La valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 6 maggio 2019, n. 18885.

La massima estrapolata:

La valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, può fare riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell’interessato purché si accerti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell’interessato.

Sentenza 6 maggio 2019, n. 18885

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/06/2018 del Magistrato di sorveglianza di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma provvedendo, in sede di opposizione, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., articolo 667 c.p.p., comma 4 e articolo 678 c.p.p., comma 1-bis, sull’istanza di remissione del debito per spese di giustizia avanzata da (OMISSIS), condannato per concorso esterno nel delitto di cui all’articolo 416-bis c.p. – la respingeva, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche.
Detto giudice richiamava, in proposito, la rimarchevole entita’ dei redditi ascrivibili all’intero nucleo familiare dell’istante (composto da lui stesso, dalla moglie e dal figlio), derivanti anche dall’esercizio di attivita’ d’impresa, nonche’ la consistenza del relativo patrimonio immobiliare, seppur nel frattempo parzialmente ceduto, a titolo oneroso o gratuito; gli uni, e l’altro, ritenuti idonei a permettere agevolmente l’adempimento, se del caso previa rateizzazione, a fronte del quantificato importo di circa 55 mila Euro (del quale peraltro (OMISSIS), coimputato nel processo, risponderebbe solo pro-quota).
2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unica articolata censura, la violazione dell’articolo 27 Cost., Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 106, nonche’ il vizio di motivazione.
Le disagiate condizioni economiche, presupposto del beneficio, non coinciderebbero con l’assoluta indigenza, ma con una seria difficolta’ a far fronte al debito, tale da comportare un considerevole squilibrio del bilancio domestico, precludere il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita e compromettere il reinserimento sociale.
Il giudice di merito, nell’escludere siffatta situazione, avrebbe fatto arbitrario riferimento alle sostanze economiche di soggetti diversi dall’obbligato, estranei al reato, in violazione del principio della personalita’ della responsabilita’ penale.
Lo stesso giudice avrebbe dato, altresi’, ingiustificato rilievo alla vendita di cespiti immobiliari, uno solo dei quali intestato effettivamente al condannato, di cui questi si sarebbe spogliato, per necessita’ di natura personale, in epoca antecedente il sorgere dell’obbligazione di pagamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
2. L’ordinanza impugnata non incorre, infatti, in alcuno dei vizi denunciati, li’ ove essa – nel valutare il requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere – ha fatto riferimento alla situazione dell’intero nucleo familiare dell’interessato, essendo cio’ consentito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, Di Giacomo, Rv. 252923-01; Sez. 1, n. 17937 dell’08/04/2010, Celli), previa concreta valutazione dell’effettiva incidenza delle risorse familiari in discorso sulle condizioni individuali di vita del condannato.
Ad una valutazione siffatta il Magistrato di sorveglianza non si e’ sottratto, avendo egli ravvisato – sulla base di specifici elementi informativi, forniti dai competenti uffici finanziari, e all’esito di un apprezzamento non implausibile del loro contenuto – la sostanziale cointeressenza di (OMISSIS) alle attivita’ imprenditoriali formalmente intestate ad altri componenti la famiglia, e avendo rilevato, anche in rapporto a cio’, un quadro, reddituale e patrimoniale, pienamente capiente e presuntivamente valevole come indice di ricchezza complessivo del nucleo e di ciascuno degli anzidetti componenti.
3. Occorre inoltre considerare, a proposito dell’intervenuta alienazione di beni immobili in data anteriore all’avviata procedura di recupero, che, a norma dell’articolo 193 c.p., comma 1, gli atti onerosi di straordinaria amministrazione, compiuti dal colpevole dopo il reato, anche per interposta persona, si presumono in frode delle ragioni creditorie, tra cui al primo posto figurano (articolo 189, comma 1, n. 1) i crediti connessi alla riscossione, tra l’altro, delle spese del procedimento; mentre gli atti gratuiti, per l’articolo 192, sono direttamente inefficaci.
Non essendo la presunzione superata da validi elementi dimostrativi, i beni ceduti debbono essere tutti ricondotti, ai fini in discorso, nel patrimonio complessivamente a (OMISSIS) riferibile, ad ogni conseguente effetto sulla possibilita’ di soddisfacimento del credito erariale.
4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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