribunale per aver, da un lato, rigettato la domanda riconvenzionale dell’ (OMISSIS) per difetto di prova e, dall’altro, negato l’ammissione di c.t.u. “cinematica di carattere percipiente volta ad accertare l’effettiva dinamica del sinistro”; b.1) l’appellante, dapprima, aveva allegato “che al momento dell’incidente stava percorrendo la sua corsia di marcia transitando sulla destra della stessa”, cambiando, poi, versione e affermando che non poteva tenere la destra nel tratto interessato dallo scontro per la presenza, irregolare sosta, del veicolo Fiat 600 descritto anche nel verbale”, la’ dove, inoltre, i testimoni oculari escussi in giudizio avevano dichiarato che l’ (OMISSIS) “viaggiava al centro della carreggiata” e “la moto del (OMISSIS) sulla linea di mezzeria”, precisandosi (teste (OMISSIS)) che “dopo l’urto lo scooter e’ stato proiettato nella sua corsia, verso il marciapiede, mentre la moto del (OMISSIS) ha iniziato una serie di giravolte per terminare nella corsia dello scooter”, tale descrizione rappresentando “la spiegazione dei segni rilevati sull’asfalto dalla polizia municipale riferite alla moto del (OMISSIS) e che rende ultronea la richiesta di Ctu cinematica reiterata in questa sede, ma che attesta parimenti il comportamento colposo di (OMISSIS) per viaggiare sulla mezzeria e non sulla destra della sua corsia di percorrenza”; c) erano fondati i rispettivi gravami, principale e incidentale condizionato, con i quali si censurava la mancata applicazione nelle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, in luogo di quelle del Tribunale di Roma applicate dal primo giudice, dovendo, quindi, farsi riferimento alla “tabella milanese dell’anno 2014”, che era stata prodotta “sia con l’appello che con la comparsa di costituzione del (OMISSIS), come da richiesta reiterata nelle note conclusionali di entrambe le parti”; comma 1.) sulla scorta di dette tabelle, spettava all’ (OMISSIS), in ragione della inabilita’ temporanea e della invalidita’ permanente accertate, nonche’ degli esborsi per spese mediche, la somma complessiva di Euro 27.586,34, non ulteriormente incrementabile a titolo di “personalizzazione superiore ai parametri standard”, in assenza di allegazione delle relative ragioni; d) poiche’ l’ (OMISSIS) aveva ricevuto dall’ (OMISSIS) S.p.A., assicuratore del (OMISSIS) per la r.c.a., la somma di Euro 33.000,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, egli andava condannato a restituire alla compagnia assicuratrice la somma di Euro 3.553,66, oltre accessori; e) era infondato il motivo di gravame principale con cui era dedotta la violazione dell’articolo 1917 c.c., comma 3, e articolo 1932 c.c., al fine di conseguire dalla propria compagnia assicuratrice ( (OMISSIS) S.p.A.) il pagamento delle spese processuali che esso (OMISSIS) aveva sostenuto e che erano state anticipate dal proprio difensore antistatario, poiche’, “alla stregua del principio della ragione piu’ liquida”, il medesimo “appellante non ha nemmeno allegato quali siano state le spese sostenute per resistere alla domanda, oltre a non averne dimostrato l’esborso”.
3. – Hanno resistito con distinti controricorsi (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.p.A..
4. – Il ricorrente ed entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il 10 giugno 2022, poi rinviata; il solo ricorrente ha depositato ulteriore memoria in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio (fissata in seguito a rinvio) all’esito della quale la causa e’ stata decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c., per aver la Corte territoriale, a fronte della richiesta applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno biologico (reiterate anche nelle note conclusive), applicato le tabelle elaborate nel 2014, anziche’ quelle elaborate nel 2018 e vigenti al momento della decisione.
1.1. – Il motivo e’ ammissibile e fondato.
1.1.1. – E’ ammissibile in quanto il ricorrente da’ specifica contezza in ricorso (pp. 7 e 11) di aver richiesto in sede di appello l’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona e, del resto, tale deduzione trova conferma nella stessa sentenza impugnata in questa sede (cfr. sintesi al p. 2. del “Ritenuto che” e p. 21 della sentenza di appello).
1.1.2. – E’ fondato alla luce della considerazione che seguono.
Giova, anzitutto, precisare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 20292/2022).
Varra’, poi, considerare che il giudice d’appello, nel determinare l’ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha due obblighi.
Il primo e’ utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio.
La liquidazione effettuata sulla base di tabelle non piu’ attuali si risolverebbe, infatti, in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’articolo 1226 c.c., (Cass. n. 21245/2016; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 22265/ 2018; Cass. n. 30516/2019).
Il secondo obbligo e’ liquidare l’obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all’attualita’ e, dunque, applicare le tabelle nel loro valore aggiornato.
Da cio’ discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, o nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio.
In siffatti termini occorre, quindi, integrare il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16984/2018 (principio che ha riguardato un caso relativo soltanto alla sola variazione tabellare incidente sui canoni di valutazione del punto) richiamato dall’ (OMISSIS) S.p.A., controricorrente, al fine di contrastare le ragioni del ricorso.
Nella specie, la Corte territoriale, non avendo tenuto conto dell’aggiornamento delle tabelle milanesi, al momento in cui doveva decidere (in cui erano operative quelle del 2018), e avendo invece fatto riferimento a quelle ormai superate (ossia quelle del 2014), non ha correttamente applicato i principi sopra ricordati nella liquidazione del danno biologico patito dall’ (OMISSIS).
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., per non aver la Corte territoriale “attribuito efficacia di prova legale alle tracce di frenata e scarrocciamento rilevate dalla polizia municipale nella corsia di percorrenza del ricorrente quale parte della fase statica del sinistro, riportate nello schizzo planimetrico allegato alla relazione di incidente stradale, da cui desumere la responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella causazione del sinistro per avere invaso l’opposta corsia”.
2.1. – Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto di applicare, nel caso sottoposto al suo esame, il seguente principio di diritto (espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte): “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex articolo 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste ne’ con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne’ con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalita’ di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non e’ tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (tra le altre, Cass. n. 3282/2006).
Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, l’operazione di sussunzione dei fatti di causa rilevanti per la decisione (concernenti la dinamica del sinistro stradale verificatosi il 14 luglio 2010 in Roma) effettuata dalla Corte territoriale e’ corretta, in quanto (come si evince dal contesto complessivo della motivazione sul punto: cfr. § 2. dei “Fatti di causa” e pp. 15/18 della sentenza di appello) il convincimento espresso dal giudice di merito, nel ribadire la ricostruzione dell’evento gia’ fatta propria dal Tribunale, non e’ nel senso di escludere che la descrizione della fase statica dell’incidente fosse quella accertata visivamente dai verbalizzanti e come tale illustrata nello schizzo planimetrico allegato al verbale della Polizia Municipale.
La ratio decidendi e’, invece, quella di escludere che la situazione di fatto statica, secondo i rilievi effettuati dai pubblici ufficiali intervenuti in loco e come tali non messi in discussione, potesse essere dirimente ai fini dell’accertamento dell’effettiva dinamica del sinistro – ossia quella relativa ai motocicli in movimento sino alla loro collisione -, alla stregua delle conclusioni assunte dall’appellante (OMISSIS) in termini di certezza.
La Corte di appello ha, invece, ritenuto, sulla scorta di un apprezzamento ad essa esclusivamente riservato e sorretto da motivazione rispettoso del c.d. “minimo costituzionale”, nonche’ coerente con l’evocato principio di diritto, che all’accertamento della dinamica del sinistro, ai fini dell’attribuzione della relativa responsabilita’ civile, potessero concorrere, con gli anzidetti indiscussi rilievi statici, ulteriori elementi di prova, come, segnatamente, le deposizioni dei testimoni oculari del sinistro, dunque concernenti proprio la fase dinamica dell’incidente, in forza delle quali era possibile anche interpretare la portata di quei rilievi statici, che, da soli, non avevano una efficacia dimostrativa tale da poter ritenere detta fase definitivamente accertata.
3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 c.c., nonche’ 140 e 40 C.d.S., per non aver la Corte territoriale, sulla scorta della natura di atto pubblico ex articolo 2700 c.c., dello schizzo planimetrico allegato al verbale della Polizia Municipale, “attribuito al (OMISSIS) l’invasione di corsia e il superamento della striscia longitudinale continua, circostanze aventi efficienza causale assorbente nella causazione del sinistro” (secondo la giurisprudenza di legittimita’: Cass. n. 19115/2020), “per cui l’ (OMISSIS) non poteva evitare l’impatto”.
4. – Con il quarto mezzo – “in via subordinata” – e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, per aver la Corte territoriale – pur ammettendo che esso attuale ricorrente viaggiasse al centro della propria carreggiata e non sulla destra – “attribuito all’ (OMISSIS) una responsabilita’ concorsuale paritaria, anziche’ minoritaria”, giacche’ il (OMISSIS) aveva comunque invaso l’opposta corsia di marcia.
5. – Con il quinto mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 61 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver la Corte territoriale ammesso la richiesta c.t.u. cinematica, che avrebbe consentito ad esso (OMISSIS) di provare la fondatezza della domanda risarcitoria, essedo la motivazione di diniego adottata dal giudice di merito “viziata dalla circostanza di non aver ritenuto provati ex articolo 2700 c.c., i fatti riportati nel verbale delle autorita’”, la’ dove, inoltre, “il caso di specie richiedeva comunque cognizione proprie di un consulente tecnico”.
5.1. – I motivi dal terzo al quinto, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
E’ principio consolidato (tra le molte, Cass. n. 1028/2012 e Cass. n. 14358/2018) quello per cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, e cio’ anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 c.c..
Giudizio che – nel regime di cui alla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – puo’ essere suscettibile del sindacato di legittimita’ solo in ragione della denuncia di un omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.
Pertanto, ove, in base all’acquisito materiale probatorio, sia esclusa da quel giudice la possibilita’ della esatta ricostruzione dell’incidente, esattamente e’ imputata pari responsabilita’ ai conducenti coinvolti nell’accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilita’ dettato dall’articolo 2054 c.c., comma 2.
Parte ricorrente, oltre a postulare erroneamente, secondo quanto si e’ evidenziato in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso, che la ratio decidendi della sentenza impugnata si scontri con la portata dispositiva dell’articolo 2700 c.c. (terzo e quinto motivo) e che l’accertamento del giudice di appello sia stato quello dell’invasione della carreggiata ad opera del (OMISSIS) (quarto motivo), non prospetta un vizio di omesso esame ai sensi del vigente n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., ne’, peraltro, le doglianze denunciano effettivamente degli errores in iudicando, ma sollecitano, piuttosto, questa Corte a rivalutare il compendio probatorio per giungere ad un diverso accertamento di fatto, favorevole all’istante, cosi’ da veicolare censure non affatto consentite in sede di legittimita’.
Inoltre, e’ priva di consistenza la censura concernente la mancata ammissione, da parte del giudice di appello, della richiesta c.t.u. sulla dinamica del sinistro, giacche’ si tratta di decisione che la Corte territoriale ha congruamente motivato (cfr. sintesi al § 2. dei “Fatti di causa” e pp. 17/18 della sentenza di appello) tenendo in debito conto, nell’apprezzamento discrezionale ad essa riservato, le circostanze fattuali sulle quali l’accertamento tecnico dovrebbe insistere, cosi’ da sottrarsi al sindacato di questa Corte.
6. – Con il sesto mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c., per non aver la Corte territoriale “liquidato una personalizzazione del danno biologico superiore ai parametri tabellari standard”, nonche’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti “per motivazione sul punto inesistente”, mancando “ogni riferimento alla fattispecie concreta”, ossia ai “gravissimi danni fisici riportati dall’ (OMISSIS) di carattere odontoiatrico, gnatologico e maxillo facciale”, come accertati dalla CTU medico legale.
6.1. – Il motivo e’ infondato.
E’ principio consolidato quello per cui la “personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificita’ del caso concreto: la L. n. 124 del 2017, che ha modificato gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, discorre espressamente di “incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali”.
Questi ultimi devono consistere in circostanze anomale o eccezionali e del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, sicche’ non puo’ essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze gia’ considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 10912/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 5865/2021).
La Corte territoriale, nell’escludere la personalizzazione del danno biologico in favore dell’ (OMISSIS), ha fatto corretta applicazione dell’anzidetto principio di diritto, evidenziando l’assenza di allegazioni in punto di esistenza di circostanze anomale e peculiari a sostegno della pretesa.
Del resto, tale statuizione neppure e’ congruamente contrastata dalle censure del ricorrente, le quali fanno leva, erroneamente, sulla esistenza di pregiudizi, derivati dalle lesioni patite a causa del sinistro, che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare in base all’id quod plerumque accidit e, dunque, riferendosi, come detto, a consegunze gia’ considerate nella liquidazione tabellare.
7. – Con il settimo mezzo – “in via subordinata” – e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ della sentenza e del procedimento… per omessa pronuncia in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., comma 3, e articolo 1932 c.c.”, non avendo la Corte territoriale, “pur ravvisando una soccombenza reciproca tra le parti,… posto le spese di resistenza sostenute dall’ (OMISSIS) a carico della (OMISSIS) S.p.A.”.
7.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Con esso non e’ attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2. dei “Fatti di causa” e pp. 23/24 della sentenza di appello) che, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di corresponsione, da parte della propria compagnia di assicurazione, delle somme dallo stesso sostenute per resistere in giudizio (e gia’ anticipate dal difensore antistatario), ma, statuendo su di essa, l’ha rigettata, perche’ l’appellante non ha nemmeno allegato quali siano state le spese sostenute per resistere alla domanda, oltre a non averne dimostrato l’esborso”. Ratio decidendi, quest’ultima, non fatta oggetto di alcuna impugnazione.
8. – Va, dunque, accolto il primo motivo e rigettati i restanti motivi.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi enunciati al § 1.1.2. del “Considerato che” e provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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