Variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2021| n. 32828.

In tema di variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore, fermo restando il principio di cui all’art. 1659 c.c. che vieta all’appaltatore di utilizzare materiali o forme diverse da quelle previste, ancorché di maggior pregio, costui non può sostituirsi al committente nella scelta delle modalità esecutive idonee a caratterizzare l’opera a lui commissionata secondo quanto manifestato dallo stesso committente al momento della conclusione del contratto, considerato che la norma citata presidia la conformità del risultato alle aspettative di questo ultimo. Nondimeno, può escludersi l’illiceità della variazione allorché questa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, rivesta scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in contratto.

Ordinanza|9 novembre 2021| n. 32828. Variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore

Data udienza 27 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto privato – Opposizione a decreto ingiuntivo – Saldo di alcune opere extracontratto – Decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 380 c.p.c. – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26176-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 35/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11.8.2005 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2005, con il quale il Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 24.906,10 alla (OMISSIS) del geom. (OMISSIS), a saldo di alcune opere extra-contratto eseguite dalla stessa, in qualita’ di appaltatore, su un immobile di proprieta’ dell’opponente. L’attore esponeva, in particolare, di aver gia’ saldato interamente quanto dovuto all’appaltatore in forza del contratto con esso intervenuto, inclusa la somma di Euro 2.084,43 per lavori in eccesso rispetto a quelli originariamente preventivati; di non aver commissionato alcuna ulteriore lavorazione, e che comunque (OMISSIS) non aveva eseguito le opere per le quali pretendeva di aver diritto ad un ulteriore pagamento; eccepiva, infine, l’esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall’appaltatore.
Nella resistenza di quest’ultimo, il Tribunale di Sassari accoglieva solo in parte l’opposizione, condannando l’opponente al saldo dell’importo di Euro 16.882 a fronte delle opere aggiuntive eseguite dall’impresa rispetto a quanto originariamente preventivato.
Interponeva appello il (OMISSIS) e si costituiva, resistendo al gravame, la ditta appaltatrice. A seguito del fallimento di quest’ultima, il giudizio di seconda istanza veniva interrotto e riassunto nei confronti del fallimento (OMISSIS). Infine, con la sentenza impugnata, n. 35/2019, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Il Fallimento (OMISSIS), intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

 

Variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 43, della L. n. 5 del 2006, articolo 41, articoli 300, 304, 101 e 75 c.p.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto -a seguito del deposito, eseguito in data 7.3.2017 da parte del curatore del Fallimento (OMISSIS), della sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in data 29.10.2014- dichiarare la nullita’ di tutti gli atti compiuti successivamente all’apertura della procedura concorsuale, poiche’ la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del giudizio, a prescindere dalla dichiarazione dell’evento interruttivo e dalla sua conoscenza effettiva in capo alle altre parti.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 43 L. Fall., come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, e dell’articolo 300 c.p.c., perche’ il giudice di seconde cure avrebbe dovuto accogliere il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva dedotto il vizio di cui al primo motivo.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro intima connessione, sono infondate.
Come diverse volte ribadito da questa Corte, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c. e’ necessaria la conoscenza dell’evento che determina l’interruzione del processo, la quale dev’essere legale, cioe’ deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12890 del 26/06/2020, Rv. 658021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33157 del 16/12/2019, Rv. 656302; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015, Rv. 634500; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013, Rv. 625604; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010, Rv. 611451) e deve investire, non gia’ la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli’ effetti giuridici dell’evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio.
La tesi e’ stata recentemente avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo cui “In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo e’ automatica ai sensi dell’articolo 43 L. Fall., comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’articolo 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilita’ ai sensi degli articoli 52 e 93 L. Fall., per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non gia’ conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021, Rv. 661210).
Da quanto precede deriva che, sin tanto che l’evento interruttivo non e’ stato formalmente comunicato alle parti del giudizio, mediante il deposito -ad opera del curatore- della copia della sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS), il processo e’ regolarmente proseguito; gli atti compiuti nell’intervallo temporale compreso tra il 29.10.2014 (data di apertura del fallimento) ed il 7.3.2017 (data di deposito della sentenza da parte del curatore) conservano dunque piena efficacia.
Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1659 c.c., perche’ la Corte distrettuale, a fronte delle deposizioni dei testimoni escussi in corso di causa -riprodotte, nelle parti salienti, nel motivo di doglianza- che avevano confermato il fatto che il committente si trovava all’estero e non seguiva i lavori, avrebbe dovuto escludere la consapevolezza del predetto circa la variante eseguita dall’appaltatore, sulla cui base questi aveva fondato l’ulteriore pretesa creditoria oggetto del contendere. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la Corte isolana avrebbe dovuto ritenere insufficiente, ai fini della prova dell’autorizzazione del committente ai lavori in variante, il solo stato di avanzamento lavori, in difetto di specifica dichiarazione di consenso redatta in forma scritta.
La censura e’ inammissibile.
La Corte territoriale da’ atto, nella sentenza impugnata, che se da un lato il (OMISSIS) non aveva seguito di persona le opere, perche’ impegnato per lavoro all’estero, tuttavia le stesse erano state supervisionate dalla moglie, all’epoca con lui convivente. Le varianti eseguite in corso d’opera, in particolare, erano state autorizzate dal direttore dei lavori – (OMISSIS) -il quale aveva dichiarato che era stato il committente a richiederle, senza nulla osservare in relazione al S.A.L. che era stato predisposto all’esito del completamento delle predette variazioni. Inoltre, la Corte di Appello precisa che “Comparando il computo metrico originario e lo stato di avanzamento al 3012-02 emerge che non sono registrate nuove categorie di lavorazioni, ma quantita’ diverse dei lavori gia’ previsti, nella misura riassunta dal c. t. u. nella tabella riepilogativa inserita nella relazione, ove sono evidenziati i correttivi applicati al conteggio a seguito dei rilevamenti effettuati”(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Con tale articolato, e decisivo, passaggio della motivazione la Corte sassarese afferma, in sostanza, che la variante in discussione non aveva contenuto qualitativo -cioe’ non aveva comportato l’esecuzione di opere di tipologia diversa, o ulteriori, rispetto a quelle originariamente previste- ma solo quantitativo, essendo variate, appunto, soltanto le quantita’ dei lavori gia’ previsti; e che la stessa era stata, in ogni caso, autorizzata o comunque approvata dal committente, ancorche’ non presente fisicamente in loco, perche’ impegnato all’estero per motivi di lavoro.
La censura proposta dal (OMISSIS) non si confronta in modo adeguato con tale statuizione: in particolare, il ricorrente non supera l’affermazione secondo cui la variante era stata da lui stesso richiesta, che di per se’ e’ sufficiente ad escludere l’operativita’ dell’articolo 1659 c.c., con conseguente inapplicabilita’ del rigoroso regime della prova previsto dal comma 2 di detta disposizione.
Inoltre, il ricorrente non soltanto non dimostra, ma neppure allega, che la variante avesse -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale- un contenuto qualitativo, ed una estensione tale da implicare, tanto in termini assoluti, quanto in relazione all’economia complessiva dell’appalto, una notevole e sostanziale modificazione dei termini del sinallagma originario.
In proposito, e’ opportuno ribadire che, anche in relazione alle variazioni eseguite autonomamente dall’appaltatore, e fermo restando il principio per cui l’articolo 1659 c.c. vieta all’appaltatore la possibilita’ di utilizzare materiali o forme diverse da quelle previste, ancorche’ di maggior pregio, non potendosi egli sostituire al committente nella scelta delle modalita’ esecutive idonee a caratterizzare l’opera commissionatagli secondo le preferenze dal predetto manifestate al momento della conclusione del contratto, ed essendo la norma in esame finalizzata ad assicurare la conformita’ del risultato alle aspettative del committente, puo’ tuttavia escludersi l’illiceita’ della variazione, qualora essa, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, abbia scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 27/07/1984, Rv. 436344).
Analogo criterio vale, del resto, in relazione alle variazioni ordinate dal committente, in relazione alle quali l’articolo 1661 c.c. ammette l’esercizio dello ius variandi a condizione che il loro valore sia contenuto nei limiti del sesto del corrispettivo originariamente convenuto – comma 1 – e qualora esse non implichino una notevole modificazione della natura dell’opera o dei quantitativi previsti per le singole categorie di lavori necessari per la sua esecuzione – comma 2 – (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10201 del 20/06/2012, Rv. 623125).
Inoltre, e per concludere, il ricorrente neppure allega di quale tipologia di appalto si trattasse, nel caso specifico; ovvero, ed in particolare, se il contratto fosse stato concluso a corpo, ovvero a misura. Circostanza, questa, suscettibile di spiegare effetti significativi sui diritti delle parti, in relazione alle opere aggiuntive o modificative, rispetto a quelle originariamente previste, realizzate dall’appaltatore.
La censura in esame difetta dunque del richiesto grado di specificita’, e comunque non e’ idonea a confrontarsi in modo adeguato con la statuizione di merito della Corte distrettuale, secondo cui, nel caso di specie, la variante era stata richiesta dal (OMISSIS) ed aveva comportato soltanto una variazione quantitativa delle opere previste.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attivita’ difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimita’.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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