Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28558.
Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
Massima: L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell’ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile).
Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28558. Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
Data udienza 11 giugno 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Consensuale accordi assunti in sede separazione consensuale – Trasferimento immobiliare da un coniuge all’altro in attuazione degli stessi – Azione revocatoria – Ammissibilità – Cognizione del giudice – Ambito – Limitazione all’atto di cessione impugnato – Esclusione – Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi – Necessità – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere-Rel.
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23701/2022 R.G. proposto da:
Lo.An., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato AM.CI. ((Omissis)) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
e
Ca.Ro., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CA.MA. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
EV.SP. Srl, rappresentata da In.It. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Di.Vi., presso lo studio dell’avvocato GA.BE. ((Omissis)) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso.
– controricorrente –
nonché contro
IT. Spa, in qualità di mandataria di IN.SA. Spa.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1530/2022 depositata il 04/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.
Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società IT. Spa, quale mandataria della società In.Sa. Spa, creditrice del sig. Ca.Ro. – garante della società Gl.Sy. Coop. Soc. a r.l. – conveniva quest’ultimo unitamente alla sig. Lo.An. avanti al Tribunale di Roma, al fine di sentire ivi nei confronti dei medesimi pronunziare declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ. dell’atto pubblico con cui il Ca.Ro. aveva ceduto alla moglie Lo.An., a titolo gratuito e in adempimento di dedotte obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale omologata, la proprietà della metà indivisa di villino in Roma, con annesso posto auto sito al piano seminterrato.
Nella resistenza del Ca.Ro. e della Lo.An., con sentenza n. 9659 del 6 maggio 2018 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
2. Avverso tale sentenza interponeva gravame la società IT. Spa, nella qualità.
2.1. La causa, in cui si costituivano gli originari convenuti nonché interveniva ex art. 111 cod. proc. civ. la società odierna controricorrente, quale cessionaria dei crediti della banca, veniva decisa con sentenza n. 1530/2022, ove la Corte di Appello di Roma così statuiva: “in accoglimento dell’appello e riforma della sentenza gravata; dichiara l’inefficacia dell’atto di trasferimento pari al 50% dell’immobile sito in Roma…”, con annesso posto auto al piano seminterrato”.
3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Lo.An. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Propone separato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, altresì il Ca.Ro.
Resiste ad entrambi, con distinti controricorsi, la società EV.SP. Srl
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La Lo.An. ha depositato memoria.
Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso della Lo.An. risulta notificato per primo, sicché quello successivamente proposto dal Ca.Ro. deve considerarsi come incidentale.
2. Con unico motivo la ricorrente principale Lo.An. denunzia l’erroneità della sentenza della corte di merito per “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”.
Lamenta essere essenziale la corretta valutazione delle capacità economiche del Ca.Ro. al momento del trasferimento, al fine di individuare l’eventuale eventus damni, laddove la corte territoriale ha fondato l’assunta decisione su dati erronei in quanto privi di riscontro nelle prove documentali dedotte in giudizio.
2.1. Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha così congruamente motivato: “Per quel che riguarda l’eventus damni il Ca.Ro. sostiene in questa sede che, pur avendo ceduto la quota di proprietà della casa familiare, era nelle condizioni patrimoniali – che tutt’oggi permarrebbero – idonee a soddisfare le ragioni di credito di parte attrice… Osserva la Corte sul punto che le allegazioni sulla persistenza della capacità patrimoniale del Ca.Ro. non risultano dimostrate ma, piuttosto, contraddette proprio dalle condizioni previste in sede di separazione dal quale emerge che costui ha mantenuto per il proprio sostentamento l’importo mensile di 1.000,00 Euro con il quale dovrà provvedere, oltretutto, anche al 50% delle spese straordinarie dei due figli che lo stesso ha indicato in Euro 15.000,00 annui. Sicché risulta palese l’insufficienza del suo reddito a garantire l’adempimento dell’obbligazione contratta nei confronti dell’odierna appellante”.
Sotto la formale invocazione della violazione di legge, la ricorrente in realtà sostanzialmente sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso nella presente sede di legittimità.
Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente incidentale Ca.Ro. denunzia l’erroneità della sentenza n. 1530/2022 della Corte di Appello di Roma per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 156, 1322, 1333, 1411, 2901 cod. civ., artt. 29, 41 Cost., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”.
Lamenta che l’impugnata sentenza, in totale assenza di motivazione, ha ritenuto “palese la natura gratuita del negozio e, quindi, la non configurabilità nel caso di specie dell’ipotesi di “adempimento di un debito scaduto”, che era invece stata individuata in prime cure dal Tribunale ai sensi dell’art. 2901, comma 3, cod. civ. Conseguentemente, la corte territoriale ha accolto l’appello della banca, ritenendo indifferente qualsivoglia indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo di Lo.An., con ciò incorrendo in aperta violazione degli artt. 147, 148, 1322, 1333, 1411, 2901 cod. civ., artt. 29, 41 Cost.
4. Con il secondo motivo, articolato in due censure, denunzia “A. Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nonché per violazione degli artt. 112, 115 comma 1 e 116 comma 1 e 2 cod. proc. civ. ovvero B. Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione (in merito alla sussistenza del collegamento tra il trasferimento immobiliare disposto dal sig. Ca.Ro. in favore della sig.ra Lo.An. e le obbligazioni di mantenimento assunte dal primo) ed oggetto di discussione tra le parti – difetto per travisamento della prova (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come riformulato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis)”.
Lamenta che la corte territoriale ha omesso di riconoscere l’esistenza di un collegamento tra il trasferimento immobiliare disposto da esso Ca.Ro. in favore della Lo.An. e le obbligazioni di mantenimento assunte dal primo in favore della seconda.
5. Con il terzo motivo denunzia “Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 324, 329 co.2, 342, 346, 360 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.”.
Deduce che il vizio in epigrafe indicato coinvolge la sentenza nella parte in cui motiva, ritenendoli sottoponibili alla cognizione del giudice, sulla base degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, nonostante la mancanza di una domanda formulata in tal senso, l’assenza della loro produzione in primo grado, e l’inesistenza di specifica impugnazione degli stessi in appello.
6. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
6.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “È suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (Cass., n.11914/2008).
Ed ancora: “Il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell’altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.” (Cass., 17612/2018; Cass., 1144/2015; Cass., 1404/2016; Cass., 13364/2015).
Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la validità delle clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306; Cass., 11/11/1992, n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., dato che rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” ed alla finalità di una sistemazione “solutorio-compensativa”, comprensiva di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n. 11914/2008; Cass., n. 15603/2005).
Si è al riguardo precisato che tali clausole ed operazioni ad esse correlate possono invero rivelarsi in concreto lesive dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico in tal caso frapponendosi alla relativa impugnazione – ricorrendone i presupposti – mediante l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).
Né l’esperimento dell’azione revocatoria può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell’accordo di separazione, dato che l’azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell’obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell’ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente “convenzionale” (Cass. 12/04/2006, n. 8516).
6.2. Orbene dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione nell’impugnata sentenza.
Senza sottacersi che la qualificazione del trasferimento dei cespiti come atto a titolo gratuito o oneroso, e la ravvisata sussistenza nella specie dell’eventus damni per non avere il Ca.Ro. dimostrato la persistenza della propria capacità patrimoniale si sostanziano invero in valutazioni di fatto spettanti al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità.
7. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi, incidentale vanno rigettati.
8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, in via principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società EV.SP. Srl
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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