Vendita con patto di riscatto
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1) Nozione e la natura giuridica
art. 1500 c.c. patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta (bene mobile o immobile) mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore (le parti possono stabilire anche un prezzo inferiore) a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza (per evitare in assoluto che tale patto si traducesse in un strumento di usura).
Come già esplicitava il precedente Codice civile del 1865 all’art. 1515, anche il vigente art. 1500 descrive il riscatto (convenzionale) quale diritto a favore del venditore che si riserva di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la semplice restituzione del prezzo e il rimborso di (ben determinate) spese.
E tale diritto va esercitato entro il tassativo e improrogabile termine di due anni (se l’oggetto della vendita è bene mobile) o di cinque anni (se trattasi di bene immobile).
Il riscatto rientra quindi nel novero dei c.d. diritti potestativi.
1 – A teoria [1] – simile al recesso eccezionalmente retroattivo
ed è quindi atto di esercizio di un diritto potestativo di natura personale (potere di revoca), come tale insurrogabile ex art. 2900 c.c. ed incedibile separatamente dal contratto a cui inerisce e trasmissibile mortis causa.
Il riscatto della vendita non è, a differenza della condizione (art. 1360 c.c.), pienamente retroattivo, sia perché il venditore è tenuto, entro certi limiti, a mantenere le locazioni (art. 1500 c.c.) sia, soprattutto perché il venditore, per esercitare efficacemente il riscatto, non deve soltanto restituire il prezzo, ma anche rimborsare le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita (art. 1502).
2 – A teoria [2] – vendita sottoposta ad una condizione risolutiva potestativacon conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso l’art 1359 c.c. La dichiarazione di riscatto rileverebbe dunque alla stregua di un mero fatto, verificatosi il quale la vendita si risolverebbe con effetto retroattivo e dunque con efficacia anche per i terzi aventi causa del compratore.
Ultima Cassazione [3] che si è pronunciata in merito ha così statuito: la clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese; pertanto, ai fini dell’imposta di registro – che è imposta d’atto – l’atto di esercizio del riscatto non è qualificabile come atto traslativo inverso alla prima vendita.
In precedenza la medesima Cassazione [4] cosi stabiliva: il patto di riscatto introduce nella vendita una condizione risolutiva potestativa, il cui avveramento è rimesso alla libera determinazione del venditore e produce l’immediato ritorno della proprietà della cosa al medesimo, senza bisogno di un’apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà.
Ciò, mentre distingue il patto di riscatto da quello di retrovendita, che non è sufficiente a far riacquistare al venditore la proprietà della cosa senza una dichiarazione di volontà del compratore, vale a porre in rilievo l’efficacia reale del riscatto convenzionale, nel senso che il patto di riscatto non è legato ai soggetti che lo hanno stipulato, ma può essere ceduto senza il consenso del compratore e se trascritto — può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell’art. 1504 c.c.
2) La sua funzione
E’ evidente: agevolare il venditore ove questo sia costretto a vendere, in genere perché ha urgente necessità di denaro, ma spera che la situazione possa mutare in modo da consentirgli di riacquistare il bene alienato.
3) La situazione giuridica del compratore
Si tratta, senza dubbio, di una proprietà limitata (dal diritto del venditore), da taluni [5] ritenuta proprietà temporanea e da altri [6], più esattamente, proprietà risolubile.
Non vi è dubbio che il compratore potrà alienare questo suo diritto di proprietà analogamente a quanto dispone, in tema di condizione, l’art. 1357 c.c., ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati all’esercizio del riscatto.
Inoltre a tutela del proprio diritto potrà esercitare le azioni a difesa della proprietà, ma avrà correlativamente un godimento limitato, perché dovrà comportarsi in modo da conservare integre le ragioni del venditore (arg. ex art. 1358 c.c.).
4) La situazione giuridica del venditore
Si discute in dottrina riguardo alla titolarità sul bene se ha natura di:
diritto reale [7] – tale teoria si basa sulla considerazione che il titolare del diritto di riscatto può recuperare il bene anche dai subacquirenti (art. 1504 c.c.). Si tratterebbe, più precisamente, di un diritto di natura reale sui generis che non sarebbe in contrasto con il principio del numerus clausus, in quanto espressamente previsto dal codice.
diritto personale [8] – tale teoria si basa sul fatto questo diritto non può avere natura reale, in quanto una delle caratteristiche fondamentali di questi diritti è appunto la realità, vale a dire la relazione diretta ed immediata fra titolare e la cosa, carattere che manca alla situazione giuridica del venditore.
Più precisamente si tratta di un diritto potestativo [9] – poiché il potere di revoca produce automaticamente il mutamento dell’acquisto dell’acquirente a favore del venditore senza che sia necessario alcun comportamento (né positivo né negativo) da parte del compratore, il quale si trova in uno stato di libera soggezione.
A tutela del proprio diritto potrà invocare, alla pari dell’alienante sotto condizione risolutiva (art. 1356 c.c.) i rimedi conservativi cautelari qualora il comportamento del compratore pregiudichi o metta soltanto in pericolo il possibile ritorno del bene ovvero la consistenza o lo stato delle cose (sequestri, provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art 700 c.p.c., azioni di nunciazione).
5) Cedibilità e rinunzia al diritto di riscatto
Essendo un diritto personale non autonomo (perché esso è contenuto nella complessa posizione contrattuale del venditore) deve escludersi la possibilità di cederlo indipendentemente dall’intero rapporto giuridico.
L’intrasmissibilità non è assoluta, si può adoperare un altro mezzo tecnico affinché possa essere trasferito tale diritto, come nel caso della cessione del contratto [10], che renderà necessario, affinché ci sia il trasferimento, anche il consenso dell’acquirente ceduto.
Difatti, per la S.C. [11] la cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l’effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali (nella specie, la consegna) ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l’ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. c.c.
Già precedentemente la medesima Cassazione [12] prevedeva che nella vendita con patto di riscatto il venditore non potesse, senza il consenso del compratore, cedere ad un terzo estraneo al negozio, il diritto di riscattare il bene oggetto dello stesso, poiché detta cessione integrava (e tutt’ora integra) una modificazione che incideva non solo sulla struttura soggettiva ma anche su quella oggettiva del contratto, comportando l’obbligo del compratore di prestarsi al trasferimento della proprietà a favore del terzo senza che tale obbligo egli avesse mai assunto.
Infine, è bene precisare che nel caso in cui sopravvenga il fallimento del venditore dopo che la cosa venduta è già passata in proprietà al compratore, la curatela del fallimento non ha il potere di sciogliere unilateralmente il contratto, in base al disposto dell’art. 72, quarto comma, legge fall., bensì, in virtù del regime ordinario cui il contratto è soggetto (art. 1372 c.c.), può esercitare il diritto di riscatto, in funzione ricostruttiva o recuperatoria del patrimonio del fallito, offrendo in pagamento la restituzione del prezzo a suo tempo corrisposto all’acquirente [13].
6) FORMA
In quanto accessorio alla vendita, deve rivestire la stessa forma del contratto di compravendita (per relationem).
Si discute, invece, sulla possibilità che il patto di riscatto sia contenuto in un atto successivo alla vendita.
È preferibile la tesi negatrice sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, le quali hanno osservato che vendita e patto di riscatto costituiscono una fattispecie unitaria non suscettibile di frazionamento.
Ciò non toglie che il patto posteriore possa, in omaggio al principio interpretativo della conservazione del contratto (1367 c.c.) essere considerato come un negozio autonomo, identificato in un preliminare unilaterale di vendita (Pactum de retrovendendo), in quanto impegna soltanto il compratore, attuale proprietario.
Forse risulta più esatto ricondurre tale patto posteriore alla figura dell’opzione[15] a favore del venditore.
7) Trascrizione
[16]
E’ necessaria ai fini dell’opponibilità ai terzi in caso di vendita di immobili o di mobili registrati.
È lo strumento di pubblicità predisposto dall’ordinamento per rendere certi i fatti che riguadagno i beni immobili (artt. 2643 c.c.) e i beni mobili registrati (artt. 2683 e ss. c.c.)
Si attua attraverso degli appositi registri dove sono riportate le notizie essenziali del bene che interessa; per le automobili, ad esempio, è stato costituito il P.R.A. mentre per gli immobili presso i registri tenuti dalle conservatorie immobiliari (ora, però, la competenza è passata all’Agenzia del territorio ex l. 29.10.1991 e successive modifiche).
1) La trascrizione dell’atto di acquisto di un bene immobile non ne condiziona la validità (come avviene nel sistema tavolare austriaco) ma solo l’opponibilità ai terzi nel senso già chiarito in precedenza;
2) di conseguenza si conferma che nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico, anche se la gravità delle conseguenze relative alla mancata o ritardata trascrizione può far dubitare della semplice efficacia dichiarativa della stessa;
3) le trascrizioni per avere effetto devono essere continue, cioè trovarsi di seguito e collegate con i precedenti atti di acquisto (art. 2650 c.c.).
8) Termine
art. 1501 c.c. termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore a 2 anni per i beni mobili e di 5 per la vendita dei beni immobili. Se la parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale (se la parti nulla stabiliscono il termine è quello legale).
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Determinazione da parte del legislatore per tutelare l’esigenza di evitare un intralcio alla circolazione del bene venduto nel tempo utile per l’esercizio del diritto di riscatto.
Il termine convenzionale è prorogabile ma sempre entro il termine massimo legale.
È un termine di decadenza, che decorre dalla conclusione del contratto, e come tale in suscettibile di sospensione o interruzione.
Nel caso di vendita obbligatoria [17] il termine per il riscatto decorre dal momento in cui si producono gli effetto, ossia a trasferimento avvenuto, sia perché il presupposto indefettibile per il riscatto è l’acquisto della proprietà da parte del compratore sia perché in un’ipotesi tipica, la vendita di cosa futura, si riscatterebbe un bene che ancora non esiste.
Per una lontana pronuncia della S.C. [18] la lettera e la ratio della legge impongono, quindi, di ritenere che il termine utile all’esercizio del diritto decorre dal momento in cui la vendita viene a perfezione e che anche l’efficacia della condizione sospensiva, al cui verificarsi sia stato eventualmente subordinato l’esercizio del riscatto, dev’essere limitata al termine legale per il predetto esercizio e, quindi, al quinquennio nel caso di vendita d’immobile; al di là del predetto termine la condizione sospensiva diventa inefficace come che contraria alla norma imperativa relativa alla temporaneità del termine di riscatto.
Bisogna porsi la domanda se sia possibile, in una vendita cui acceda un diritto di riscatto, riscattare il bene venduto allorquando sia già scaduto il termine di pagamento in capo all’acquirente (ma, naturalmente, non quello per esercitare il riscatto). In altri termini, il venditore può esercitare la dichiarazione di riscatto antecedentemente il pagamento del prezzo dovuto dal compratore e dopo che siano scaduti i termini di cui all’art. 1498 c.c.?
La risposta è sicuramente positiva: basti solo pensare alla configurabilità del riscatto quale diritto potestativo.
D’altro canto, se si privasse il venditore della possibilità di riscattare il bene venduto si finirebbe col premiare (ingiustificatamente) il compratore inadempiente, penalizzando senza ragione (né logica, né giuridica) lo stesso venditore.
È di tutta evidenza che in questo caso al riscattante non competa l’onere di (ri)versare il prezzo del bene al riscattato. Oltre alla logica, sovviene la dizione della stessa legge che parla di restituzione del prezzo e di rimborso del prezzo; se il prezzo mai è stato versato al venditore nessun prezzo vi sarà da restituire.
E pure la giurisprudenza [19] che se ne è occupata ha esplicitamente dichiarato che nella vendita con patto di riscatto non è ipotizzabile un contratto complesso del quale, esaurita una prima componente, sia rimasta autonomamente in vita l’altra, costituente di per sé sola un contratto.
9) Dichiarazione di riscatto: offerta reale
art. 1503 c.c. esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto del riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi 1) – 2) – 3) vedi art 1502, il venditore decade da diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro 8 giorni dalla scadenza del termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità (e deve essere successivamente trascritta entro 60 giorni, altrimenti si consolidano i diritti acquistati dai terzi successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto)
Ha natura negoziale perché il venditore non si limita a comunicare il contenuto del suo diritto, ma manifesta la precisa volontà di riacquistare il bene; essa è materialmente compiuta da un notaio o da un pubblico ufficiale [20], i quali procedono a redigere un verbale da cui consti oltre all’oggetto dell’offerta, l’eventuale accettazione del pagamento da parte del creditore, con contestuale sua dichiarazione per quietanza e per liberazione delle garanzie, ovvero il rifiuto del pagamento stesso.
Per la Corte di Piazza Cavour [21] a norma dell’art. 1503 c.c., l’esercizio del diritto di riscatto non si esaurisce nella tempestiva dichiarazione recettiva del riscattante, ma richiede necessariamente, a pena di decadenza, che la stessa sia accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, o dalla offerta reale della somma entro otto giorni dalla scadenza del termine, se il compratore rifiuti di ricevere il pagamento.
Inoltre, per la medesima Corte [22], l’art. 1503 c.c. prescrive che la dichiarazione di riscatto deve precedere l’offerta reale e che questa deve essere fatta solo nel caso che il compratore rifiuti di ricevere il pagamento dei rimborsi offertigli in via non formale, tuttavia, queste disposizioni non sono dettate a pena di nullità, né sono inderogabili, e perciò non escludono che il venditore possa procedere contestualmente, con unico atto, alla dichiarazione di riscatto ed all’offerta reale della somma dovuta.
In questo caso, l’offerta reale, sia che venga eseguita a mezzo di notaio, sia che venga fatta a mezzo di ufficiale giudiziario, è soggetta, quanto alla forma, alla disciplina prevista dall’art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.c., in relazione all’art. 126 c.p.c. [23]
La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 1503 c.c., la quale prescrive che nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto a pena di nullità, è diretta a stroncare tentativi di speculazione, e cioè ad evitare che il venditore, il quale non abbia i mezzi all’uopo sufficienti, dichiari ugualmente di volere riscattare l’immobile, senza che di tale dichiarazione rimanga prova documentale, e tenti così di trarre un ingiusto profitto. Nelle vendite immobiliari, perciò, la dichiarazione di riscatto non è valida se non è fatta con atto scritto, che, pertanto, costituisce elemento essenziale del negozio unilaterale ricettizio, in cui si concreta la detta dichiarazione, da comunicarsi al compratore entro il termine stabilito. L’atto scritto può assumere tanto la forma della scrittura privata quanto quella dell’atto pubblico, ma mentre per la scrittura privata non è discutibile che sia necessaria la sottoscrizione della parte, senza la quale l’atto è da considerarsi giuridicamente inesistente, per l’atto pubblico, invece, la sottoscrizione può non essere necessaria [24].
È stato anche specificato [25] che l’invito rivolto dal venditore al compratore, affinché si presenti in un determinato giorno dinanzi a notaio, per la stipulazione dell’atto di ritrasferimento del bene, e per ricevere il pagamento del prezzo e degli accessori dovutigli, non integra un’offerta, ancorché non formale, di detto pagamento, la quale richiede che la relativa somma di denaro venga messa nella sfera di disponibilità del creditore, ma un mero preannuncio dell’offerta medesima, che si traduce in offerta effettiva il giorno in cui il venditore stesso si presenti dal notaio, dichiarandosi pronto ad eseguire il versamento. Pertanto, ove a tale ultima data sia già scaduto il termine pattuito per il riscatto, l’indicato invito deve ritenersi inidoneo ad escludere la decadenza del venditore dal diritto di riscatto, a norma dell’art. 1503 c.c.
Con l’esercizio del riscatto il venditore si limita a far rientrare nel proprio patrimonio il bene venduto e non anche a far cessare ex tunc i rapporti con il compratore: esercitato il riscatto non si può considerare come se mai fosse stato assunto alcun impegno da parte del riscattato e neppure può essere considerato (in modo limitativo) tale dichiarazione solamente quale rinunzia a far valere eventuali inadempimenti pregressi delle parti.
Anche la giurisprudenza [26] si è espressa per l’efficacia non retroattiva dell’esercizio del riscatto.
D’altra parte, basti solo a tal proposito considerare che, normalmente, il compratore sino all’esercizio del riscatto utilizza il bene venduto e non restituisce i frutti percetti (ciò per l’applicazione analogica alla fattispecie dell’art. 1361 comma 2, c.c.).
Per una sentenza di merito [27], poi, costituisce equivalenza all’esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore il riacquisto del possesso delle cose a suo tempo vendute con il patto di riscatto.
10) Obblighi del riscattante
art. 1502 c.c. obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore 1) il prezzo (pagamento in denaro contante e non per mezzo di assegni circolari o bancari, con la conseguenza che qualora il riscattato accettasse quei titoli, si avrebbe una datio in solutum), 2) le spese (1475) e 3) ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, (ad es. le spese notarili e per l’eventuale trascrizione, l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto) 4) le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumentato, 5) quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).
In tema di vendita con patto di riscatto, il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto, ai sensi dell’art. 1502 c.c., a rimborsare al compratore le spese che hanno aumentato il valore della cosa riscattata nei limiti dell’aumento, costituendo quindi oggetto della corrispondente obbligazione la spesa erogata dal compratore a vantaggio della cosa, e non l’utilità conseguitane, la quale viene in rilievo non per sé ma, nella misura in cui permanga al momento del riscatto, come limite (massimo) di detta obbligazione; al fine di non consentire un indebito arricchimento del venditore mediante acquisizione della cosa per lo stesso prezzo per il quale era stata venduta, nonostante l’incremento di valore apportatovi con suoi esborsi dal compratore, e di impedire, per converso, che il venditore medesimo debba sostenere un onere in difetto di sostanziale correlativo incremento del suo patrimonio, per fatto del compratore, sicuramente lecito ma posto in essere in una consapevole situazione aleatoria [28].
Se nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore, per esercitare validamente il diritto di riscatto, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine stabilito, il prezzo effettivamente ricevuto, la cui dissimulata pattuizione è quella che ha effetto tra le parti (art. 1414, secondo comma, c.c. [29]). Pertanto essi, qualora facciano offerta del prezzo simulato senza integrarla nel termine suddetto, incorrono nella sanzione della decadenza anche nel caso di ignoranza della simulazione, data l’irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione in cui essi sono subentrati al posto del venditore defunto [30].
Per altra pronuncia [31], sempre in tema di prezzo simulato, allorquando nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore per esercitare validamente il diritto di riscatto ed evitare la decadenza da esso, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine fissato, il prezzo effettivamente ricevuto e non quello simulato senza che al riguardo derivi al compratore un onere di informare della reale entità del prezzo gli eredi del venditore, non potendo questi ultimi invocare l’ignoranza della simulazione, data l’irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione nella quale essi sono subentrati al posto del venditore.
Infine, sul diritto di ritenzione, previsto all’ultimo comma dell’art. 1502 c.c., la Corte di legittimità [32] con una pronuncia non molto recente ha stabilito che in caso di vendita con patto di riscatto, lo ius retentionis è soltanto un mezzo di tutela, che importa, a favore del creditore, il potere di rifiutare la consegna della cosa dovuta fino al pagamento del credito, non già un diritto di godimento che abbia per conseguenza il potere di trarre profitto della cosa ritenuta, col farne propri i frutti senza renderne conto.
Poiché la vendita con patto di riscatto s’inquadra nello schema giuridico di un contratto sottoposto a condizione risolutiva, l’esercizio del riscatto da parte del venditore importa la risoluzione ex tunc della vendita, sempre che sussistano le condizioni stabilite dalla legge e dal contratto; conseguentemente, il compratore è tenuto a restituire i frutti fin dal momento in cui è idoneamente avvenuta la manifestazione di volontà da parte del venditore e non già dal momento successivo nel quale al patto viene data esecuzione mediante il rimborso del prezzo e degli accessori dovuti.
L’inattività del venditore che intenda riscattare, quando sia, dopo la manifestazione di volontà del riscatto, prolungata per lungo periodo di tempo, può importare, a norma dell’abrogato c.c. del 1865, decadenza dal diritto di riscatto, soltanto a condizione che il giudice, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ritenga di essere di fronte a circostanze tali da indurre a credere che la volontà di riscatto sia stata soltanto ostentata senza alcuna serietà e possibilità di tradurla in atto. Nella vendita con patto di riscatto, il giudizio del magistrato di merito sulla serietà dell’intenzione di esercitare il riscatto e sulla possibilità, da parte del riscattante, di attuarla, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
11) Finzione di avveramento del riscatto
Qualora l’esercizio del riscatto sia impedito per causa imputabile al compratore, deve ritenersi applicabile, quanto meno per analogia, l’art. 1359 c.c., norma che prevede la finzione di avveramento della condizione.
Se, ad es., il compratore ricorre ad artifizi idonei ad evitare che gli venga comunicata tempestivamente la dichiarazione di riscatto, si debbono considerare verificati egualmente gli effetti del ricatto stesso, ma, come ha avvertito la Cassazione, occorre che il venditore abbia adempiuto a tutti quegli oneri rispetto ai quali il comportamento del compratore non abbia spiegato alcuna influenza.
12) Effetti fra le parti successivi al riscatto
art. 1505 c.c. diritti costituiti dal compratore sulla cosa:
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni [33] fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai 3 anni.
art. 1604 c.c. vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Autorevole autore [34] – ha precisato che, per effetto dell’atto di riscatto, si verifica un ripristino della posizione di diritto in cui il venditore si trovava rispetto alla cosa al momento della conclusione del contratto.
Si verificherebbe, cioè, un riacquisto (da parte del riscattante/originario venditore) del diritto alienato; riacquisto che non consiste, però, in un ritrasferimento, bensì in un ritorno del diritto al medesimo titolo d’acquisto iniziale e nei limiti di tale titolo.
Questo inquadramento ha rilievo anche per la comunione legale fra i coniugi [35], perché, per la normale retroattività del riscatto, il bene riscattato conserva la natura personale che, eventualmente aveva al momento della conclusione del contratto.
13) Opponibilità ai terzi
art. 1504 c.c. effetti del riscatto rispetto ai terzi
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile (trascrizione).
Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato nei confronti del terzo acquirente
L’inopponibilità consegue
- per i beni mobili: all’eventuale acquisto ex art. 1153 c.c.
- per i beni immobili: alla posteriorità della trascrizione della dichiarazione di riscatto rispetto alla trascrizione dell’atto di acquisto da parte del terzo, purché siano trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto.Per la Cassazione [36] nella vendita con patto di riscatto, la disposizione del secondo comma dell’art. 1504 c.c. secondo cui, in caso di successive alienazioni della cosa, il riscatto dev’essere esercitato nei confronti del terzo acquirente se l’alienazione è stata notificata al venditore, non preclude l’esercizio del riscatto direttamente nei confronti del terzo acquirente nel caso in cui il venditore sia venuto a conoscenza della subalienazione attraverso un mezzo diverso dalla notificazione prevista da detta norma.La portata della disposizione in esame, infatti, in coerenza con la natura reale dell’istituto e i principi informatori di esso, è quella di tradurre in obbligo ciò che, in mancanza della notificazione, sarebbe stata semplice facoltà del venditore.
14) Figure affini e quelle vietate
- La vendita fiduciaria a scopo di garanziaPer la S.C. [37] la vendita fiduciaria a scopo di garanzia si distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l’obbligo, derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore–creditore diverrà proprietario dell’immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine stabilito. Data la nullità di tale patto, la prova di siffatta simulazione può essere data con testimoni e presunzioni anche inter partes.
- Pactum de retrovendendo
Ha carattere puramente obbligatorio e non reale, con cui l’acquirente si obbliga a rivendere all’alienante il bene a date condizioni.
Questo patto non può essere trascritto, e non è così opponibile ai terzi subacquirenti.
- Pactum de retroemendo (patto di ricompra)Obbliga il venditore a riacquistare il bene a richiesta del compratore, il quale decide di acquistare un altro bene dallo stesso venditore o da un terzo
- Pactum displicentiae o recesso con caparra penitenziale [38] Con cui le parti stabiliscono che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto perdendo la caparra prestata o restituendo il doppio di quella ricevuta.Ma la differenza con la vendita con diritto di riscatto è chiara: il recesso è possibile solo nella fase in cui il contratto non sia stato ancora eseguito, neppure per quanto riguarda il trasferimento del diritto; il riscatto, invece, agisce sul contratto integralmente eseguito.Se, poi, il patto fosse destinato ad operare dopo il trasferimento del bene, si tratterrebbe, in realtà, di un vero e proprio riscatto e sarà applicabile la disciplina restrittiva prevista agli artt. 1500 e ss.
Si considerano fatte con frode e perciò in opponibili al venditore riscattante le locazioni intenzionalmente concluse tra compratore e terzo allo scopo di pregiudicare l’interesse del venditore alla libera disponibilità ed al pieno godimento della cosa dopo il riscatto.
Si presume conclusa in frode dell’alienante la locazione stipulata allo scadere del termine per il riscatto.
- In merito, poi, alle finalità di garanzia (patto commissorio)
art. 2744 c.c.divieto del patto commissorio
E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.
Per una pronuncia della Cassazione [39] con riferimento al divieto del patto commissorio, posto che qualunque negozio sia stato posto in essere, anche se astrattamente lecito, nondimeno è colpito da nullità, perché in frode alla legge, quando le parti abbiano voluto conseguire i risultati proibiti dalla norma di cui all’art. 2744 c.c., è nulla la vendita con patto di riscatto con esclusiva finalità di garanzia.
Mentre, in precedenza, altra Cassazione [40] in tema ebbe modo di affermare che la vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 c.c., anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 c.c., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l’effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e in conseguenza, anche cronologica, del suo inadempimento) del patto di riscatto che attribuisce al venditore soltanto il potere di conseguire a pena di decadenza nel termine e con le modalità fissate dalla legge — il riacquisto del bene, ma prescinde da qualsiasi incidenza sull’effetto reale della vendita, che avviene immediatamente e direttamente per effetto del solo consenso dei contraenti ex art. 1376 c.c., indipendentemente dal mancato esercizio del riscatto. Né, d’altra parte, lo scopo di garanzia può, di per sé, determinare la nullità della vendita con patto di riscatto sotto il profilo della illiceità del motivo ai sensi dell’art. 1345 o del negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
Ma con altra successiva pronuncia la Cassazione [41], ha statuito categoricamente che il divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., si applica anche alle alienazioni in garanzia risolutivamente condizionate. In altre parole è nulla la vendita con patto di riscatto, quando il trasferimento della proprietà, solo in apparenza immediato, è stato voluto allo scopo di garantire l’adempimento di un’obbligazione, avendo avuto le parti il reale intento di attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del debitore.
Da ultimo [42] la medesima Corte ha affermato che è senza dubbio corretto affermare che la vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra un debitore ed un creditore nell’intento di costituire una garanzia con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita.
Sempre per ultima Cassazione [43], invece, va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l’adempimento di un’obbligazione con riguardo all’eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto o, infine, quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre. Sicché, va esclusa la sussistenza dei presupposti finalizzati alla configurabilità del patto commissorio; peraltro, il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all’esatto adempimento.
Ancora per ultima Cassazione [44] ciò che assume rilievo, pertanto, ai fini dell’operatività del divieto, è il profilo funzionale dell’operazione, nel senso che l’assetto d’interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti dev’essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, restando invece irrilevanti la natura obbligatoria, traslativa o reale del contratto attraverso il quale si realizza il predetto intento, il momento in cui l’effetto traslativo è destinato a realizzarsi, lo strumento negoziale destinato alla sua attuazione e la stessa identità delle parti che abbiano posto in essere i negozi preordinati al conseguimento del predetto risultato: al di fuori dell’ipotesi tipica contemplata dall’art. 2744 cod. civ., caratterizzata dalla costituzione in garanzia di un bene di cui il creditore è destinato ad acquistare automaticamente la proprietà in caso d’inadempimento, l’operatività del divieto è infatti subordinata alla configurabilità del negozio come mezzo per eludere tale norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 cod. civ. [45].
In quest’ottica, pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute [46].Principio ripreso anche da ultima Cassazione
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23670
secondo la quale, appunto, una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 cod. civ. (Cass. 16953 del 20/06/2008).
In definitiva anche un contratto preliminare di compravendita con patto di riscatto [47] può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, nel caso in cui la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro il termine previsto per l’esercizio del riscatto, della somma precedentemente o coevamente mututata dal promittente compratore e se risultino, quindi, provati sia la stipulazione di un contratto di mutuo preesistente o coevo al contratto preliminare sia il nesso di strumentalità tra i due negozi.
- Sale and lease back
Ottima disamina in merito alle differenze e le similitudini tra i due istituti viene fornita da una pronuncia della Cassazione[48] secondo la quale il contratto di “sale and lease back” si configura secondo uno schema negoziale, socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all’estero, nella pratica degli affari), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione (e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai “tipi” negoziali codificati), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un proprio bene di natura strumentale da parte di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in “leasing” all’alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo. Manca, pertanto, nella fattispecie negoziale “de qua” quella trilateralità propria del leasing, potendo essere due (e soltanto due) i soggetti dell’operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l’imprenditore assume la duplice veste del fornitore–venditore e dell’utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell’antico costituto possessorio. Ne consegue che il negozio di sale and lease back viola la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, sol che (e tutte le volte che) il debitore, allo scopo di garantire al creditore l’adempimento dell’obbligazione, trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all’esito dell’adempimento dell’obbligazione, senza, peraltro, prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la “ratio” del contratto di compravendita, mentre l’esistenza di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il “sale and lease back” quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (nell’affermare il principio di diritto che precede la Corte Suprema ha, con riferimento alla fattispecie concreta, ritenuto l’esistenza di un patto commissorio celato sotto le vesti del leasing finanziario, con esclusione della fattispecie del sale and lease back – pur predicata dalla corte di merito – atteso il carattere trilatero del contratto stipulato dalle parti e rilevata altresì l’indiscutibile esistenza di un collegamento negoziale tra gli atti di compravendita, fideiussione, accensione di ipoteca e locazione finanziaria nella specie intervenuti).
15) Riscatto contro gli eredi del compratore
art. 1509 c.c. riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta anche quando la cosa venduta e tuttora indivisa.
Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
La disciplina esposta si ritiene applicabile, in via d’interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui all’acquirente con patto di riscatto succedano, inter vivos, più soggetti.
16) Vendita con riscatto di un bene in comunione[49]
Vendita congiuntiva di una cosa indivisa
art. 1507 c.c. vendita congiuntiva di una cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Vendita separata di una cosa indivisa
art. 1508 c.c. vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Vendita di parte indivisa di una cosa
art. 1506 c.c. riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione (può essere lo stesso compratore) deve proporre la domanda anche in confronto del venditore (litisconsortio necessario).
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Se per effetto della divisione, tutta la cosa sia stata assegnata al compratore con patto di riscatto, il venditore (originario), esercitando il riscatto, determinerà nuovamente la comunione ridiventando titolare della sua quota.
La ratio della disciplina del 2 co è quella di evitare che il riscatto possa essere esercitato nei confronti dell’aggiudicatario e quindi possa creare una comproprietà, atteso che questo pericolo finirebbe per determinare un deprezzamento della cosa venduta all’asta.
Per questo motivo è invece possibile esercitare il riscatto pur dopo la divisione in natura, perché allora esso avrà come termine di riferimento oggettivo la porzione di cosa assegnata al compratore.
Note
[1] Bianca – Puleo – Rubino – Mirabelli – Gabrielli – Capozzi
[2] Greco e Cottino – Rescigno – Pelosi e giurisprudenza prevalente
[3] Corte di Cassazione, sezione TRI civile, sentenza 18 novembre 2011, n. 24252
[4]Corte di Cassazione, sentenza 16-5-75, n. 1895, secondo altra pronuncia: poiché la vendita con patto di riscatto costituisce un negozio sottoposto alla condizione risolutiva potestativa dell’esercizio del riscatto da parte del venditore, che elimina con effetto retroattivo gli effetti dell’alienazione, mentre il patto di retrovendita, obbligando ad una successiva stipulazione, si configura come un contratto preliminare che vincola il compratore a rivendere l’oggetto al venditore, sulla base di un rapporto meramente obbligatorio che interessa i soli contraenti ed ha effetto dalla data della nuova stipulazione, la prospettazione dell’esistenza di un patto di retrovendita, per la prima volta, nella fase di cassazione del giudizio, svoltosi sul presupposto della sussistenza di un patto di riscatto, risolvendosi in una istanza di accertamento di elementi che non hanno formato oggetto di esame precedente, è inammissibile. Corte di Cassazione, sentenza 3-11-79, n. 5705. Ancora per altra sentenza con riguardo a compravendita, la clausola che accordi ad entrambi i contraenti il potere di far venir meno gli effetti del contratto non può essere ricondotta nell’ambito del patto di riscatto, contemplato dall’art. 1500 c.c. con riferimento soltanto al venditore, ma può integrare, sulla base dell’individuazione dell’effettiva volontà degli stipulanti, una condizione risolutiva potestativa (non rientrante nella previsione di nullità di cui all’art. 1355 c.c., inerente alla condizione meramente potestativa di tipo sospensivo), ovvero un patto di recesso ex art. 1373 c.c., considerando che il primo comma di tale ultima norma, ove esclude il recesso dopo l’esecuzione del contratto, è suscettibile di deroga convenzionale. Corte di Cassazione, sentenza 25-1-92, n. 812
[5] Costanza – Luminoso
[6] Pelosi – Cervelli – Capozzi
[7] Gorla – Costanza – Luminoso – Bocchini
[8] Romano – Rubino – Mirabelli – Greco – Cottino – Pelosi – Luzzatto
[9]La posizione soggettiva del venditore per effetto del patto di riscatto si configura come un diritto potestativo di natura personale e di conseguenza non è cedibile al terzo se non mediante una vera e propria cessione dell’intero contratto di vendita, cui il patto di riscatto accede, secondo i principi generali in materia di contratti con prestazioni corrispettive di cui agli artt. 1406 e segg c.c. Infatti nella vendita con patto di riscatto non è ipotizzabile un contratto complesso del quale, esaurita una prima componente, sia rimasta autonomamente in vita l’altra, costituente per se sola un contratto con prestazione a carico di una sola parte e, quindi, cedibile unilateralmente a norma dell’art. 1260 c.c. Corte di Cassazione, sentenza 24-9-79, n. 4921
[10] Per una maggiore consultazione sulla cessione del contratto aprire il seguente collegamento on-line La cessione del contratto
[11]Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24252 del 18-11-2011
[12]Corte di Cassazione, sentenza 20-12-88, n. 6963
[13]Corte di Cassazione, sentenza 3-4-91, n. 3478
[14] Per una maggiore consultazione sulla forma in senso generale già affrontata nel saggio La compravendita cfr. par.fo 1) lettera B), punto 3) la forma, lettera A) la forma 19
[15] Per una maggiore consultazione sull’opzione aprire il seguente collegamento on-line L’Opzione
[16]Per una maggiore consultazione sulla trascrizione in senso generale già affrontata nel saggio La compravendita cfr. par.fo 1) lettera B), punto 3) la forma, lettera A) la trascrizione, pag. 21
[17] secondo la dottrina prevalente Capozzi – Bianca – Greco – Cottino e parte della giurisprudenza
[18]Corte di Cassazione, sentenza 14-12-62, n. 3347
[19] Corte di Cassazione, sentenza 24 settembre 1979, n. 4921
[20]L’esercizio del diritto di riscatto richiede non solo l’apposita dichiarazione del venditore, da comunicarsi al venditore entro il termine fissato, ma anche la corresponsione, entro lo stesso termine, delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Per tale rimborso è sufficiente, al fine di evitare la decadenza dal diritto di riscatto, che anteriormente alla scadenza di detto termine (sia esso quello legale o quello convenzionale) il venditore faccia offerta non formale, purché seria e concreta, del prezzo e delle somme accessorie da lui dovute. Tuttavia, dopo la scadenza del termine e di fronte al rifiuto del compratore di ricevere il pagamento dei rimborsi e di acconsentire al riscatto, è necessaria entro otto giorni dalla scadenza del termine l’offerta reale di tali rimborsi, che non può trovare valido equipollente nell’invito a comparire davanti a un notaio per l’esecuzione del riscatto o nella proposizione di un’azione giudiziaria circa il riscatto medesimo o in offerta di pagamento meramente verbali, in quanto la decadenza dal diritto di riscatto non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto a tale scopo dalla legge. Corte di Cassazione, sentenza 17-4-68, n. 1133
[21]Corte di Cassazione, sentenza 3-11-79, n. 5705
[22]Corte di Cassazione, sentenza 8-2-69, n. 434
[23] Corte di Cassazione, sentenza 8-2-69, n. 434. Nella specie, è stata ritenuta valida, a norma dell’art. 1503 c.c. la dichiarazione di riscatto contenuta in un processo verbale di offerta reale, sottoscritto dal solo ufficiale giudiziario, e non anche dal venditore
[24]Corte di Cassazione, sentenza 8-2-69, n. 434
[25]Corte di Cassazione, sentenza 14-7-79, n. 4127
[26] per tutte, Corte di Cassazione, sentenza 12 dicembre 1986, n. 7385
[27] Tribunale Milano, sezione III, sentenza 6 giugno 2002, n. 7337
[28]Corte di Cassazione, sentenza 22-2-83, n. 1332
[29] Per una maggiore consultazione sulla simulazione aprire il seguente collegamento on-line La simulazione
[30]Corte di Cassazione, sentenza 29-5-78, n. 2703
[31]Corte di Cassazione, sentenza 9-3-85, n. 1916
[32]Corte di Cassazione, sentenza 1-8-60, n. 2245
[33] Per una maggiore consultazione sul contratto di locazione aprire il seguente collegamento on-line La locazione – par.fo 10) Il trasferimento della cosa locata
[34] Luminoso
[35] Per una maggiore consultazione sulla comunione legale aprire il seguente collegamento on-line La comunione legale tra i coniugi e lo scioglimento
[36]Corte di Cassazione, sentenza 16-5-75, n. 1895
[37]Corte di Cassazione, sentenza 6-6-83, n. 3843
[38] Per una maggiore consultazione sulla caparra aprire il seguente collegamento on-line Il rafforzamento degli effetti del contratto: 1) la clausola penale; 2) la caparra confirmatoria; 3) la caparra penitenziale
[39]Corte di Cassazione, sentenza 28-9-94, n. 7890
[40]Corte di Cassazione, sentenza 12-12-86, n. 7385
[41]Corte di Cassazione, sentenza 11-2-98, n. 1396
[42] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2013, n. 25429
[43] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6175
[44] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2014, n. 8957
[45]Corte di Cassazione, sezione II, 10 marzo 2011, n. 5740; Corte di Cassazione 5 marzo 2010, n. 5426; Corte di Cassazione 19 maggio 2004, n. 9466
[46]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2007, n. 2725;Corte di Cassazione, sentenza 20 luglio 2001, n. 9900; Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 agosto 2006, n. 17705
[47]Corte di Cassazione, sentenza 19-9-92, n. 1074
[48] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1273
[49] Per una maggiore consultazione sulla comunione aprire il seguente collegamento on-line La comunione
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