Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28885.
Valore della causa liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente
In tema di liquidazione degli onorari dell’avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l’effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l’ammontare al concreto importo oggetto della decisione.
Ordinanza|| n. 28885. Valore della causa liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente
Data udienza 13 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Avvocato e procuratore – Onorari – Valore della causa liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente – Criterio del petitum o del decisum – Art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 55 del 2014 – Applicazione – Criteri.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17090/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) ( (OMISSIS)) (OMISSIS) presso il suo studio rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) O (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE n. 828/2021 depositata il 27/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Valore della causa liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), con ricorso ex articolo 702 bis, chiedeva la liquidazione del compenso per la prestazione professionale di avvocato in relazione alla attivita’ di assistenza prestata in favore del proprio assistito (medico), che era stato convenuto da una paziente per risarcimento di un danno biologico.
La controversia verteva sulla modalita’ di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle competenze del professionista. Questi, infatti, faceva riferimento al petitum del giudizio presupposto (compreso nello scaglione 52.000,00 Euro – 260.000,00 Euro) sicche’, applicando i parametri medi, otteneva un importo complessivo di Euro 13.430,00 per competenze che, sommato agli accessori (15% RSG, IVA, CAP, esborsi), portava ad Euro 19.805,98.
2. Il Tribunale di Nocera Inferiore calcolava, invece, gli onorari prendendo in considerazione il decisum del giudizio presupposto, all’esito del quale il (OMISSIS) era stato condannato a pagare alla paziente Euro 8.225,00 a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale liquidava quindi al professionista l’importo di Euro 4.835,00 per compensi (ottenuto applicando i parametri medi in ragione dello scaglione 5.200,00-26.000,00 Euro), oltre gli accessori, nonche’ l’importo di Euro 1.558,00 per spese di lite, oltre accessori.
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
4. (OMISSIS) e’ rimasto intimato
5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Valore della causa liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2233, 13 L. 247/2012; 4 e 5 DM 55/2014; 111 Cost.. Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del decisum per la liquidazione del compenso, che e’ applicabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l’articolo 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda. La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 2233, 13 L. n. 247/2012; 4 e 5, comma 1, Decreto Ministeriale n. 55/2014; 111 Cost.. Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato i parametri forensi previsti dallo scaglione corrispondente ad una liquidazione errata perche’ basata sul criterio del decisum applicabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l’articolo 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda. La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie.
In sostanza con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni invocate con il primo motivo di ricorso, lamentando l’erroneita’ della liquidazione delle spese di lite, determinata a cascata dall’errore che il giudice ha fatto nella determinazione del valore del giudizio presupposto e della somma riconosciuta a titolo di compenso.
3. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
La liquidazione delle spese operata dal giudice del merito non merita censura.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, che si abbia riguardo “al valore corrispondente all’entita’ della domanda” mentre, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 cit., articolo 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell’articolo 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, cosi’ come determinato anche in ragione dell’entita’ economica dell’interesse sostanziale
Infatti, anche in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale “petitum” e l’effettivo valore della controversia, quale e’ desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facolta’ discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, e’ quella di verificare l’attivita’ difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarita’ del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Sez. 2 -, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 – 01 e Sez. VI – 2 Ord., n. 18942 del 2020 non massimata).
Nel caso di specie il giudice, nella sostanza, ha verificato l’attivita’ difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarita’ del caso specifico, e ha ritenuto che l’importo della domanda non corrispondeva all’effettivo valore della controversia data l’evidente sproporzione rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto alla controparte anche in ragione dell’entita’ economica dell’interesse sostanziale e, dunque, ha correttamente applicato il diverso valore di riferimento.
4. Il ricorso e’ rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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