Valutazione della prova indiziaria

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5439.

La massima estrapolata:

In tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se puo’ escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piu’ verosimile

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5439

Data udienza 11 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di Trento che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, in data 10 ottobre 2017, ha parzialmente riformato – assolvendo l’imputato dal reato associativo di cui al capo 1, rideterminando la pena e confermando nel resto – la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) (alias (OMISSIS)) alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati a lui ascritti ai capi 9 e 10 della rubrica. Al capo 9 e’ contestato allo (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), il delitto di ricettazione di un’autovettura Audi, A6 risultata rubata a (OMISSIS) giusta denuncia sporta dal medesimo in data 20 novembre 2013 (reato contestato come commesso in (OMISSIS)); al capo 10 si contesta allo (OMISSIS), sempre in concorso con il (OMISSIS) e il (OMISSIS), di avere commesso alcuni furti in abitazione in (OMISSIS) (sempre il (OMISSIS), in ore serali), quattro dei quali consumati (presso le abitazioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e uno tentato (presso l’abitazione di (OMISSIS)), con le aggravanti della violenza sulle cose e del numero di tre persone concorrenti.
Per i suddetti reati e’ contestata allo (OMISSIS) la recidiva specifica e infraquinquennale.
Secondo quanto affermato dalla Corte gigliata, il monitoraggio delle azioni furtive commesse il (OMISSIS) avveniva grazie al fatto che, sulla Audi A6 del (OMISSIS), era installato un sistema satellitare GPS, che ne permetteva la localizzazione sia in corrispondenza del tragitto prima e dopo i furti di cui al capo 10, sia in corrispondenza dei luoghi ove venivano poi commessi i furti stessi; la partecipazione alle condotte criminose dello (OMISSIS), si legge nella sentenza d’appello, avveniva in base ad immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza installato presso un’area di servizio Agip sulla via (OMISSIS), ove la sera del (OMISSIS), al rientro dalle azioni furtive, lo (OMISSIS) veniva riconosciuto come il soggetto che stava facendo rifornimento all’autovettura; lo stesso (OMISSIS), poi, veniva visto il giorno dopo presso il bar Laquale assieme al coimputato (OMISSIS): i due, alla vista degli agenti, tentavano di darsi alla fuga, ma cio’ non impediva agli operanti di fermare i due e di riconoscere nello (OMISSIS) il soggetto che il giorno precedente era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza dell’area di servizio Agip nell’atto di fare rifornimento.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo (OMISSIS), con atto preceduto da una premessa riassuntiva ed articolato in tre ordini di motivi.
2.1. Con il primo motivo, l’esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di penale responsabilita’ dello (OMISSIS) in ordine ai furti in abitazione di cui al capo 10. In estrema sintesi, si contesta che il riconoscimento dello (OMISSIS) nel momento in cui egli fece rifornimento costituisca prova della sua compartecipazione alle precedenti azioni furtive, stante l’impossibilita’ di effettuare un pedinamento dell’Audi e di riconoscere gli occupanti del mezzo nelle fasi precedenti (impossibilita’ comprovata da quanto si legge nell’annotazione di servizio della Squadra mobile di Firenze, in atti); ed anche il riconoscimento dello (OMISSIS) il giorno dopo risulta in realta’ scarsamente affidabile, in quanto lo (OMISSIS) vi viene descritto come “verosimilmente somigliante” a colui che la sera prima aveva effettuato il rifornimento dell’Audi. Sul piano della logicita’ della prova, poi, l’esponente contesta che possa affermarsi come certa la sua partecipazione ad azioni furtive avvenute a 43 km di distanza sulla sola base della sua presenza come passeggero, alcune ore dopo, sull’auto utilizzata dai ladri per commettere i furti; e osserva che, al riguardo, l’onere della prova circa la tenuta logica di questo ragionamento probatorio grava sull’accusa, e non sull’imputato. Ne’ del resto puo’ affermarsi in modo certo che tra (OMISSIS) (luogo delle azioni furtive) e il distributore Agip vi sia stata una singola sosta, stante il fatto che e’ la stessa Polizia ad annotare l’impossibilita’ di pedinare l’Audi a vista.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito all’affermazione di penale responsabilita’ per il delitto di ricettazione di cui al capo 9: responsabilita’ che, apoditticamente, e’ stata ritenuta esclusivamente sulla base dell’utilizzazione dell’autovettura rubata anche da parte dello (OMISSIS), che, in realta’, viaggiava su di essa come mero trasportato sul sedile posteriore e quindi non aveva la disponibilita’ del veicolo.
2.3. Con il terzo motivo. si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata esclusione, nella determinazione della pena, dell’aggravante del numero di tre persone (articolo 625 c.p., comma 1, n. 5) pur a fronte del fatto che almeno uno dei presunti correi ( (OMISSIS)) e’ stato assolto con sentenza passata in giudicato ed allegata al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, in tutti e tre i motivi in cui esso e’ articolato.
1.1. Iniziando dai primi due, nei quali si contesta l’affermazione di penale responsabilita’ dello (OMISSIS) in ordine ai capi 9 e 10, vale per entrambi il principio in base al quale, se e’ vero che il ricorso per cassazione non puo’ risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio – il cui apprezzamento, come noto, e’ demandato ai giudici di merito e non e’ consentito in sede di legittimita’ -, nondimeno il sindacato della Corte di Cassazione e’ ammesso laddove esso abbia ad oggetto lo scrutinio circa la tenuta logica e la congruita’ del ragionamento probatorio contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.
Cio’ vale, in particolare, laddove si contesta che le prove dell’affermazione di responsabilita’ abbiano carattere di convergenza indiziaria ex articolo 192 c.p.p., comma 2, con cio’ che ne consegue sul piano della tenuta dei requisiti della necessaria gravita’, precisione e concordanza che devono sostenere gli indizi posti a base della condanna.
Al riguardo si afferma in giurisprudenza che l’esame della gravita’, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimita’ consiste nel controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall’articolo 192 c.p.p., controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicita’ del discorso motivazionale (cfr. Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002 – dep. 2003, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 – dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).
Piu’ recentemente si e’ precisato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se puo’ escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piu’ verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995).
1.2. Venendo al caso di specie, la Corte di merito afferma che la presenza dello (OMISSIS) come passeggero a bordo dell’Audi A6 rubata 4 giorni prima a (OMISSIS), accertata unicamente in base a un fotogramma successivo di alcune ore rispetto alle azioni furtive (nel momento in cui lo (OMISSIS) scende dal sedile posteriore dell’auto ed effettua rifornimento di benzina a Firenze), costituisca indizio che contribuisce ad affermare in modo univoco la sua penale responsabilita’, sia come compartecipe delle azioni furtive realizzate alcune ore prima da individui che avrebbero utilizzato la stessa vettura, sia come compartecipe della comune disponibilita’ della stessa quale provento di furto. A sostegno del proprio asserto, peraltro, la Corte gigliata accenna anche al fatto che lo (OMISSIS) disponeva, nella propria rubrica, del numero di telefono del coimputato (OMISSIS): il quale pero’ – come documentato dal ricorrente – e’ stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
1.3. Il ragionamento probatorio della Corte di merito quanto alla compartecipazione dello (OMISSIS) alle azioni furtive (di cui al capo 10 della rubrica) avrebbe sicuramente ben altro sostegno ove fosse stato valorizzato, ad esempio, un costante monitoraggio dell’autovettura durante il suo tragitto e se ne fosse ricavata, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, la prova che lo (OMISSIS) fu a bordo per tutto il percorso; ma di tale elemento, che potrebbe avere portata decisiva, non v’e’ traccia nel percorso argomentativo seguito dalla Corte fiorentina, e allo stato nulla consente di escludere, sul piano della ragionevolezza, che lo (OMISSIS) fosse salito a bordo in un momento successivo alle anzidette azioni furtive, senza avervi preso parte. Ne’ a diverse conclusioni puo’ giungersi sulla base del fatto che il giorno dopo lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) (che, si ripete, e’ stato definitivamente assolto), alla vista degli operanti, si fossero dati alla fuga, molteplici essendo le plausibili ragioni di questo comportamento.
1.4. A maggior motivo non puo’ condividersi il ragionamento probatorio della Corte gigliata per quanto riguarda l’addebito di ricettazione di cui al capo 9: a parte il rilievo in base al quale non e’ neppure stata comprovata in modo univoco la disponibilita’ della vettura anche da parte dello (OMISSIS) (che vi viaggiava come passeggero), non sono state accertate neppure in via logica le circostanze in cui egli avrebbe instaurato una relazione con il bene rubato, ne’ tanto meno ha formato oggetto di scrutinio – se non attraverso un ragionamento indiziario incompatibile con il giudizio di cognizione – la sussistenza o meno, in capo all’odierno ricorrente, dell’elemento soggettivo del dolo specifico che caratterizza il reato p. e p. dall’articolo 648 c.p.: l’unico elemento posto a base dell’affermazione di penale responsabilita’ dello (OMISSIS), a conti fatti, e’ – anche in questo caso – la circostanza che egli, come passeggero seduto sul sedile posteriore, si trovava a bordo della vettura (presumibilmente) utilizzata per le azioni furtive, alcune ore dopo che le stesse erano state realizzate.
1.5. E’ appena il caso di osservare, infine, che anche il terzo motivo di ricorso – benche’ di fatto assorbito da quelli che precedono – sarebbe comunque fondato, atteso che la definitiva assoluzione di almeno uno dei coimputati dei delitti di furto di cui al capo 10 fa cadere ex se l’aggravante del numero minimo di tre persone di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 5, che pure e’ stata presa a base del calcolo della pena a carico dell’odierno ricorrente.
2. La sentenza impugnata va percio’ annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze.

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