Vendita di cose mobili e la vendita a distanza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2024| n. 28727.

Vendita di cose mobili e la vendita a distanza

Massima: In tema di vendita di cose mobili, l’art. 1510 cod. civ. — la cui “ratio” è quella di favorire i rapporti commerciali e la vendita a distanza consentendo al venditore di liberarsi dall’obbligo della consegna, rimettendo la cosa, che avrebbe dovuto essere consegnata nel luogo della vendita o presso il suo domicilio o la sede dell’impresa, al vettore o allo spedizioniere — proprio in ragione della finalità che esso persegue, nonché del dato letterale, costituisce una norma speciale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, non potendo quindi operare deroga alcuna ai principi generali valevoli per le obbligazioni in generale ed in particolare al disposto di cui all’art. 1228 cod. civ.

 

Ordinanza|7 novembre 2024| n. 28727. Vendita di cose mobili e la vendita a distanza

Data udienza 23 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Vendita – Di cose mobili – Art. 1510 c.c. – Liberazione del venditore all’atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere – Natura di norma speciale – Sussistenza – Applicazione analogica – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere Rel.

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3512/2020 R.G. proposto da:

Bi.Ma., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Ti.Ia. e Fa.Pu., p.e.c. : Ti.Pe. e Fa.Or., elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Be.N.

– ricorrente –

contro

EN.EN. Srl, con socio unico, società incorporante Ku.Fa. Srl, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato, dall’avv. Ro.Pe., p.e.c.: Ro.Pe.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3772/2019, pubblicata in data 24 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Vendita di cose mobili e la vendita a distanza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. Bi.Ma. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3772 del 2019, pubblicata il 24 settembre 2019, con la quale, in totale riforma della sentenza non definitiva n. 2057/16 pronunciata dal Tribunale di Treviso, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso proposta nei confronti delle società EN.EN. Srl e Tr. Srl

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, la società EN.EN. Srl

2. Riferisce il ricorrente principale di avere convenuto in giudizio le società EN.EN. Srl e Tr. Srl, in liquidazione, esponendo di avere acquistato, dalla prima società, mille litri di gasolio per riscaldamento e che il giorno 22 novembre 2011 il carburante era stato consegnato presso la sua abitazione dalla seconda società; l’autista dell’automezzo aveva eseguito lo scarico del prodotto nella cisterna di sua proprietà in modo non corretto, non accorgendosi che si era verificata una fuoriuscita di prodotto con spandimento del gasolio sul terreno circostante ed imbibizione delle fondamenta dell’abitazione, tanto che si erano rese necessarie opere di bonifica che avevano comportato costi per complessivi Euro 90.570,33; aveva, quindi, chiesto la condanna di entrambe le società al risarcimento dei danni.

2.1. Il Tribunale adito, espletata consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito della riassunzione del giudizio interrotto a seguito di intervenuta dichiarazione di fallimento di Tr. Srl, con sentenza parziale dichiarava la responsabilità della Ku.Fa. Srl per i danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro; quindi, rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione dell’istruttoria, pronunciava sentenza ex art. 281-sex/es cod. proc. civ., liquidando il danno in complessivi Euro 115.453,05.

2.2. La società soccombente proponeva appello avverso la sentenza parziale dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che lo accoglieva.

Essendo pacifico che Ku.Fa. Srl da alcuni anni forniva gasolio per riscaldamento al Bi.Ma. in base alla necessità ed ai quantitativi di volta in volta richiesti, la corte territoriale ha preliminarmente qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto di vendita, anziché come contratto di somministrazione, come ritenuto dal giudice di primo grado, sottolineando che difettava la prova che le parti si fossero accordate affinché la consegna del gasolio venisse effettuata tramite vettore o spedizioniere, così da poter ritenere che il fornitore, o venditore, si fosse liberato mediante la consegna al vettore, stante l’inapplicabilità dell’art. 1510 cod. civ.

Ha, tuttavia, ritenuto che, tanto non consentisse di affermare che dei danni provocati da Tr. Srl in fase di consegna dovesse rispondere la società venditrice, osservando, sul punto, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva ravvisato un “rapporto di dipendenza tra l’impianto speditore e l’appaltatore addetto al trasporto”, non poteva farsi riferimento alla responsabilità ex art. 2049 cod. civ., perché non era stata neppure dedotta l’esistenza di un rapporto di dipendenza o di preposizione tra Ku.Fa. Srl ed il vettore Tr. Srl, essendo, al contrario, pienamente autonoma la posizione del trasportatore nell’ambito della propria attività d’impresa, quanto all’esecuzione del trasporto.

La Corte ha rilevato che tra l’appellante e la Tr. Srl era stato concluso un contratto di trasporto per la consegna del gasolio al Bi.Ma. e che a tale contratto doveva farsi riferimento per l’individuazione del soggetto responsabile della consegna; tenuto conto che la consegna era iniziata con l’immissione del gasolio nel serbatoio dell’acquirente e destinatario del trasporto, che comunque aveva accettato la consegna da parte del vettore, e che solo nel corso dell’operazione era avvenuto lo sversamento esterno, ha ritenuto responsabile verso il destinatario non il mittente, bensì il vettore Tr. Srl, società nel frattempo fallita e nei cui confronti il Bi.Ma. aveva rinunciato alla domanda.

3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme ex art. 1177 c.c. e 2051 c.c., raccordate con gli artt. 1476, n. 1 e 1378 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 1693 c.c. in relazione al motivo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, il ricorrente principale censura la decisione gravata nella parte in cui il giudice d’appello, pur affermando che la società Ku.Fa. Srl non si era liberata con la consegna della merce al vettore, ha comunque ritenuto che il venditore non fosse tenuto a rispondere dello sversamento di gasolio occorso durante le operazioni di scarico, in ragione del disposto di cui all’art. 1693 cod. civ.; sostiene che, così argomentando, è stato ignorato l’art. 1177 cod. civ., che radica in capo al venditore, sino a quando la consegna non sia stata completata, l’obbligazione della custodia, da adempiersi secondo la diligenza qualificata richiesta dal caso ed ex art. 2051 cod. civ.

Fa rilevare, al riguardo, che se le operazioni di consegna (gravanti sul venditore) vengono erroneamente svolte tanto da far sì non solo che parte del carico non venga consegnato, ma pure che venga gravemente danneggiata la proprietà del destinatario della merce, dei danni cagionati deve rispondere il soggetto venditore sia perché non ancora liberato dell’obbligo di consegna (se non altro perché manca l’individuazione), sia perché sulle cose da consegnarsi egli esercita pur sempre la custodia sino alla definitiva messa a disposizione del bene compravenduto nella disponibilità materiale del compratore; lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente fondato la propria decisione sul disposto di cui all’art. 1693 cod. civ., invero non applicabile a contratto come nella specie di compravendita, ma solo alla diversa ipotesi di perdita della res trasportata.

Soggiunge che costituisce obbligo del venditore adoperarsi fattivamente perché l’acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto, per cui le operazioni di consegna, anche se delegate a terzi, si svolgono sotto la responsabilità del venditore, che risponde dei danni cagionati durante la consegna nella sua veste di emptor, con la sola possibilità di liberarsi dimostrando il caso fortuito; e che i danni di cui ha chiesto il ristoro non sono estranei a quelli di cui il venditore tenuto alla consegna abitualmente risponde, posto che la responsabilità per custodia cui l’emptor è soggetto sino alla materiale consegna riguarda tutti i danni della cosa custodita cagionati sia per sua intrinseca natura sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, sul semplice presupposto del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa.

2. Con il secondo motivo, denunciando la nullità della sentenza per “contraddittorietà insanabile e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e comunque per perplessità della motivazione, in relazione al motivo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”, il ricorrente si duole che la corte lagunare abbia affermato la permanenza in capo a Ku.Fa. Srl dell’obbligazione di consegna derivante dal contratto di compravendita, ritenendo però che detta obbligazione dovesse essere disciplinata dal contratto di trasporto anziché dalle regole dell’emptio – venditio.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che se l’obbligazione continua a gravare sul venditore questi risponde direttamente verso il destinatario anche dei danni -pacificamente diversi dalla mera perdita della merce – cagionati durante le operazioni di attuazione di detta consegna dal soggetto a cui la stessa è stata delegata; sicché la corte territoriale avrebbe dovuto considerare separatamente gli inadempimenti dedotti in giudizio: nei confronti della venditrice – mittente l’acquirente può sempre far valere l’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di compravendita, mentre nei confronti dei vettori e sub-vettori, può se del caso far valere la responsabilità di cui all’art. 1693 cod. civ.

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3. Con il subordinato terzo motivo il ricorrente denunzia, in via subordinata, “falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ. (responsabilità per perdita o avaria della merce nel contratto di trasporto) a fattispecie ad esso estranea (danni causati dal delegato dell’emptor nell’esecuzione dell’obbligazione di consegna a beni estranei alla res oggetto di consegna) in relazione al motivo di cassazione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, censurando la decisione impugnata là dove la Corte d’Appello ha affermato l’applicabilità al caso di specie della norma evocata in rubrica, ribadendo che, stante la sua natura eccezionale, non può trovare applicazione estensiva, dovendo trovare viceversa applicazione l’art. 1476 cod. civ., non essendo stata l’obbligazione di consegna gravante sull’emptor correttamente eseguita; l’art. 1218 cod. civ., per essere il venditore tenuto al risarcimento del danno; l’art. 1176 cod. civ., a norma del quale, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “motivazione apparente con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all’assenza di rapporto di subordinazione ex art. 2049 c.c. tra Ku.Fa. e Tr. Srl, in relazione al motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui risulta affermato che tra il venditore ed il vettore non sussistesse alcun rapporto di subordinazione tale da consentire di ritenere comunque ascrivibile a Ku.Fa. Srl l’evento colposo in via diretta addebitabile all’operatore di Tr. Srl

Lamenta essere sul punto la motivazione dell’impugnata sentenza del tutto sganciata dai fatti oggetto di causa e meramente apodittica, non risultando spiegate le ragioni per le quali il vettore Tr. Srl avrebbe agito in piena autonomia e perché il testo del contratto intercorso tra il venditore ed il vettore dovesse essere altrimenti interpretato.

5. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale condizionata censura la sentenza impugnata per “violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1510 e 1378 c.c. e 115 c.p.c.”.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto che, non essendo stato provata la pattuizione che il trasporto della merce potesse essere effettuata tramite vettore, difetti nella specie l’individuazione delle cose, e non si sia pertanto realizzato l’effetto traslativo della proprietà delle medesime ex art. 1378 cod. civ.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che la scelta del venditore di rimettere la merce ad un vettore per la consegna del compratore è insindacabile allorché la cosa debba essere trasportata da un luogo ad un altro, fatto equivalente all’individuazione fatta d’accordo tra le parti, con le note conseguenze circa l’effetto traslativo della proprietà e la liberazione del venditore dall’obbligazione di consegna.

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Evidenzia che, nella specie, ricorrono tutti i presupposti per farsi luogo all’applicazione degli artt. 1510 e 1378 cod. civ., a fronte della dimostrazione dell’Accordo Quadro tra Ku.Fa. Srl e Tr. Srl relativo al trasporto di prodotti petroliferi, decorrente dal 1 luglio 2008, del documento di accompagnamento del 22 novembre 2011, che attestava la consegna al vettore di 1000 litri di gasolio e riportava l’individuazione dell’autista, nonché della fattura di vendita da Ku.Fa. a Bi.Ma. in pari data con l’indicazione del vettore Tr. Srl

6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

6.1. Il ricorrente principale, con le doglianze svolte, insiste nel sostenere che il venditore-mittente (Kuen Fulca Srl), sul quale incombeva l’onere di provvedere alla consegna del gasolio, non si è liberato per effetto della avvenuta consegna del gasolio al vettore Tr. Srl, e che, al contrario, proprio dall’obbligazione di custodia e di consegna del bene (gasolio) facente capo al venditore, desumibile in particolare dall’art. 1476 cod. civ. oltre che dalla norma di carattere generale di cui all’art. 1177 cod. civ., deve trarsi la diversa conseguenza che il venditore risponde, nei confronti dell’acquirente, anche del fatto colposo imputabile al vettore che ha provveduto al trasporto del bene mobile da un luogo ad un altro.

6.3. Occorre premettere che a pag. 8) del ricorso principale il Bi.Ma. ha precisato di avere promosso, nei confronti dell’odierna ricorrente incidentale, azione di risarcimento dei danni derivanti dall’evento colposo verificatosi in data 22 novembre 2011 in occasione della consegna del gasolio, sul rilievo che alla società fosse ascrivibile l’inadempimento contrattuale correlato all’obbligazione di consegna sulla stessa gravante, e di avere contestualmente svolto azione extracontrattuale nei confronti di Tr. Srl, alla quale era direttamente imputabile lo sversamento di gasolio.

6.4. Va, pure, sottolineato che, procedendo alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti la Corte d’Appello ha escluso che, come viceversa reputato dal Tribunale, lo stesso possa essere sussunto nello schema della somministrazione, affermando trattarsi di distinti contratti di vendita, di volta in volta conclusi tra acquirente e fornitore, in difetto di prova di un originario accordo avente ad oggetto la fornitura periodica per un tempo determinato o senza determinazione di durata, in base al quale Ku.Fa. Srl fosse tenuta ad una determinata scadenza ad effettuare le consegne di gasolio presso l’abitazione dell’acquirente.

Movendo da tale qualificazione, va innanzitutto rilevato che del tutto correttamente la Corte d’Appello ha escluso l’applicabilità, al caso in esame, del capoverso dell’art. 1510 cod. civ. (che dispone testualmente: “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve esser trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese di trasporto sono a carico del compratore”), rilevando difettare nella specie la prova, “anche solo implicita, che le parti fossero d’accordo che la consegna del gasolio ordinata a Ku.Fa. venisse effettuata tramite vettore o spedizioniere così da ritenere che il fornitore, o venditore, si liberasse in tal modo della consegna di cose determinate solo nel genere” (pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata).

Ciò in conformità all’orientamento di questa Corte che ha già avuto modo di affermare come l’art. 1510 cod. civ. – la cui ratio è quella di favorire i rapporti commerciali e la vendita a distanza consentendo al venditore di liberarsi dall’obbligo della consegna, rimettendo la cosa, che avrebbe dovuto essere consegnata nel luogo della vendita o presso il suo domicilio o la sede dell’impresa, al vettore o allo spedizioniere – proprio in ragione della finalità che esso persegue, nonché del dato letterale, costituisca una norma speciale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, non potendo quindi operare deroga alcuna ai principi generali valevoli per le obbligazioni in generale ed in particolare al disposto di cui all’art. 1228 cod. civ. (Cass., sez. 2, 16/01/2020, n. 782; Cass., sez. 3, 30/01/2014, n. 2084).

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6.6. Esulando la fattispecie in esame dalla previsione dell’art. 1510 cod. civ., in difetto di prova di un accordo tra il venditore e l’acquirente che la consegna del gasolio sarebbe stata effettuata tramite vettore, devono essere richiamati i principi generali in materia di contratto di vendita, che prevedono che l’obbligazione di consegnare la cosa sussiste a carico della società venditrice, ai sensi dell’art. 1476 cod. civ., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore proprio quella di consegnare la cosa al compratore; strumentale all’obbligo di consegna è pure l’obbligo di custodia in capo al venditore, sicché, finché la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore è obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all’epoca del contratto (Cass., sez. 2, 29/03/2013, n. 7957).

Di conseguenza, il vettore, in base ai principi generali dell’art. 1228 cod. civ., deve essere considerato terzo ausiliario del debitore -mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale) della merce, risponde verso il creditore – destinatario del fatto doloso o colposo del vettore (Cass., n. 2084/14, cit.).

7. Nella specie deve pertanto escludersi che il venditore si sia liberato dall’obbligazione mediante la consegna del gasolio al vettore Tr. Srl, essendo viceversa tenuto a consegnarlo e a custodirlo sino alla definitiva traditio.

Gravando le operazioni di consegna sul venditore sino al loro completamento, deve ritenersi che il mittente – fornitore risponde verso l’acquirente dei danni cagionati nell’esecuzione delle operazioni dal vettore, in base al disposto di cui all’art. 1228 cod. civ., proprio in quanto tenuto alla custodia sulla merce sino alla definitiva messa a disposizione del bene compravenduto, ossia sino al momento in cui questo non viene messo nella disponibilità materiale del compratore.

Il contratto di trasporto intercorso tra il venditore – mittente e la Tr. Srl, al quale l’odierno ricorrente è rimasto del tutto estraneo, si è, invece, inserito autonomamente nella vicenda contrattuale ormai conclusa, come osservato dai giudici di merito (con “piena autonomia del trasportatore, nell’ambito della propria attività d’impresa, circa l’esecuzione del trasporto”), come modalità meramente esecutiva di essa.

8. La Corte d’Appello, pur avendo qualificato il contratto concluso dal Bi.Ma. e dalla Ku.Fa. Srl come vendita, e avere escluso l’applicabilità dell’art 1510 cod. civ., con motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria ha poi reputato che il venditore-fornitore si fosse liberato da ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente in forza di quanto previsto dall’art. 1693 cod. civ., disposizione che disciplina la responsabilità in capo al vettore nella diversa fattispecie della perdita o avaria di res consegnatagli per il trasporto, trascurando di considerare che il contratto di trasporto era intercorso esclusivamente tra Ku.Fa. Srl e Tr. Srl, e che le obbligazioni da esso derivanti non potevano spiegare alcun effetto nei confronti del Bi.Ma., che non ne era parte.

9 Alla fondatezza nei suindicati termini del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, attenendosi ai superiori principi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024.

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